Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16682 del 04/12/2013

Penale Sent. Sez. 3 Num. 16682 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto
dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza
nei confronti di
A.A.
avverso l’ordinanza del Tribunale di Potenza del 18 luglio 2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, Nicola
Lettieri, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Data Udienza: 04/12/2013

*

RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza del 18 luglio 2013, il Tribunale di Potenza ha parzialmente
accolto la richiesta di riesame presentata nell’interesse di A.A. avente ad
oggetto l’ordinanza del Gip presso lo stesso Tribunale del 19 giugno 2013, con la
quale era stata applicata a detto indagato la misura della custodia cautelare in
carcere, in relazione ai reati di cui agli art. 73 e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Secondo l’ipotesi accusatoria, l’indagato odierno ricorrente avrebbe preso parte, in

capeggiata da B.B. e S.S.. All’indagato è inoltre contestato di
avere provocato, quale evento non voluto della cessione di droga, lesioni personali a
tale Telesca Maurizio, vittima di overdose.
Il Tribunale del riesame ha annullato l’ordinanza impugnata limitatamente al
reato di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, confermando nel resto il
provvedimento e la misura cautelare applicata. Si sottolinea, in particolare, che: a) gli
acquisti di stupefacente a Napoli erano comuni a più soggetti, senza che ve ne fosse
alcuno effettivamente deputato al riferimento.; b) l’attività di spaccio non era
appannaggio dei presunti associati, ma era svolta anche da altri soggetti estranei al
presente procedimento; e ciò, a riprova dell’autonomia e della mancanza di
coordinamento del commercio dello stupefacente; c) l’odierno indagato aveva lui
stesso acquistato dello stupefacente anche da un altro soggetto e non era, dunque,
come ipotizzato dall’accusa, un punto di riferimento esclusivo dello spaccio al minuto;
d) non vi è prova di una predisposizione di mezzi, né di una base logistica per
l’esercizio dell’attività, perché il nascondiglio per la sostanza stupefacente nei pressi
del cimitero era comune ai soli B.B. e S.S. e sconosciuto agli altri
presunti sodali; e) vi è indubbiamente un accordo sull’organizzazione fra questi ultimi,
ma manca la prova dell’esistenza di un terzo membro che avesse un fine comune,
perché l’indagato odierno ricorrente si era invece mosso per spacciare al fine di
procurarsi stupefacente per uso personale ed aveva operato anche in modo del tutto
autonomo; f) non si può affermare, allo stato degli atti, che Medaglia Antonio,
fornitore di sostanza stupefacente, fosse consapevole di far parte di un sodalizio con
B.B. e S.S.
2. – Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Potenza, chiedendone l’annullamento, per carenza e
manifesta illogicità della motivazione. Secondo l’ipotesi accusatoria, vi era
un’associazione capeggiata da B.B. e S.S., i quali distribuivano

qualità di spacciatore al minuto, ad un’associazione dedita allo spaccio di eroina

agli spacciatori la droga, facendo riferimento per la fornitura della stessa al
pregiudicato campano Medaglia Antonio. Lamenta il ricorrente che il Tribunale non
avrebbe tenuto in considerazione almeno tre elementi probatori determinanti
nell’ottica della qualificazione giuridica ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 dei fatti
oggetto di indagine; e, in particolare: 1) Medaglia Antonio era l’esclusivo fornitore di
B.B. e S.S.; 2) questi ultimi controllavano e distribuivano la
droga tra gli spacciatori ed avevano la consuetudine, concordata fra gli appartenenti

disposizione degli altri sodali schede telefoniche di comodo intestate a cittadini
extracomunitari, utilizzate proprio per eludere eventuali servizi di intercettazione.
Quanto al primo di tali profili, il pubblico ministero evidenzia che, dalle
risultanze investigative era emerso un accordo di esclusiva tra Medaglia e i capi
dell’associazione, che garantiva al primo un numero di affari stabile e ai due promotori
una notevole convenienza di prezzi di acquisto. Emergeva, dunque, una accertata
capacità di movimentare quantitativi rilevanti di sostanza stupefacente attraverso la
scelta di uno stabile fornitore. Tali elementi sarebbero confermati sia delle
conversazioni telefoniche intercettate sia dalle risultanze di un sequestro di eroina che
B.B. aveva ricevuto poco prima proprio da Medaglia. Quest’ultimo, del resto,
veniva contattato per essere aggiornato della situazione operativa del gruppo e
informato degli arresti degli associati, come emergerebbe sempre dalle conversazioni
telefoniche intercettate.
Quanto al secondo di tali profili, dalle intercettazioni telefoniche risulterebbe che
B.B. e S.S. esercitavano, anche con la forza, il controllo sulla rete
di spaccio predisposta e concertavano la pratica di tagliare l’eroina con la mannite e di
ritirare lo stupefacente dal mercato nel caso di cattivi risultati qualitativi del taglio. Vi
era, inoltre, un luogo di occultamento dello stupefacente nella disponibilità di tali
soggetti; luogo che, anche se non conosciuto dagli altri appartenenti all’associazione,
doveva essere ritenuto come base logistica.
Quanto al terzo dei profili evidenziati dal pubblico ministero, vi erano telefoni
cellulari con schede intestate a persone inesistenti o a soggetti extracomunitari
irreperibili predisposte a tale scopo da Medaglia Antonio, che forniva, così, un ulteriore
specifico e capillare contributo all’attività dell’associazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

