Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1668 del 28/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1668 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) KANE ELIMANE N. IL 24/06/1985
avverso l’ordinanza n. 963/2012 TRIB. LIBERTA’ di TORINO, del
15/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
1e4e/s9tite le conclusioni del PG Dott. 9-1.4vtio
cX.,Jvr r;
4)ME-Z &ce <4~4, - —» - Uditi difensor Avv.; t c/Lk. Data Udienza: 28/11/2012 Trasmessa copia ex ari. 23 n. i ter L. 8-8-95 n. 332 Roma, - n i4 6EN. 2013 wourrami~mareemsienwre Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo: 1) vizio di motivazione quanto alle specifiche doglianze mosse con l'appello all'adeguatezza e proporzionalità della misura in atto (il Kane era stato assolto dall'imputazione associativa - capo 24 - così come era stata annullata nei suoi confronti la dichiarazione di latitanza); 2) violazione di legge quanto alle norme sulle esigenze cautelari e i criteri di scelta delle misure (il costante riferimento dei giudici era alla gravità degli addebiti, senza considerare le condizioni personali e familiari del Kane, quali l'incensuratezza e l'assenza di altre pendenze, la recente paternità, la conclamata assenza - con la revoca della dichiarata latitanza - di ogni tentativo di sottrarsi alla misura cautelare, tanto meno fuggendo all'estero). Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata. All'udienza camerale fissata per la discussione il PG chiedeva il rigetto del ricorso. Nessuno compariva per il ricorrente. Il ricorso, infondato, va respinto. Il giudice di merito ha correttamente e compiutamente motivato la sua valutazione di attuale pericolosità dell'imputato, non solo riferendosi alla gravità (indubbia) dei plurimi fatti di reato contestati, ma anche alla personalità del soggetto, che si caratterizza (nonostante l'assoluzione dal reato associativo e la revocata latitanza) per il suo marcato spessore delinquenziale (già nella precedente ordinanza del 26/4/12 si era fatto riferimento al ruolo di capo che all'interno del suo gruppo rivestiva il Kane, spacciatore in prima persona ma unico a servirsi di un'auto e anche proprietario di tutte le utenze impiegate dai connazionali per l'esercizio dell'attività criminosa, rifornitore della sostanza stupefacente rivenduta ed attento ad informarsi sull'andamento degli affari "sul campo") e l'elevata mobilità internazionale tra l'Italia e il Senegal (due i periodi ivi trascorsi nel 2009), anche valendosi di documenti portoghesi falsi. Già valutati anche i profili personali enfatizzati dalla difesa, quali la nascita del figlio nell'agosto 2011 (tre mesi prima l'ordinanza custodiale, annota il Tribunale) e la formale incensuratezza. Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo (art. 616 cpp). Trattandosi di soggetto in custodia cautelare in carcere, va disposto ai sensi dell'art. 94, co. 1-ter, n. att. cpp_ Pq m rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, co. 1-ter, n. att. cpp_ Roma, 28/11/12 Il illePOSITATA ei CANCELLERIA Con ordinanza 15/6/12 il Tribunale del riesame di Torino rigettava l'appello di Kane Elimane, imputato in cautela carceraria per quattro reati continuati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (capi 20, 21, 22 e 23: anni 2009-2001), avverso l'ordinanza 24/4/12 del Gip di quel Tribunale che respingeva la sua istanza volta a sostituire la più grave misura (emessa dal Gip il 29/11/10 ed eseguita il 16/12/11) con quella degli arresti domiciliari. Il giudice rilevava che analoga istanza era stata rigettata il 26/4/12 (due mesi prima), la presente differendo dall'altra solo per l'annunciato patteggiamento, poi definito con la pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione (30/5/12). Ricordava nel merito la personalità di vertice del Kane all'interno del suo gruppo e la sua elevata mobilità internazionale tra l'Italia e il Senegal.

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