Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16677 del 22/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16677 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE SIMONE Caterina, nata a Caserta il 2 agosto 1975;

avverso la sentenza n. 187/2016 del Tribunale di Benevento del 29 gennaio 2016;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Ciro ANGELILLIS,
il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentito, altresì, per il ricorrente l’avv. Giovannino ROSSI, del foro di Benevento, che
ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

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Data Udienza: 22/11/2017

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 29 gennaio 2016 il Tribunale di Benevento – dichiarata
la penale responsabilità di De Simone Caterina in ordine al reato di cui all’art.
659 cod. pen., per avere, in qualità di proprietaria di tre cani, lasciato i
medesimi nella notte fra il 26 ed il 27 agosto 2011 da soli nel terrazzo
dell’appartamento da lei abitato, per non averne impedito il latrare e per
avere, pertanto, disturbato il riposo dei condomini Guerra Maria Luisa e

Ha interposto ricorso per cassazione la De Simone, assistita dal suo legale
di fiducia, affidando le sue lagnanze ad un solo motivo di ricorso, con il quale
ha dedotto la inosservanza e/o l’erronea applicazione della legge penale, per
avere il Tribunale ritenuto integrato il reato in questione sebbene il preteso
disturbo fosse stato circoscritto solo ad un isolato episodio durato poche ore e
senza che sia stato verificato il fatto che lo stesso abbia avuto la idoneità a
ledere non solamente i due denunzianti ma un vasto ed indeterminato numero
di persone, come impone la ratio della disposizione violata, posta a tutela
della quiete pubblica e non di uno specifico interesse personale.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato, nei limiti di cui in motivazione e con le conseguenze
ivi indicate.
Osserva, infatti, il Collegio come, per un verso, non possa ritenersi
fondata la censura, riconducibile alla categoria normativa della violazione di
legge, svolta da parte ricorrente avverso la impugnata sentenza ed avente ad
oggetto la pretesa non configurabilità del reato in contestazione stante la
episodicità della condotta di omesso controllo posta in essere dalla De
Simone, la quale in una sola occasione, in particolare appunto nella notte fra il
26 ed il 27 agosto del 2011, avrebbe omesso di adeguatamente custodire i tre
cani di sua proprietà, i quali, asciati da soli nel terrazzo dell’appartamento
della imputata ubicato all’interno di un edificio condominiale, avrebbero
abbaiato per buona parte della notte stessa impedendo, coi loro latrati il
riposo e la quiete di Guerra Maria Luisa e di Ricciardi Mario, abitanti di un
appartamento limitrofo a quello della imputata.
Invero, come anche in tempi relativamente recenti è stato confermato da
questa Corte, con un orientamento che tuttora appare da condividere e da
seguire, il reato di cui all’art. 659, comma primo, cod. pen. è reato solo
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Ricciardi Mario – la ha condannata alla pena di giustizia.

eventualmente permanente, che si può consumare anche con un’unica
condotta rumorosa o di schiamazzo, ove la stessa sia oggettivamente tale da
recare, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al
riposo delle persone (Corte di cassazione, Sezione III penale, 25 febbraio
2015, n. 8351).
Nel caso in questione, in linea di principio, la attitudine dei fatti verificatisi
ad arrecare un effettivo ed apprezzabile disturbo al bene-interesse tutelato