all’associazione, di far tagliare lo stupefacente; 3) Medaglia aveva messo a

La motivazione adottata dal Tribunale per escludere la configurabilità di gravi
indizi di colpevolezza del reato di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 è, infatti,
carente e manifestamente illogica, con riferimento a tutti i profili decisivi evidenziati
dal pubblico ministero ricorrente.
3.1. – Più in particolare, sul ruolo rivestito da Medaglia Antonio quale esclusivo
fornitore di stupefacente per A.A. e S.S., il Tribunale non ha
preso in adeguata considerazione – neanche allo scopo di svalutarne la portata – le

emerge un accordo di esclusiva tra Medaglia e i capi dell’associazione; accordo che
garantiva al primo un numero di affari stabile e ai due promotori una notevole
convenienza nei prezzi di fornitura. Non vi sono poi, puntuali riferimenti né alle
risultanze del sequestro dell’eroina che B.B. aveva ricevuto poco prima proprio
da Medaglia, né alla circostanza che quest’ultimo veniva contattato per essere
aggiornato della situazione operativa del gruppo e informato degli arresti degli
associati.
Del pari carente è – sempre con riferimento al ruolo di Medaglia – la
motivazione adottata dal Tribunale quanto alla fornitura da parte di tale soggetto ai
capi e, attraverso questi, agli appartenenti all’ipotizzata associazione di schede
telefoniche intestate a soggetti extracomunitari irreperibili o addirittura inesistenti,
evidentemente utilizzabili allo scopo di creare una rete di comunicazione idonea ad
eludere controlli e intercettazioni da parte della polizia giudiziaria. Il Tribunale non
prende, infatti, in considerazione tale elemento, neanche per confutarne la valenza
indiziaria.
La carenza di motivazione su tali decisivi profili inficia l’intero

iter logico-

argomentativo del Tribunale perché fa venire meno l’assunto di fondo su cui si basa la
ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato associativo, consistente
nella ritenuta mancanza in capo a Medaglia della consapevolezza di partecipare a
un’attività organizzata.
Sulla scorta di questi rilievi devono essere valutati anche gli argomenti utilizzati
dal Tribunale per escludere la mancanza di mezzi, di organizzazione, nonché di base
logistica per gli associati. L’eccessiva parcellizzazione dei dati probatori ha, infatti,
condotto i giudici del riesame a svalutare immotivatamente la valenza indiziaria
dell’esistenza di un nascondiglio per la sostanza stupefacente, quale base logistica
conosciuta e utilizzata dai soli B.B. e S.S. Nell’ottica di un’interpretazione
complessiva degli atti istruttori, infatti, la circostanza che la base logistica fosse
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risultanze delle intercettazioni, dalle quali, secondo la prospettazione accusatoria,

utilizzata solo da alcuni degli associati non smentisce di per sé sul piano logico
l’esistenza dell’associazione, ma potrebbe, anzi, costituire conferma della
predisposizione di una articolata organizzazione con divisione di ruoli, nell’ambito della
quale non tutti svolgono la stessa funzione e non tutti sono al corrente di tutte le fasi
relative alla detenzione e allo spaccio dello stupefacente. Analoghe considerazioni
valgono per le conversazioni telefoniche dalle quali – secondo l’ipotesi accusatoria risulterebbero: l’esistenza di un relativo controllo del mercato da parte di B.B. e

per il ritiro dello stupefacente dal mercato nel caso di cattivo esito del taglio stesso.
3.2. – Quanto, poi, alla specifica posizione dell’indagato odierno ricorrente, lo
stesso Tribunale riconosce che egli è legato a B.B. e S.S.da un vincolo di
parziale subordinazione, ma non considera il dato – decisivo secondo la prospettazione
accusatoria – dell’esistenza in capo a tale soggetto di un’utenza telefonica fornita da
Medaglia attraverso B.B. e S.S., formalmente intestata ad un soggetto
extracomunitario irreperibile e, dunque, idonea a realizzare una funzione di copertura
dell’attività criminosa svolta.
4. – È mancata, in conclusione, da parte del Tribunale una valutazione analitica
e sistematica dei dati probatori evidenziati dall’accusa relativamente alla sussistenza
di gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. Ne
consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di
Potenza perché proceda ad una tale valutazione tenendo conto di quanto sopra
evidenziato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Potenza.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2013.

Sabino; l’esistenza di direttive rivolte agli spacciatori per il taglio dello stupefacente e

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