Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16675 del 30/10/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16675 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
BAGLIVO GIANLUCA nato il 29/10/1977 a CASARANO
RENNA GIUSEPPE nato il 14/05/1952 a MORCIANO DI LEUCA

avverso la sentenza del 09/01/2017 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO
che ha concluso per: “Annullamento con rinvio”;
Udito il difensore, Avv. Cosimo Finguerra, anche in sostituzione, che ha concluso
per: “Accoglimento dei ricorsi”

Data Udienza: 30/10/2017

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 9 gennaio 2017
in parziale riforma della decisione del Tribunale di Lecce del 15 giugno
2015 dichiarava inammissibile l’appello proposto da Baglivo Gianluca, e

art. 110, 117 e 480, cod. pen. e quello di cui al capo C, ai sensi degli art.
110, cod. pen. e 181, comma, 1, d. Igs. 42/2004, rideterminava la pena
inflitta a Renna in mesi 4 e giorni 15 di reclusione e per l’effetto
estensivo, al Baglivo in mesi 3 e giorni 15 di reclusione, confermava nel
resto.
2. Gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, tramite
difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente
necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp.
att. cod. proc. pen.
2. 1. Per Baglivo Gianluca.
Nullità della sentenza per violazione di legge, art. 420, cod. proc.
pen. e 15 bis, della legge n. 118/2014.
Il ricorrente era stato dichiarato contumace, e quindi i termini per
l’appello decorrevano dalla notifica dell’estratto contumaciale, trovando
applicazione ) nel caso) le norme antecedenti in relazione alla chiara
disposizione dell’art. 15 bis, I. n. 118/2014, e non come invece
erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata (dal 30 giorno della
lettura del dispositiv.
2. 2. Violazione di legge, art. 181, comma 1, d. Igs. 42/2004, art.
44, d.P.R. 380/2001, e abrogazione della legge Regione Puglia n.
56/1980; carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione sull’elemento oggettivo e soggettivo del reato di falso – art.
480, cod. pen. -, e sulla mancanza dell’elemento oggettivo e soggettivo
degli altri reati (motivi 2, 3 e 4 del ricorso).

riqualificato il delitto di cui al capo A dell’imputazione, in quello di cui agli

La Cassazione con la sentenza n. 37915/2017, imputati sempre
gli odierni ricorrenti, ha annullato la sentenza di condanna senza rinvio,
perché il fatto non costituisce reato (imputati dei reati di cui agli art. 110
480 e 481, cod. pen.). Con altra decisione (16133/2017) la Cassazione
respinge il ricorso per Cassazione del P.M. sull’assoluzione degli imputati
per vicenda analoga alla questione in odierno giudizio.
Manca pertanto l’elemento psicologico dei reati contestati al

impugnatia, nell’accorpamento dei terreni, per la volumetria, e ancor
prima nella vigenza della legge Regionale. Anche su questo punto la
Cassazione ha fatto chiarezza, con la decisione n. 8635/2015, ritenendo
abrogata la legge regionale e possibile l’accorpamento. I fondi relativi a
questo procedimento, hanno, del resto, il medesimo indice di edificabilità,
e ricadono tutti nella stessa zona, non rilevando la loro vicinanza.
Per la configurabilità del delitto di cui al’art. 480, cod. pen. il fatto
rappresentato dovrebbe avere la potenzialità di produrre effetti giuridici,
ma ciò non ricorrer nel caso in odierno giudizio, tanto che la
Soprintendenza concedeva il proprio parere favorevole, non riscontrando
vizi.
La relazione tecnica e paesaggistica non contiene nessuna forma
di asseverazione di conformità urbanistica o compatibilità ambientale
dell’intervento proposto. Negli elaborati il ricorrente si limitava ad esporre
i dati tecnici dell’intervento, tutti rigorosamente esatti e rispondenti al
vero. Deve, quindi, ritenersi che la presentazione di una relazione in cui
si afferma la compatibilità ambientale paesaggistica dell’intervento, anche
se le opere (eventualmente) fossero risultate in contrasto con gli
strumenti urbanistici, non può configurare il falso.
2. 3. Violazione di legge, I. Regione Puglia n. 56/1980, art. 51,
non più in vigore; mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione sul punto.
La norma regionale in oggetto non risulta più in vigore, poiché
sono in vigore i piani territoriali urbanistici (delibera di Giunta Regionale

ricorrente, in quanto l’elemento del falso viene individuato dalla decisione

1748 del 15 dicembre 2000) come già chiarito dalla Cassazione – n.
8653/2015 -.
La distanza tra i terreni accorpati non è stata individuata e sul
punto solo genericamente si rappresenta nella motivazione la
collocazione dei terreni, sussiste quindi incertezza motivazionale; sono
comunque terreni dello stesso piccolo comune con agro limitato, una

