Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16680 del 24/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 16680 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MELILLO CLAUDIO N. IL 20/02/1965
avverso la sentenza n. 2650/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
14/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANDREA FIDANZIA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 24/11/2015

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Francesco Salzano, ha concluso
chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione con conferma delle statuizioni civili.
L’avv. Nicola Filippeti in sostituzione dell’avv. Emilio Martino per le parti civili ha chiesto il
rigetto del ricorso. L’avv. Michele Costagliola, in sostituzione dell’avv. Carlo Sarro , ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14.7.2014 la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza di

falso ideologico di cui all’art. 479 c.p. perché, nella qualità di responsabile del procedimento e
dipendente del Comune di Gioia Sannitica, con relazione tecnica del 18.10.2006, attestava che
la realizzazione di un capannone destinato ad azienda agricola nel Comune di Gioia Sannitica,
località Calvisi, era avvenuta antecedentemente al 1968, circostanza smentita dai rilievi
aerofotogrammetrici dell’istituto Geografico Militare di Firenze che attestavano che alla data
del 1981 il manufatto in oggetto non era stato ancora costruito.
Con atto sottoscritto dal suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
affidandolo a sette motivi.
2.1 con il primo motivo viene dedotta violazione di legge in relazione all’art. 468 comma 1
lett b) e c) e 191 c.p.p..
Lamenta il ricorrente l’inammissibilità della lista testimoniale del PM per omessa
indicazione delle specifiche circostanze sulle quali doveva vertere l’esame dei testi, con
conseguente ìnutilizzabilità delle deposizioni testimoniali rese nel corso dell’istruttoria
dibattimentale.
2.2. Con il secondo motivo viene dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 601
comma 3 0 e 6°, 429 comma 1° lett. f) , 178 e 179 c.p.p..
Lamenta il ricorrente che il decreto di citazione a giudizio di cui è stata disposta nel grado
di appello la rinnovazione all’udienza del 12.6.2014 nei confronti dell’imputato non conteneva
l’indicazione della nuova data di comparizione e ciò in violazione dell’art. 429 comma 1° lett. f
c.p.p., con conseguente nullità assoluta del decreto di citazione a giudizio a norma dell’art. 601
commi 3° e 6° c.p.p. e di tutti gli atti successivamente compiuti compresa la sentenza
impugnata. (2.3. Con il terzo motivo viene dedotta violazione di legge in relazione agli artt.
601 comma 3° e 6°, 429 comma 1° lett. f) , 178 e 179 c.p.p..
Si rileva che lo stesso avviso notificato al difensore è nullo. Infatti, oltre a non contenere
l’indicazione della sentenza impugnata, dell’ufficio giudiziario che l’ha emessa, del capo di
imputazione e delle generalità dell’imputato, l’avviso non indica neppure l’indirizzo della sede
di Corte d’Appello, l’orario in cui si sarebbe dovuta tenere l’udienza e la celebrazione della
medesima, requisito indispensabile in caso di ufficio giudiziario diviso in più sezioni ed
articolato in differenti sedi.
2.4.Con il quarto motivo viene violazione di legge in relazione agli artt. 546 lett b) , 178
79 c.p.p..
2

primo grado con cui Melillo Claudio è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di

Assume il ricorrente che la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli deve essere
altresì annullata in quanto non contiene l’indicazione delle generalità di tutte le parti del
processo, non contenendo in particolare l’indicazione delle persone offese e neppure il nome
del difensore del ricorrente.
Il Giudice di secondo grado ha inoltre pretermesso qualunque riferimento alle questioni
formulate nel corso del giudizio non dando neppure conto delle ragioni per le quali le stesse
sono state disattese.

129,125 c.p.p., 157 e 158 c.p.
Lamenta il ricorrente che il reato per cui l’imputato è stato condannato in primo grado
doveva essere dichiarato estinto dalla corte territoriale perché è intervenuta prescrizione,
essendo il relativo termine maturato in data 18/4/2014 antecedente al giudizio d’appello
celebratosi il 14.7.2014.
2.6. Con il sesto motivo viene dedotta la violazione di legge in relazione agli artt. 125
c.p.p., 479 c.p.
Lamenta il ricorrente e la sentenza della corte territoriale e’ affetta da nullità assoluta
mancanza di motivazione limitandosi a condividere in modo non corretto il percorso
motivazionale della sentenza di primo grado. Contesta che le censure formulate nei motivi
d’appello non contenessero elementi di novità rispetto a quelle già esaminate dal giudice di
primo grado.
Nell’atto di appello la difesa dell’imputato aveva evidenziato la configurabilità nel caso di
specie del falso per induzione. In nessun passaggio i giudici di merito hanno esaminato la
questione prospettata in sede di discussione in primo grado e proposta anche con i motivi di
impugnazione.
2.7 Con il settimo motivo viene dedotta la falsa o erronea applicazione della legge penale
in relazione all’art. 479 c.p. e per mancanza o manifesta contraddittorietà ed illogicità della
motivazione in ordine alla sussistenza del reato di falsità ideologica commessa dal pubblico
ufficiale in atti pubblici.
Nel caso di specie, non è stata fornita dall’accusa la prova dell’elemento soggettivo del
reato atteso che la falsità è risultata essere oltre o contro l’intenzione dell’agente.
Risultano invece sussistere tutti gli estremi del c.d. falso per induzione.
In particolare, emergeva dagli atti in maniera evidente che l’imputato era stato indotto in
errore nel collocare temporalmente il manufatto per cui è processo dalle dichiarazioni dei
soggetti presenti in occasione del sopralluogo di cui alla nota del 18.10. 2006 nonché dal
mancato rinvenimento presso il Comune di qualsiasi concessione edilizia riferibile a quel
manufatto nonché in relazione allo stato delle coperture delle strutture che lo avevano
ulteriormente tratto in inganno.
Infine, il giudice di secondo grado aveva omesso qualsiasi pronuncia sotto il profilo della
attendibilità delle persone offese, nonostante i rilievi della difesa contenuti nei motivi d’appello.
3

2.5. Con il quinto motivo viene dedotta la violazione di legge in relazione agli artt. 531,

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo non è fondato.
Come correttamente evidenziato dalla Corte Territoriale, in tema di lista testimoniale,
l’onere dell’indicazione delle circostanze di esame è soddisfatto anche con il semplice
riferimento ai “fatti del processo” (Sez. 3, n. 32530 del 06/05/2010 – dep. 01/09/2010, H. e
altri, Rv. 248221).
2.11 secondo motivo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono
infondati.

viene dedotta la violazione di una norma processuale onde acquisire gli elementi di giudizio
necessari per la soluzione della questione sottoposta – risulta che l’avviso di fissazione
dell’udienza notificato all’imputato non presentava l’omissione denunciata, contenendo
l’indicazione dell’udienza, così come regolare era l’avviso notificato al difensore, contenendo le
generalità dell’imputato, la data dell’udienza, l’ubicazione (piazza Cenni, centro direzionale)
della Corte d’Appello, il numero dell’aula e dell’orario dell’udienza.
3.11 quarto motivo è infondato.
L’art. 546 c.p.p. prevede la nullità della sentenza in caso di mancanza di motivazione o
quando è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo o se manca la sottoscrizione del
giudice, ricorrendo nelle altre ipotesi una semplice irregolarità che consente la correzione della
sentenza ex art. 547 c.p.p.
Le omissioni denunciate costituiscono semplici irregolarità che non danno luogo alla nullità
della sentenza.
4.11 quinto, il sesto ed il settimo motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono
fondati.
Va osservato che la sentenza impugnata è senz’altro carente nella motivazione sotto il
profilo dell’elemento psicologico, non evincendosi nel percorso logico-argomentativo
utilizzato elementi idonei ad evidenziare la volontarietà da parte dell’imputato della
condotta di falso.
Non vi è dubbio che i rilievi aerofotogrammetrici effettuati dall’Istituto Geografico Militare
di Firenze abbiano dimostrato la sussistenza del falso contestato sotto il profilo
dell’elemento oggettivo, avendo attestato che il capannone, indicato nella relazione
dell’imputato come costruito anteriormente al 1967, non era in realtà stato ancora
realizzato nell’anno 1981.
Tuttavia, la sentenza impugnata, nonostante le censure specifiche contenute nei motivi
d’appello, in cui si lamentava il difetto dell’elemento psicologico sull’assunto che
l’imputato fosse stato indotto in errore dalle dichiarazioni degli interessati, non ha fornito
sufficienti argomenti per dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la natura dolosa
del falso, potendo la dichiarazione non corrispondente alla realtà anche essere stata il
frutto di una semplice negligenza o imperizia del ricorrente.
4

Dall’esame degli atti del fascicolo processuale – attività consentita a questa Corte quando

La sentenza d’appello deve pertanto essere annullata, agli effetti penali, ma senza
rinvio,

essendo

intervenuta

prescrizione

del

reato

in

data

4.8.2015.

Peraltro, non può pronunciarsi l’annullamento con formula più favorevole all’imputato in virtù
dell’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, secondo cui in presenza di una causa
estintiva del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma
dell’art. 129 cod. proc. pen. solo nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza
del fatto, la sua rilevanza penale e la non commissione del medesimo da parte dell’imputato

compiersi in proposito appartiene più al concetto di constatazione che a quello di
apprezzamento, situazione non ricorrente nel caso di specie.
La sentenza impugnata deve essere annullata anche agli effetti civili con rinvio al giudice
civile competente per valore in grado di appello atteso che, in questo caso, la declaratoria di
prescrizione consegue, non alla riconoscibile infondatezza della censura attinente alla
sussistenza dell’elemento psicologico (essendo, come premesso, certamente manchevole sul
punto), quanto piuttosto al fatto che un annullamento con rinvio, in astratto necessario,
sarebbe inutiliter datum in quanto il giudice di rinvio non potrebbe fare che constatare (e
dichiarare) la prescrizione. Dovrà dunque essere il giudice civile (competente, come si è
anticipato, per valore in grado di appello) ad accertare se sussistano i presupposti ex art. 2043
c.c.. La eventuale regolazione delle spese processuali sarà curata dal medesimo giudicante.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, per essere il reato
estinto per intervenuta prescrizione, annulla la medesima sentenza agli effetti civili con rinvio
al giudice civile competente per valore in grado d’appello.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2015

emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, tanto che la valutazione da

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