Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16674 del 30/10/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16674 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI MILANO
dalla parte civile MORELLI MARCO nato il 05/07/1992 a MILANO
dalla parte civile MORELLI EMILIO
dalla parte civile RESTORI IRINA
nel procedimento a carico di:
ESPOSITO SERGIO nato il 09/02/1976 a GORGONZOLA
inoltre:
RESPONSABILE CIVILE
avverso la sentenza del 09/05/2017 del TRIBUNALE di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO
che ha concluso per: “Inammissibilità dei ricorsi”.
Udito il difensore delle parti civili, Avv. Alberghina Rosario: “Annullamento con
rinvio”;
udito il difensore del responsabile civile, Avv. Salvatore Penza, che ha concluso.
per: “Inammissibilità o rigetto dei ricorsi”;
udito il difensore dell’imputato, Avv. Adriana Piscitello, che ha concluso per:
“Inamissibilità o rigetto dei ricorsi”.

Data Udienza: 30/10/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Milano con sentenza del 9 maggio 2017, decidendo
in sede di rinvio per annullamento della precedente sentenza della Corte di
appello (sentenza della Cassazione n. 53294/2016, 4 sez.) in riforma della

Sergio Esposito dal reato ascrittogli (art. 590, commi 1 e 3, in relazione
all’art. 583, cod. pen. Commesso il 27 aprile 2010).
2. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano e le
parti civili, Marco Morelli, Emilio Morelli ed Irina Restori hanno proposto
ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore 1.eparteiSerf’i, deducendo i
motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la
motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
2. 1. La Procura Generale presso la Corte di appello di Milano.
Violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione.
La sentenza impugnata ha ritenuto «non probanti le dichiarazioni
rese dalla persona offesa Morelli». L’iter argomentativo è carente sul piano
logico, e sulla corretta ricostruzione degli elementi di prova nel caso in
giudizio.
3. Per le parti civili.
Violazione di legge, art. 627 n. 3, in relazione all’art. 628, cod. proc.
pen.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi alla decisione della Cassazione;
nel caso in giudizio il giudice del rinvio _ha esaminato solo l’atto di appello,
non applicando invèce)?rs ntenza di annullamento della Cassazione.
Anche la formula assolutoria risulta errata in quanto il fatto non
sussiste prevede l’insussistenza dell’elemento oggettivo del reato, che nel
caso in giudizio,invecei è risultato provato.

decisione del Giudice di Pace di Milano, del 7 ottobre 2013, assolveva

Inoltre è stata violata anche la norma dell’art. 530, comma 2, cod.
proc. pen. in quanto il giudice del rinvio non ha proceduto ad una «nuova e
compiuta struttura motivazionale che dia ragione alle proprie difformi
conclusioni, né ha delineato le basi strutturali poste a sostegno del proprio
alternativo ragionamento probatorio. Egli si è limitato ad imporre la
propria valutazione, del compendio probatorio, solo perché preferibile a
quella delineata nel provvedimento impugnato».

sulla dinamica del sinistro, riferendo che mentre lui con il motorino
camminava sulla sua destra l’auto dell’imputato lo ha investito per
l’invasione della sua corsia di marcia. Il Tribunale ha esaminato una parte
infinitesimale delle dichiarazioni della parte offesa.
Infine la sentenza impugnata non valuta anche l’errore di diritto
evidenziato dalla Cassazione nella decisione di annullamento, ovvero la
violazione d ‘art 140 e ss., del Codice della Strada. L’imputato avrebbe
dovuto ma tenere una velocità di molto inferiore ai 50 km all’ora, mentre
andava a 50/60 come da lui stesso affermato.
Hanno chiesto pertanto la riforma della decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi risultano inammissibili per manifesta infondatezza dei
motivi e per genericità; inoltre, valutati nel loro complessivo contenuto,
richiedono alla Corte una rivalutazione del fatto preclusa in sede di
legittimità.
La sentenza impugnata, con motivazione adeguata, immune da
contraddizioni e da manifeste illogicità, ha rilevato che debba
riconoscersi importanza preminente alla dichiarazione resa in sede di
esame testimoniale alla pagina 4 sopra riportata. Tale dichiarazione non
può ritenersi né precisa né esaustiva. In questa dichiarazione “in qualche
modo l’auto mi ha preso”, emerge la difficoltà della persona offesa a

Il Morelli, parte offesa, ha rilasciato dichiarazioni chiare e attendibili

ricostruire chiaramente quanto avvenuto, probabilmente a causa dello
svolgersi dei fatti in pochi attimi, al buio, di sera tardi e, comunque, tenuto
conto della giovane età del Morelli. A fronte di queste dichiarazioni, non è
possibile fondare in capo all’imputato, la responsabilità per le lesioni
riportate dalla persona offesa. Soprattutto se a ciò si aggiunge la
testimonianza dell’agente di P.G. intervenuto sul posto (“non si poteva
valutare se l’incidente fosse stato causato per l’auto o per il manto stradale

regole di comune esperienza. ,.. Inoltre, se entrambi i veicoli procedevano
diritti, in una strada piena di buche, è verosimile che sia stato lo scooter di
piccola cilindrata, anziché l’autovettura, ad avere problemi di stabilità ed
ad avere sbandato dopo aver preso una buca».
Si tratta di una evidente valutazione di merito della ricostruzione del
fatto, e della valutazione della prova dichiarativa, insindacabile in sede di
legittimità se adeguatamente motivata, come nel caso in oggetto (sulla
motivazione rafforzata per le ipotesi di assoluzione, dopo una sentenza di
condanna, vedi comunque sez. 3, n. 46455 del 2017).
Nel ricorso delle parti civili, genericamente si contesta una
violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., senza proposizione di
reali motivi di legittimità alla decisione impugnata.
Il ricorso della Procura generale, risulta generico limitandosi a non
condividere la motivazione della decisione ma senza prospettare motivi di
legittimità alla stessa.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 2.000,00, e delle
spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per le parti civili.

pieno di buche”) e la ricostruzione della dinamica dell’incidente secondo

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, Marco
Morelli, Emilio Morelli e Irina Restori al pagamento delle spese processuali
e ciascuno al versamento della somma di € 2.000,00 in favore della
Cassa delle ammende.

Così deciso il 30/10/2017

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