2. 4. Violazione di legge; mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione sulla responsabilità per i reati sub B e C
dell’imputazione.
Il reato edilizio, e quello paesaggistico, sono autonomi, e quindi
errato è ritenere il progettista ricorrente ed il Renna corresponsabili
anche di questi reati; l’autorizzazione paesaggistica può essere annullata
e quindi la stessa non incide direttamente sull’intervento edilizio.
Inoltre manca l’elemento soggettivo poiché non sono stati esposti
dati falsi e si è operato sulla base di una prassi decennale vigente nel
Comune di Leuca e negli altri comuni limitrofi, con il rilascio di centinaia
di titoli abilitativi.
3. Per Renna Giuseppe, i motivi sono sostanzialmente comuni a
quelli

visti

per

Gianluca

Baglivo,

ad

eccezione

dle

motivo

sull’inammissibilità dell’appello per il solo Baglivo, e del seguente motivo,
valida solo per il Renna.
3. 1. Violazione di legge, art. 131 bis e 62 bis, cod. pen.
La sentenza impugnata negava le circostanze attenuanti
generiche e la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis, cod. pen.
La condotta è unica, anche se si tratta di concorso formale, e
quindi illogica risulta la motivazione della decisione che ha negato
l’applicazione dell’art. 131 bis, cod. pen. “trattandosi di plurime violazioni
realizzate altresì da un tecnico comunale esperto”.
Le modalità della condotta (senza intensità del dolo) avrebbero
dovuto far concedere le circostanze attenuanti generiche.

striscia di terreno.

Hanno chiesto pertanto l’annullamento della decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Per Baglivio Gianluca deve preliminarmente osservarsi che il

della I. 67/2014, devono applicarsi le norme precedenti, in materia di
contumacia. Infatti non risulta emesso nei suoi confronti alcun decreto
di irreperibilità: « In tema di sospensione del processo per assenza
dell’imputato, le disposizioni introdotte dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, non
si applicano – ai sensi della normativa transitoria di cui all’art. 15-bis della
stessa legge, introdotto dalla L. 11 agosto 2014, n. 118 – ai processi in
corso nei quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 67, è stata
emessa la sentenza di primo grado, né a quelli ancora pendenti in primo
grado in cui, nei confronti dell’imputato dichiarato contumace, non è stato
emesso il decreto di irreperibilità» (Sez. 1, n. 20810 del 09/01/2017 dep. 02/05/2017, Hussein e altro, Rv. 27061401).
5. La sentenza impugnata deve annullarsi con rinvio ad altra
sezione della Corte di appello di Lecce, in relazione all’abrogazione della I.
Regione Puglia n. 56/1980, motivo questo che assorbe, tutti gli altri
motivi di ricorso.
La Suprema Corte di Cassazione in più occasioni si è occupata
della vigenza o dell’abrogazione della I. Regione Puglia n. 56/1980, e ha
ritenuto costantemente la sua abrogazione. In tal senso vedi
espressamente già Sez. 3, n. 8635 del 18/09/2014 – dep. 27/02/2015,
Pmt in proc. Manzo e altri, Rv. 26251201, con ampia motivazione,
condivisa da questo collegio:« Con riferimento al primo di essi, rileva la
Corte che, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, correttamente
il Tribunale di Lecce ha ritenuto non più vigente l’art. 51, lettera g), della
legge della Regione Puglia n. 56 del 1980. Detta disposizione, è il caso di
chiarire ai fini della dimostrazione della rilevanza nell’ambito del presente
giudizio della questione afferente alla sua perdurante vigenza, prevedeva

suo appello è tempestivo, in quanto ai sensi dell’art. 15 bis, comma 2,

alla lettera g), sotto la rubrica “Limitazioni delle previsioni insediative fino
all’entrata in vigore dei piani territoriali”, che, appuntoÌ sino alla entrata in
vigore dei piani territoriali, “nelle zone omogenee di tipo E sono consentiti
gli interventi finalizzati allo sviluppo ed al recupero del patrimonio
produttivo, tutelando l’efficienza delle unità produttive e salvaguardando i
suoli agricoli irrigui o ad alta e qualificata produttività. Per gli interventi di
edificazione di nuove costruzioni destinate a residenze, comunque riferite
all’intera azienda agricola, valgono le prescrizioni del terzo e quarto

