Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1667 del 04/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1667 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: SERPICO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ISA ERGIN N. IL 07/10/1977
avverso la sentenza n. 1614/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
02/03/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.E . SE LVA GG I
che ha concluso per 1′ inammissibilità del ricorso;

Udito, per la partOvile, l’Avv
Uditi difensor Avv.F .BUS IGN A NI , in qualità di sostituto processuale
dell Avv.F.MARGARINI,che insiste;

Data Udienza: 04/12/2013

RITENUTO in FATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO
Sull’appello proposto,tra gli altri,da ISA ERGIN avverso la sentenza del GIP
presso il Tribunale di Siena in data 6-10-2006 che lo aveva dichiarato colpe
vole del reato di concorso in illegale cessione a terzi di cocaina e che,con
cessegli le attenuanti generiche,lo aveva condannato alla pena di anni uno

e mesi quattro di reclusione ed euro 2000,00= di multa, co n i doppi benefici
di legge,la Corte di Appello di Firenze,con sentenza in data 2-03-20II,con,

fermava il giudizio di I” grado,ribadendo la compravata responsabilità dello
imputato p previa dichiarata infonaatezza dell’eccezidne difensiva di nullità
della sentenza per difetto di motivazione.

Avverso detta sentenza il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione,deducendo a motivi del gravame l a mezzo del difensore:

I)Violazione dell’art.606 co.1″ lett.c) in relazione agli artt.604 co.4,I78
lett.b),I8

e 125 cpp. per difetto assoluto di motivazione della sentenza

di I” grado,con conseguenye compromissione del contraddittorio

in punto di

conoscibilità delle ragioni supportanti il giudizio di condanna e relativa

violazione del diritto di difensa in ounto di contrideduzioni alla decisione
di condanna;

2)Violazione dell’art.60G co.I” lett.b) in relazione all’art.I92 cpp. ,segna
tamente in relazione alla diversa qualificazione dell’ipotizzato concorso ne
reato,in difetto di accertati elementi di comprovgta gravità indiziaria a
carico del ricorrente,con ricorso ad elementi meramente presuntivi,specie

in punto di consapevole e volontari o contributo psicologico da parte del
prevenuto alla realizzazione del reato contestatogli.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti,peraltro ripetutamente invadenti la sfera del fatto,preclusa in
questa sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00= in favare della
cassa delle amffiende.

Ed invero,quanto al motivo sub I) -icorretta,esausitiva e motivata risposta è
stata offerta dai giudici della – Corte territoriale fiorentina a supporto dell’inconfigurabilità della denunciata nullità,anche con opportuno,quanto puntuale richiamo l all’orientamente di questa Corte Suprema (anche a SS.UU.) in
subiecta materia (cfr.fol1.6 e II sentenza impugnata).
Del pari manifestamente infondato,oltre che ripetutamente invadente aspetti
di mero fatto,i1 motivo sub 2),posto che l’impugnata sentenza si è fatta mot:
supportanti la comprovata attribuibilità del fatto contestato (capo BB)al
ricorrente e la sua volontaria e consapevole condotta criminosa anche in
punto di ragionevole ed apprezzabile suo contributo causale alla vicenda

vato e corretto catico di rappresentare le ragionipanche in punto di logic,

(cfr. fol1.11-12-13 sentenza iffigugnata),a motivata smentita della tesi di-

fensiva l non immune da accenti di marcata inverosimiglianza anche logico-modale e temporale ristetto al fatto contestato.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00= in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma t il 4-12-2013

IL

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