Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16681 del 22/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16681 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

ZUCCHERINI Giorgio, nato a Pistoia il 9 dicembre 1973;

avverso la sentenza n. 1379/2015 del Tribunale di Lucca del 7 luglio 2015;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata ed il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Ciro ANGELILLIS,
il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 22/11/2017

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Lucca, con sentenza del 7 luglio 2015, ha dichiarato
Zuccherini Giorgio responsabile del reato di cui all’art. 256, comma 2, del dlgs
n. 152 del 2006 per avere, nella qualità di legale rappresentante della Lucca
Investimenti srl, depositato in concorso con tale Gocaj Nike, titolare della ditta
individuale Edil Nike, incaricata di svolgere dei lavori per conto della Lucca
Investimenti, rifiuti speciali non pericolosi, costituiti dai residui dell’attività

opere edificatorie per un quantitativo di circa 1000 metri cubi, e lo ha
condannato per l’effetto alla pena ritenuta di giustizia.
Ha interposto ricorso in appello lo Zuccherini, deducendo la assenza
dell’elemento soggettivo del reato, avendo egli dapprima incaricato il Gocaj e
poi un’altra ditta a questo succeduta di rimuovere i residui di cantiere e non
essendo egli responsabile per l’inadempimento del primo e per le lentezze
della seconda ditta; egli avrebbe fatto quanto era uin suo potere, attivandosi
per fare eseguire i lavori di bonifica.
Il ricorrente ha, altresì, lamentato che nella sentenza impugnata il
Tribunale avesse dato per accertata la sua responsabilità, sebbene non vi
fosse la prova che egli avesse cooperato nella realizzazione del deposito
incontrollato di rifiuti.
Ha, infine, lamentato che non gli fossero state concesse le circostanze
attenuanti generiche e che la pena fosse stata determinata in misura
sproporzionata al fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve preliminarmente disporsi la conversione della impugnazione
proposta dal difensore dello Zuccherini, dal medesimo introdotta come ricorso
in appello, in ricorso per cassazione.
Osserva, infatti, il Collegio che con la sentenza impugnata il Tribunale di
Lucca, dichiarata la penale responsabilità del prevenuto in ordine al reato a lui
contestato lo ha condannato alla pena di euro 4.000,00 di ammenda; ai sensi,
pertanto, dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. la sentenza in questione,
con la quale è stata irrogata esclusivamente la pena dell’ammenda, non è
suscettibile di appello.

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edilizia, nella zona del cantiere, estesa circa 550 mq, ove erano in corso le

Tuttavia, in ossequio al principio del

favor impugnationis,

proposto avverso sentenza non appellabile, una volta verificata la

il ricorso

voluntas

impugnandi del ricorrente, deve essere convertito in ricorso per cassazione,
salvo comunque il controllo in ordine alla sua ammissibilità in ragione della
sussistenza nell’atto in questione dei requisiti di forma e di sostanza che deve
avere l’atto introduttivo del giudizio per essere considerato un valido ricorso
per cassazione e salva la capacità processuale speciale di chi lo abbia

Fatta questa premessa, rileva la Corte che il ricorso è inammissibile.
Premesso, infatti, che non vi è discussione in ordine al dato obbiettivo che
nell’area già adibita a cantiere edile da parte della impresa Lucca Investimenti
Srl, della quale lo Zuccherini è il legale rappresentante, sia stato rinvenuto, in
una porzione periferica del lotto di terreno in discorso, all’interno del quale,
per altro le opere edilizie risultano essere state sospese da tempo, un vistoso
cumulo di rifiuti, riconducibili al pregresso svolgimento, per conto della
impresa della quale lo Zuccherini è il legale rappresentante, di lavori edili, ivi
abbandonati da diversi mesi, rileva la Corte come i primi due motivi di ricorso
dedotti dallo Zuccherini, e con i quali lo stesso vorrebbe evidenziare sia il vizio
di violazione di legge che quello di motivazione della sentenza impugnata, per
avere il Tribunale dichiarato la sua penale responsabilità sebbene difettassero
sia l’elemento soggettivo proprio del reato a lui contestato che quello
oggettivo della sua condotta, appaiano inammissibili in quanto fondati su
elementi di fatto – cioè la circostanza che il prevenuto avesse incaricato,
dapprima il Gocaj, concorrente nel reato contestato il quale ha concordato la
pena ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione ad esso, e successivamente due
altre ditte specializzate, della rimozione dei rifiuti presenti sul cantiere di cui
dianzi – non suscettibili di essere efficacemente dedotti in questa sede di
legittimità.
Quanto alla riconducibilità allo Zuccherini dei rifiuti, essa deriva dal fatto
che gli stessi siano stati, come evidenziato dal Tribunale di Lucca, prodotti
nell’esercizio della attività edilizia svolta dalla impresa Lucca Investimenti srl,
amministrata e rappresentata dal prevenuto
Con riferimento al terzo motivo di ricorso, avente ad oggetto la censura in
ordine alla entità della sanzione pecuniaria irrogata ed alla mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche, .osserva la Corte, con
riferimento al primo profilo lamentato, che, nella sua discrezionale
valutazione, il Tribunale ha determinato la pena in misura comunque
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sottoscritto.

ampiamente contenuta nel medio edittale ed in ogni caso limitata, in ipotesi di
reato punito con la sanzione alternativa detentiva o pecuniaria, alla sola pena
pecuniaria (circostanza questa che rende ulteriormente più circoscritto
l’obbligo di motivazione da parte del giudice del merito sul punto: Corte di
cassazione, Sezione III penale, 18 settembre 2015, n. 37867), mentre per ciò
che attiene al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche va ribadito
l’insegnamento della Corte secondo il quale esse competono al prevenuto in
forza di specifiche, ancorché non preventivamente tipizzate, ragioni che, ove

indicare, evidenziando la loro mancata considerazione dal parte del giudice del
merito.
Nel caso di specie il ricorrente non ha dedotto alcuna ragione che le
avrebbe potute giustificare, tale non potendo evidentemente considerarsi la
sola sua incensuratezza stante l’espresso di vieto di cui all’art. 62-bis, ultimo
comma, cod. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso fa seguito, visto l’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000.00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2017
Il Consigliere estensore

Il Presidente

dette circostanze non siano state riconosciute, è onere della parte interessata

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