modificazioni; essi devono essere riferiti a superfici non inferiori alla
minima unità colturale, di cui all’art. 846 del codice civile o diversamente
definite in sede di piano regolatore. Gli interventi di edificazione di nuove
costruzioni destinate ad attività produttive devono essere dimensionati in
funzione delle necessità strettamente correlate con la conduzione dei
fondi e la lavorazione dei prodotti agricoli. Per le aziende con terreni non
confinanti è ammesso l’accorpamento delle aree, con asservimento delle
stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente’;
Detta disposizione – che prevede delle limitazioni alla possibilità dì
procedere all’istituto dell’asservimento ai fini della sommatoria della
cubatura edificabile di fondi diversi in quanto confina la applicabilità
dell’istituto in questione alle sole costruzioni funzionali alla destinazione
agricola del fondo cessionario – come è espressamente chiarito sia nella
rubrica della disposizione che nello stesso incipit della parte più
strettamente normativa di essa è destinata a valere sino alla entrata in
vigore dei piani territoriali. Ora, per quanto qui interessa, essendo stato
emanato, con delibera della Giunta regionale della Puglia n. 1748 del 15
dicembre 2000, il Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio
(di seguito: Puttp), si è verificata, una volta entrato in vigore
quest’ultimo, la clausola risolutiva espressa della efficacia delle predetta
disposizione legislativa. A tale proposito va osservato che è fenomeno del
tutto legittimo e certamente non in contrasto coi principi generali in
materia di gerarchia delle fonti normative il fatto che una determinata
legge contenga essa stessa la previsione in forza della quale la sua
efficacia sia destinata a venire meno a seguito della adozione di un
provvedimento avente rango inferiore; fenomeno questo che è appunto

comma dell’art. 9 della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6, successive

oggetto della previsione contenuta nel citato art. 51 della legge della
Regione Puglia n. 56 del 1980 la cui efficacia, per quanto in esso stesso
previsto, è destinata a cessare una volta entrato in vigore il Puttp,
ancorché quest’ultimo sia stato emanato con delibera della Giunta
regionale e, quindi, con atto non avente il rango della normazione
primaria. E’, viceversa, proprio la tesi sostenuta da parte ricorrente,
secondo la quale, essendo espressamente elencate all’art. 7.05 delle
Norme tecniche di attuazione del Puttp le disposizioni legislative e

del predetto Puttp in quanto incompatibili con esso, la mancata
indicazione fra queste della lettera g) dell’art. 51 della legge regionale n.
56 del 1980 avrebbe comportato la sua permanenza in vigore. Una
siffatta tesi, nella assenza di una qualche disposizione legislativa
sopravvenuta volta a limitare la ricordata clausola di cessazione degli
effetti della ricordata disposizione legislativa regionale una volta entrati in
vigore i piani territoriali, si porrebbe, essa sì, in contrasto col principio
della gerarchia delle fonti in quanto, seguendo la tesi del ricorrente, si
pretenderebbe che sia posta nel nulla una disposizione di rango
legislativo primario per effetto di una norma avente al più rango
regolamentare. Conclusivamente, rispetto al profilo ora sotto esame, il
primo motivo di ricorso formulato da parte ricorrente è infondato».
Inoltre le sentenze della Corte di Cassazione, sez. 5, n.
16113/2017 e sez. 5, n. 37915/2017 (a carico degli stessi imputati
dell’odierno giudizio), decidendo su questioni identiche hanno . evidenziato
l’insussistenza dell’elemento soggettivo proprio in riferimento alla legge
regionale in oggetto.
Conseguentemente deve accertarsi da parte del giudice di merito
se , a prescindere dalla I. Regione Puglia n. 56/1980, siano o no
configurabili i reati ascritti agli imputati. Accertamento non possibile in
sede di legittimità, per le valutazioni di merito necessarie (vedi Sez. 3, n.
8635 del 18/09/2014 – dep. 27/02/2015, Pmt in proc. Manzo e altri, Rv.
26251201).

regolamentari oggetto di abrogazione per effetto della entrata in vigore

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra
sezione della Corte di appello di Lecce.

Così deciso il 30/10/2017

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