Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16678 del 22/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16678 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO VERDE Francesco, nata a Palermo il 29 gennaio 1988;

avverso la sentenza n. 5489/2016 del Tribunale di Palermo del 4 novembre 2016;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Ciro ANGELILLIS,
il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentito, altresì, per il ricorrente l’avv. Giuseppe INZERILLO, del foro di Palermo, che
ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

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Data Udienza: 22/11/2017

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4 novembre 2016 il Tribunale di Palermo ha dichiarato
Lo Verde Francesco responsabile del reato di cui agli artt. 124 e 137, comma
1, del dlgs n. 152 del 2006 per avere, nella qualità di gestore di un
autolavaggio, immesso, senza la prescritta autorizzazione, le derivanti acque
reflue industriali nell’ordinario scarico idrico senza alcun preventivo

Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione,
assistito dal suo legale di fiducia, il Lo Verde, deducendo quale motivo di
impugnazione la mancanza di elementi probatori in ordine alla effettività dello
scarico, non essendo emerso che l’attività del prevenuto fosse in corso al
momento dell’accesso dei verbalizzanti.
In via subordinata egli ha lamentato la mancata qualificazione della
condotta a lui attribuita fra i fatti di particolare tenuità ai sensi dell’art. 131bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, fondato nei termini che saranno di seguito precisati, deve
essere accolto per quanto di ragione.
Chiaramente inammissibile è il primo motivo di impugnazione svolto da
parte ricorrente.
Con esso il Lo Verde ha lamentato il travisamento delle risultanze
processuali attraverso le quali il Tribunale di Palermo ha desunto lo
svolgimento da parte di quello della attività di impresa nel compimento della
quale egli ha tenuto la condotta fonte della imputazione a lui contestata.
Come è noto si ha travisamento della prova – vizio deducibile di fronte a
questa Corte, sia pure a determinate condizioni ove esso riguardi una
sentenza di appello confermativa della precedente sentenza di primo grado
(sui limiti della deducibilità del travisamento della prova in caso di “doppia
conforme”, si veda, da ultimo in ordine di tempo: Corte di cassazione, Sezione
V penale, 20 aprile 2017, n. 18975; idem Sezione II penale, 20 febbraio
2017, n. 7986), ai sensi dell’art. 606, lettera e), cod. proc. pen. sotto la
specie del vizio di motivazione – allorché il giudice introduca nella motivazione
della sentenza una informazione rilevante che non esiste nel processo, in
quanto non veicolata in esso attraverso alcuna fonte di prova, ovvero quando
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trattamento, condannandolo, pertanto, alla pena di giustizia.

si ometta la valutazione degli elementi conoscitivi obbiettivamente ed
inconfutabilmente ricavabili dal contenuto di una prova che siano decisivi ai
fini della pronuncia della sentenza in questione (Corte di cassazione, Sezione
H penale, 26 novembre 2013, n. 47035); in altre parole, la efficace deduzione
del vizio in parola deve portare alle emersione di una palese e non
controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall’assunzione
della prova espletata e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente

Nel caso in esame siffatto travisamento, per come sopra definito, non è
affatto ravvisabile, posto che il Tribunale ha ragionevolmente e plausibilmente
tratto la convinzione della esistenza in atto della attività di autolavaggio da
parte del Lo Verde dalla circostanza – emersa a seguito dell’esame
testimoniale di uno degli agenti operanti – che il predetto imputato, al
momento dell’accesso degli agenti della Polizia municipale di Palermo presso
la autorimessa da lui condotta, fosse titolare di un contratto di affitto dei locali
in questione affinchè essi fossero adibiti ad “uso autorimessa ed
autolavaggio”; che all’interno dei locali in questione vi fosse l’armamentario
tecnico, minutamente indicato in sentenza, necessario per lo svolgimento
della attività in questione e che la zona ove erano ubicati i pozzetti di scarico
delle acque reflue presentava evidenti segni di acqua stagnante sul
pavimento, segni dal giudicante logicamente ricondotti alla recente opera di
lavaggio di autovetture.
Indiscussa essendo la circostanza che al momento dell’accesso degli
agenti operanti il Lo Verde non era munito di alcuna autorizzazione per lo
sversamento delle acque industriali nella condotta fognante, avendola egli
conseguita solo a distanza di circa 4 mesi da tale accesso, non appare a
questo Collegio che il Tribunale, nel ritenere in atto la attività contestata al Lo
Verde abbia travisato le risultanze processuali acquisite in atti.
Fondato è, viceversa, il secondo motivo di impugnazione dedotto dal
ricorrente; questi, infatti, ha lamentato che il Tribunale abbia escluso la
possibilità di ritenere il fatto non punibile, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
in quanto lo stesso non poteva essere qualificato di speciale tenuità sulla base
di indici ritenuti dal ricorrente tali da non escludere una siffatta qualificazione
del reato.
Come detto la censura è fondata; infatti, rileva il Collegio, il Tribunale che pure ha concordato con il ricorrente nel senso che, sebbene il reato
contestato sia caratterizzato da una valutazione normativa di pericolosità,
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tratto.

