Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1667 del 28/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 1667 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) MALCI ARTUR N. IL 17/10/1971
avverso l’ordinanza n. 188/2012 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
21/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
e-45 L.I.A 1
4~e/sentite le conclusioni del PG Dott.
FR

4.<.2 UditAibfensore.Avv. 4) j t„. u„. Data Udienza: 28/11/2012 N. 31221/12-RUOLO N. 36 C.C.P. (1990) RITENUTO IN FATTO 1.Con ordinanza del 21 giugno 2012, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile siccome tardivo l'appello proposto da MALCI Artur avverso il provvedimento del G.I.P. in sede del 31 gennaio 2012, di rigetto della sua istanza, intesa ad ottenere la revoca del sequestro preventivo del conto di deposito e risparmio n. 40984, acceso presso l'istituto Unicredit Bank, disposto 2.11 Tribunale ha invero rilevato che l'appello era tardivo, siccome presentato il 27 febbraio 2012, invece che entro il termine di giorni 10, di cui al combinato disposto degli artt. 309 e 324 cod. proc. pen., ossia entro il 18 febbraio 2012, data in cui era scaduto il decimo giorno utile, essendogli stato il provvedimento impugnato notificato dal G.I.P. 18 febbraio 2012; e nessun rilievo poteva avere la data in cui il proprio difensore di fiducia aveva avuto conoscenza del provvedimento del G.I.P. in esame. 3.11 Tribunale ha altresì rilevato che nella specie si fosse formato il c.d. giudicato cautelare, in quanto i motivi di appello proposti dal MALCI erano identici a quelli dal medesimo presentati in sede di richiesta di riesame del provvedimento del G.I.P. in data 16 febbraio 2011, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo del conto di deposito, di cui sopra. 4.Avverso detto provvedimento del Tribunale di Roma MALCI Artur propone ricorso per cessazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto: I)-erronea applicazione della legge processuale, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, l'art. 322 bis cod. proc. pen. attribuiva espressamente anche al difensore dell'imputato un autonomo potere di proporre appello avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo, si che il termine per proporre detto appello decorreva per il suo difensore dal momento in cui era stata a lui notificata l'ordinanza di rigetto; II)-erronea applicazione della legge penale, in quanto l'appello non era stato da lui proposto per i medesimi motivi, sui quali egli aveva fondato l'istanza di riesame avverso il decreto, con cui era stato disposto il sequestro preventivo delle somme giacenti sul conto di deposito e risparmio n. 40984, acceso presso l'istituto Unicredit Bank, atteso che l'appello era stato fondato su nuova documentazione e precisamente su di una quietanza della SAI del 6 febbraio 2008, con la quale si dava atto del versamento in suo favore della somma di C dal medesimo G.I.P. il 16 febbraio 2011. 8.550,00, quale risarcimento per il furto di un'auto, si che le somme anzidette non potevano considerarsi pertinenti al reato ascrittogli, indicato come commesso fra il marzo ed il luglio 2009. CONSIDERATO IN D,TRITTO 1.E' fondato il motivo di ricorso proposto da MALCI Artur sub I). 2.Invero l'art. 322 bis comma 1 cod. proc. pen. espressamente consente l'appello altresì al difensore, si che anche a quest'ultimo spetta la notifica dell'ordinanza emessa dal G.I.P; ed il termine di 10 giorni per proporre l'appello previsto dall'art. 309 comma 1 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 319 comma 2 cod. proc. pen., va computato, per il difensore, dal momento in cui egli ha ricevuto la notifica dell'ordinanza da parte del G.I.P. Erroneamente quindi il Tribunale ha ritenuto che occorreva far riferimento solo alla notifica del provvedimento fatta all'imputato. 3.E' altresì fondato il motivo di ricorso proposto dal MALCI sub II), atteso che, nella specie, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Roma, non può ritenersi formato il c.d. "giudicato cautelare", avendo il ricorrente sostenuto nella presente sede di appello la non riferibilità al reato ascrittogli delle somme rinvenute sul conto di deposito e risparmio n. 40984, acceso presso l'istituto Unicredit Bank e sottoposto a sequestro preventivo; ed ha fondato tale sua tesi difensiva su di un documento (quietanza della SAI Assicurazioni del 6 febbraio 2008) attestante l'avvenuto versamento di somme su detto conto corrente da parte della società assicuratrice anzidetta nel corso del 2008; il che avrebbe potuto escludere che le somme giacenti sul conto di deposito anzidetto fossero provento del reato ascrittogli, contestatogli come commesso fra il marzo ed il luglio del 2009. 4.Ritiene invero il Collegio che per aversi giudicato cautelare è indispensabile che vi sia stato in precedenza un apprezzamento specifico e completo del materiale probatorio sia in fatto che in diritto; il che nella specie non può ritenersi avvenuto, in quanto non risulta che il Tribunale si sia pronunciato in precedenza sul materiale documentale, portato all'attenzione di questa Corte dal ricorrente (cfr., in termini, Cass. Sez. 6 n. 42213 del 27/10/2010, Riviezzi, Rv. 248804). 5.Da quanto sopra consegue l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio degli atti al Tribunale di Roma affinché, in piena autonomia di giudizio, esamini 2 avverso le ordinanze in materia di sequestro preventivo, oltre che all'imputato, nuovamente l'appello proposto da MALCI Artur, tenendo presenti i principi di diritto sopra enunciati. ELOALL Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma. Così deciso il 28 novembre 2012.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA