Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16680 del 22/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16680 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
MARTI Pantaleo Antonio, nato a Cursi (Le) il 27 maggio 1956;
D’AUTILIA Umberto, nato a Cursi (Le) il 1 marzo 1944;

avverso la sentenza n. 1734 della Corte di appello di Lecce del 4 luglio 2016;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Ciro ANGELILLIS,
il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentito, altresì, per il ricorrente l’avv. Felice CARDILLO, del foro di Roma, il quale ha
insistito per l’accoglimento del ricorso.
1

Data Udienza: 22/11/2017

RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 4 luglio 2016, ha
confermato, per quanto ora interessa, la precedente sentenza con la quale in
data 10 giugno 2016 il Tribunale di Lecce aveva dichiarato Marti Pantaleo
Antonio e D’Autilia Umberto responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod.
pen. e 256, III comma, del dlgs n. 512 del 2006 in quanto, in concorso fra
loro realizzavano una discarica di rifiuti, costituiti da materiale inerte

condannandoli, pertanto, alla pena di giustizia.
Avverso la predetta sentenza hanno interposto ricorso per cassazione, con
atti distinti, il Marti ed il D’Autilia.
Mentre il primo ha affidato le sue doglianze ad un solo motivo di
impugnazione, concernente la asserita inammissibilità della attribuzione a lui
della penale responsabilità in ragione della mera posizione di proprietario
dell’area ove la discarica è ubicata, posto che non sarebbe ravvisabile nel
reato contestato, la possibilità di attribuire la responsabilità sulla base del
mero omesso controllo, non essendo riscontrabile alcuna posizione di garanzia
in capo al titolare dell’area, il secondo ricorrente, oltre ad aver svolto questa
medesima censura, ha osservato come dalla sentenza della Corte territoriale
non sia emerso alcun profilo sulla base del quale attribuire a lui la
responsabilità, anche a titolo di mero concorso, nella commissione del reato
contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono ambedue inammissibili.
Osserva, infatti, il Collegio, quanto al motivo di impugnazione, comune ai
due ricorrenti, con il quale è censurata la motivazione della sentenza
impugnata nella parte in cui con essa la Corte salentina avrebbe ritenuto
integrato il reato contestato ai due prevenuti sulla sola base di un loro
comportamento omissivo, consistente nell’aver costoro meramente tollerato
che altri adibissero a discarica un appezzamento di terreno in loro proprietà,
che effettivamente questa Corte ha in più occasioni affermato e ribadito che il
reato contestato ai due prevenuti non è configurabile in forma omissiva nei
confronti del proprietario di un terreno sul quale terzi abbiano abbandonato o
depositato rifiuti in modo incontrollato, anche nel caso in cui non si attivi per
la rimozione dei rifiuti, poiché tale responsabilità sussiste solo in presenza di

proveniente da demolizioni, su un’area della superficie di circa 9000 mq,

un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell’evento
lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o
movimentazione dei rifiuti (Corte di cassazione, Sezione III penale 9 giugno
2017, n. 28704; idem Sezione III penale, 29 dicembre 2015, n. 50997).
Va, tuttavia, osservato che, quanto al caso di specie, i giudici del merito
hanno rilevato che il comportamento dei due prevenuti non si è limitato ad
atti di mera tolleranza rispetto alle condotte poste in essere da altri soggetti,

posizione del Marti, al personale deposito dei rifiuti nella area adibita
illegittimamente a discarica, ma anche a prendere accordi con terzi affinché
provvedessero a depositare i rifiuti da loro trasportati presso il terreno in
questione, ove, frequentemente, trovavano ad accoglierli ed a ricevere i
rifiuti depositati il D’Autilia che, nulla obbiettando rispetto a tale loro operato,
quantomeno ne rafforzava ed agevolava il proposito criminoso.
Di tutta evidenza è, secondo la ricostruzione operata in punto di fatto dai
giudici del merito, che nella condotta dei due imputati è ravvisabile ben più
che una mera tolleranza ma un vero e proprio concorso con ignoti nella
realizzazione dell’illecito.
Con riferimento al secondo motivo di censura dedotto dal D’Autilia,
relativo al vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di elementi in base ai
quali ritenere accertata la diretta penale responsabilità dell’imputato, è
sufficiente rilevare, per dimostrare la manifesta infondatezza del ricorso sul
punto, che la Corte territoriale, lungi dall’attribuire al D’Autilia la
responsabilità in ordine al fatto a lui contestato desumendola sulla base di
condotte tenute da terzi (nella specie si tratterebbe, secondo il ricorrente, di
fatti commessi dal coimputato Marti e dall’altro originario coimputato Pedone),
ha, viceversa, accertato, in tal modo fornendo elementi in relazione al suo
diretto coinvolgimento nella commissione del reato a lui ascritto, che l’attuale
ricorrente, presente presso il terreno adibito a discarica al momento in cui
avvenivano i depositi di rifiuti, nulla aveva mai obbiettato a chi si presentava
al fine di cui sopra, anche perché, come segnalato in sede di sentenza
impugnata, ciò avveniva in quanto vi erano stato dei precedenti accordi in tal
senso, stretti con i trasportatori ora dal Marti ora, anche, dal D’Autilia.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei due ricorsi consegue, visto l’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del Marti e del D’Autilia al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 ciascuno in favore della
Cassa delle ammende.
3

avendo non solo costoro provveduto, quanto meno con riferimento alla

PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000.00 ciascuno in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2017
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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