Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16670 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16670 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PIERANUNZI ENRICO nato il 01/06/1962 a ROMA

avverso la sentenza del 12/07/2017 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 07/12/2017

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma ha confermato la
sentenza del Tribunale di Roma del 6/12/2016, con cui, a seguito di giudizio abbreviato,
Enrico Pierannunzi era stato condannato alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed
euro 20.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 (ascrittogli
per avere detenuto nella sua abitazione sostanza stupefacente del tipo hashish del peso
complessivo di grammi 1,315,08, pari a 5611 dosi medie, e del tipo cocaina del peso di

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando
vizio della motivazione riguardo alla esclusione della ipotesi di lieve entità di cui al quinto
comma dell’art. 73 d.P.R. 309/90, che avrebbe potuto essere ritenuta configurabile in
relazione alla detenzione della cocaina, in considerazione del dato ponderale modesto e
della conseguente lieve offensività del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, peraltro riproduttivo dei motivi d’appello, è inammissibile a causa della
genericità delle censure cui è stato affidato, prive della necessaria specificità, sia
intrinseca, non essendo state illustrate adeguatamente le ragioni per le quali dovrebbe
ritenersi configurabile l’ipotesi attenuata del fatto di lieve entità di cui al quinto comma
dell’art. 73 d.P.R. 309/90, sia estrinseca, per la mancanza di confronto, tantomeno
critico, con la motivazione della sentenza impugnata.
La Corte d’appello ha escluso la configurabilità di detta ipotesi attenuata anche in
relazione alla detenzione della cocaina, in considerazione del dato ponderale e del
possesso di materiale e strumenti idonei al confezionamento in dosi anche di tale
sostanza stupefacente: con tale motivazione, coerente con le risultanze istruttorie, logica
e conforme a un consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di questa
Corte, il ricorrente ha omesso di confrontarsi, limitandosi a dolersi genericamente della
esclusione di detta ipotesi, senza, in realtà, individuare violazioni di legge, né vizi o
carenze della motivazione della sentenza impugnata, con la conseguente inammissibilità
del ricorso a cagione della sua genericità.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.
P.Q.M.

1

grammi 55,03, pari a 243 dosi medie).

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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