Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16673 del 30/10/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 16673 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
CARTA MARCO nato il 07/10/1973 a RIMINI
MINUTILLO ANTONIO NICOLA nato il 14/05/1960 a GENZANO DI LUCANIA

avverso la sentenza del 07/03/2017 del TRIBUNALE di POTENZA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO
che ha concluso per: “Inammissibilità del ricorso”.

Data Udienza: 30/10/2017

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Potenza con sentenza del

7 marzo 2017 ha

condannato Carta Marco e Minutillo Antonio Nicola alla pena di C
2.800,00 di ammenda ciascuno, concesse le circostanze attenuanti

relativamente al reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 256, comma 4, d.
Igs. 152 del 2006, perché in concorso … effettuavano l’attività di raccolta,
trasporto e messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi, su di un’area
di mq 2600 (riportata al catasto Comune di Genzano di Lucania al foglio
46, p.11a 352) senza aver rispettato le prescrizioni e le condizioni richieste
per le iscrizioni e comunicazioni. Accertato il 14 novembre 2012.
2. Gli imputati Carta Marco e Minutillo Antonio Nicola hanno
proposto ricorso per Cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei
limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art
173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
2. 1. Violazione di legge, e mancanza di motivazione
relativamente all’ordinanza istruttoria del 22 dicembre 2015, ex art. 507,
cod. proc. pen.
Il Tribunale, a seguito della declaratoria di inutilizzabilità di
alcuni atti di indagine per violazione dell’art. 360, cod. proc. pen.,
disponeva l’escussione del teste Milo Di Palma del N.O.E. dei Carabinieri,
ex art. 507, cod. proc. pen. che aveva partecipato agli accertamenti.
L’ordinanza di ammissione della prova risulta senza motivazioni,
contiene la mera espressione «ritenuta la necessità ai fini del decidere».
Resa giuridicamente inesistente l’ordinanza in oggetto la
testimonianza del M.Ilo Di Palma risulta inutilizzabile, e di conseguenza
non sussistono prove per la responsabilità dei ricorrenti.
2. 2. Violazione di legge, art. 256, quarto comma , d. Igs.
152/2006.

generiche e l’attenuante dell’art. 62, n. 6, cod. pen. – ad entrambi –

Il Tribunale ha applicato ai fatti del 14 novembre 2012 una
norma all’epoca non in vigore, l’art. 29 quattorduocies, d. Igs. 152/2006
(come disposto dal d. Igs. 46/2014). Con la norma in oggetto inoltre le
condotte relative all’inosservanza delle prescrizioni contenute nelle
autorizzazioni integrate ambientali sono da considerarsi illeciti
amministrativi e non violazioni penali.
Hanno chiesto

pertanto

l’annullamento della

sentenza

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei
motivi e per genericità.
La sentenza impugnata con adeguata motivazione, immune da
contraddizioni o da manifeste illogicità, ricostruisce i fatti e determina la
penale responsabilità dei due imputati, peraltro nemmeno contestata con
il ricorso per Cassazione.
Relativamente alla nullità dell’ordinanza di ammissione della
prova ex art. 507, cod. proc. pen. si deve rilevare che «L’esercizio
positivo del potere da parte del giudice di disporre l’assunzione di nuove
prove a norma dell’art. 507 cod. proc. pen. senza alcuna motivazione
sull’assoluta necessità dell’acquisizione non determina alcuna
inutilizzabilità o invalidità, non prevedendo l’ordinamento processuale
specifiche sanzioni. (Fattispecie in cui il giudice di merito aveva disposto
l’effettuazione di una ricognizione di persona e l’acquisizione di una
perizia già espletata)» (Sez. 2, n. 6250 del 09/01/2013 – dep.
08/02/2013, Casali, Rv. 25449701).
Conseguentemente la testimonianza del M.Ilo Di Palma del
N.O.E. dei Carabinieri, è pienamente utilizzabile.
4.

Anche l’altro motivo risulta manifestamente infondato e

generico, poiché il Tribunale ha evidenziato, con motivazione adeguata,
2

impugnata.

senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, e con applicazione
corretta dei principi in materia di questa Corte di Cassazione, come la
condotta di cui all’imputazione non risulta depenalizzata, riguardando
attività di gestione dei rifiuti (art. 29, quattuordecies, terzo comma,
lettera B, d. Igs. 152 del 2006).
Infatti: « In materia di reati ambientali – a seguito delle
modifiche apportate all’art. 29 quattuordecies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.

2010/75/UE relativa alle emissioni industriali) – la condotta di chi,
essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.),
non ne osserva le prescrizioni, è depenalizzata e costituisce illecito
amministrativo, quando attiene a violazioni diverse da quelle previste dai
commi terzo e quarto della medesima disposizione. (Fattispecie di
impianto di compostaggio, gestito in violazione delle prescrizioni
contenute nell’autorizzazione integrata ambientale)» (Sez. 3, n. 14741
del 11/02/2016 – dep. 11/04/2016, Gavioli, Rv. 26639701).
Conseguentemente la fattispecie in oggetto non risulta
depenalizzata; il ricorrente inoltre non formula motivi sul trattamento
sanzionatorio, e comunque l’irrogazione della sola pena pecuniaria di C
2.800,00 rispetta anche l’art. 2, cod. pen. (trattamento sanzionatorio più
favorevole).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in
favore della Cassa delle ammende della somma di C 2.000,00, e delle
spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

156, dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 (recante Attuazione della direttiva

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore

Così deciso il 30/10/2017

della cassa delle ammende.

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