unicità dell’episodio di disturbo, nel fatto che lo stesso si sia protratto per un
non trascurabile lasso di tempo; il Tribunale evidenzia, infatti, come i cani lasciati dalla De Simone da soli in un balcone, ovviamente esterno alla parte
chiusa dell’appartamento della medesima – abbiano latrato con continuità per
buona parte della notte.
In tal modo è stato evidenziato dal giudice del merito come, pur nella sua
unicità materiale, il fatto sia stato caratterizzato da una sua complessità
strutturale (non si è, in altre parole, trattato della emissione di uno i
comunque di pochi lattati da parte dei cani in discorso ma di un fenomeno
che, pur nella sua unità fenomenica, si è manifestato attraverso una pluralità
di singoli episodi lungo un tempo non brevissimo), tale da comportare, si
ripete in linea di principio, la messa in pericolo del bene interesse tutelato
dalla norma in ipotesi violata.
Per altro verso, osserva, la Corte, come nel caso di specie il giudice di
primo grado non abbia svolto una adeguata indagine ai fini della verifica del
fatto che, sia pure in termini di mera potenzialità, la messa in pericolo del
ricordato bene interesse vi sia stata.
Posto, infatti, che ai fini della configurabilità della contravvenzione
prevista dal ricordato art. 659 cod. pen. è necessario che i lamentati rumori
abbiano la attitudine a propagarsi ed a costituire fonte di disturbo – per la loro
intensità e per la ubicazione spaziale della loro fonte – per una potenziale
pluralità indeterminata di persone, sebbene non sia poi necessaria la
dimostrazione che poi tutte costoro siano state effettivamente disturbate
(Corte di cassazione, Sezione I penale, 4 febbraio 2000, n. 1394), il giudice di
merito avrebbe dovuto argomentare – onde fornire la dimostrazione di quanto
sopra, dimostrazione resa necessaria dal fatto che in realtà la lamentela in
ordine alla presenza dei rumori in questione era pervenuta esclusivamente da
due soggetti, entrambi abitanti nell’appartamento immediatamente confinante
con quello della De Simone e non anche da altri individui – in ordine alla
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dalla norma in questione, cioè la quiete pubblica, è ravvisabile, pur nella

intensità di tali rumori ed alla situazione antropica del luogo ove gli stessi
sono stati emessi, al fine di verificare, ancorché sulla base di dati di tipo logico
(e non anche necessariamente storico), l’esistenza di elementi atti a
giustificare, sulla base del principio del libero convincimento del giudice, la
sussistenza della predetta attitudine.
Nel caso in questione il Tribunale non ha fornito alcuno di tali elementi,
fra i quali, a titolo esemplificativo, possono annoverarsi, per rimanere entro i

stazza delle bestie in questione, dati attraverso i quale è lecito desumere la
intensità, la ripetitività e la tipologia del verso dalle stesse emesse; la
situazione abitativa dei luoghi ove il fatto si è verificato, essendo evidente che
una zona caratterizzata da numerosi insediamenti abitativi appare più
soggetta alla efficacia del disturbo sonoro arrecato rispetto ad una zona in cui
vi è una ridotta incidenza di persone residenti; l’esistenza di ulteriori,
periodiche o continue, fonti sonore di disturbo, tali da elidere la valenza
molestatrice di quelle oggetto della imputazione.
La assenza di tali elementi di verifica – nel caso di specie il Tribunale ha,
infatti, solo dato atto delle lamentele dei due vicini di casa della imputata,
costituitisi parti civili senza dare atto della esistenza di alcun altro elemento di
giudizio – rende quanto meno inadeguata la indagine volta ad accertare la
sussistenza o meno del reato di cui in epigrafe.
Il lungo tempo trascorso rispetto alla ipotizzata verificazione dei fatti,
risalenti, come detto, all’agosto del 2011, rende non necessario
l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ai fini penali, dovendo
rilevarsi, comunque, in assenza di elementi che possano condurre
immediatamente ad una assoluzione della imputata con formula di merito,
l’intervenuta estinzione per prescrizione del reato contestato.
Va, viceversa, disposta, tenuto conto della costituzione di parte civile di
Guerra Maria Luisa e di Ricciardi Mario, soggetti ritenuti danneggiati dal reato,
il rinvio del presente giudizio, ai soli fini civili, di fronte al giudice civile
competente per valore in grado di appello.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
prescrizione e con rinvio al giudice civile competente in grado di appello.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2017
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confini tipologici del caso di specie, la razza e la conseguente presumibile

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