riscontrabile quest’ultima una volta accertata la ricorrenza delle astratte forme
di manifestazione del reato, tuttavia ciò non comporta la esclusione della
possibilità di graduare il pericolo che dal reato in questione scaturisce – ha
negato che fosse consentito ritenere, quanto al caso di specie, che lo stesso
fosse di particolare tenuità: a) in quanto realizzatosi in un territorio
riccamente urbanizzato; b) in quanto lo stesso era un reato formale di
pericolo, per la cui realizzazione non era necessaria la effettiva produzione di
un evento dannoso o pericoloso a carico del bene tutelato, da individuarsi

ricorrente avesse, successivamente alla verifica da parte della Polizia
municipale di Palermo, conseguito l’autorizzazione allo scarico delle acque
reflue industriali da lui prodotte.
Gli argomenti addotti appaiono effettivamente inaccettabili.
La circostanza che la condotta del Lo Verde si sia realizzata in un territorio
riccamente urbanizzato, considerato che le acque reflue non si sono disperse
nell’ambiente circostante ma sono state, ancorché illecitamente, convogliate
nelle condotte fognarie, rende irrilevante, ai fini di una maggiore lesività della
condotta, il dato relativo alla urbanizzazione dell’ambito territoriale in cui il
fatto è avvenuto, non avendo tale dato comportato una maggiore diffusività
della lesione, essendo stata questa circoscritta dal convogliamento delle acque
inquinanti nella rete fognaria.
Quanto al fatto che la tipologia della contravvenzione contestata al Lo
Verde sia finalizzata a costituire una sorta di tutela anticipata ad un bene di
rilevante significato per la intera comunità, quale è il bene dell’ambiente,
ritiene il Collegio che questo non appaia elemento tale da escludere, peraltro
come espressamente rilevato anche nella sentenza impugnata, che
nell’ambito della predetta tipologia di reati possano essere individuate delle
condotte aventi una più o meno marcata lesività.
Una diversa soluzione, tale da comportare la inapplicabilità della
particolare causa di non punibilità, comporterebbe la introduzione, ope iudicis,
nella disciplina di cui all’art. 131-bis cod. pen. di una ulteriore serie di indicirequisito – elementi così definiti per rifarsi alla terminologia con la quale il
legislatore delegato ha illustrato la modifica normativa che ha portato alla
introduzione nel codice sostanziale della particolare ipotesi di causa di non
punibilità non considerati in sede normativa, quali la tipologia del reato (a
tale proposito appare significativo osservare che l’art. 131-bis, comma primo,
cod. pen., facendo riferimento alle “esiguità del danno o del pericolo” non
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nella integrità dell’ambiente; c) in quanto era fattore irrilevante che il

distingue ai fini della configurabilità della fattispecie fra illeciti di danno ed
illeciti di pericolo, potendo la causa di non punibilità essere ravvisabile sia con
riferimento alla prima che alla seconda delle due categorie concettuali di reati)
ovvero il bene-interesse tutelato, essendo evidente che laddove il legislatore
avesse voluto elevare uno di questi fattori a discrimine ai fini della
sussumibilità o meno di determinate ipotesi di illecito nell’ambito della
particolare tenuità lo avrebbe fatto, cosi come lo ha previsto nell’indicare altri,
diversi, indici-requisiti necessari perché la disposizione sopra richiamata possa

Ritiene al presente riguardo, il Collegio che esuli dalla attività di
interpretazione normativa – consentita al giudice ed anzi a lui, nelle sue varie
articolazioni, di fatto riservata in via definitiva – per trasmodare in quella
nomopoietica – inibita invece alla autorità giudiziaria essendo essa monopolio
del legislatore – la creazione di ulteriori elementi strutturali ostativi alla
possibilità di qualificare un fatto come di particolare tenuità ai fini di cui all’art.
131-bis cod. pen.
Poiché questa è, in sostanza, la operazione cui ha presieduto il Tribunale
di Palermo nell’escludere in via di principio la particolare tenuità del fatto
quanto al caso di specie, la sentenza sul punto deve essere annullata, con
rinvio al medesimo Tribunale affinché, in diversa composizione personale,
ripercorra i termini del giudizio riesaminando, tenuto conto dei principi dianzi
illustrati, la sussistenza o meno quanto alla ipotesi in contestazione della
particolare tenuità del fatto.
Mette conto precisare che – essendo il rinvio ora disposto logicamente
subordinato alla intervenuta astratta definitiva qualificazione del fatto
commesso come penalmente rilevante, atteso che l’eventuale applicazione
dell’art. 131-bis cod. pen. non comporta assolutamente un giudizio di
esclusione della rilevanza penale del fatto, la cui sussistenza anzi è il
postulato da cui muove la disposizione in questione, afferendo la medesima
disposizione alla sola impossibilità di far conseguire all’illecito l’applicazione
della sanzione penale – non vi è più, nella fattispecie, alcuna incidenza, ai fini
della perdurante sussistenza del reato, dell’eventuale tempo trascorso dal
momento della sua commissione, di tal che esso non potrà, comunque, stante
la definitività del suo accertamento, essere più dichiarato estinto per
prescrizione.
PQM
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essere applicata.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità dell’art. 131-bis
del codice penale e rinvia sul punto al Tribunale di Palermo.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2017
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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