Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16669 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16669 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CIOFFI GIOVANNI nato il 19/04/1996 a NAPOLI

avverso la sentenza del 20/12/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

Data Udienza: 07/12/2017

Ritenuto:
– -che la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 20/12/2016, ha confermato la sentenza
del 10/06/2016 del Tribunale di Napoli di condanna di Cioffi Giovanni alla pena di anni quattro
di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990
in relazione alla detenzione ed alla cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa
in sessantotto involucri di plastica per complessivi gr. 15,07;
– -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo con un

riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309 del 1990 posto che la
mancata effettuazione di analisi tossicologiche sulla sostanza non sarebbe conciliabile con
l’affermazione della sentenza circa il quantitativo “non modesto” detenuto;
– -che il motivo è inammissibile;
– -che infatti il ricorrente si è limitato, nella sostanza, a sottolineare l’elemento del dato
ponderale senza tenere conto però del fatto che la sentenza ha valorizzato, come ben
possibile, oltre appunto al quantitativo, le modalità e circostanze dell’azione, significative di
un’attività niente affatto occasionale e rudimentale essendosi l’imputato, sfuggito ad un
controllo, rifugiato subito in un’abitazione contigua, potendo egli dunque godere di appoggio
all’interno del palazzo anche per disfarsi della droga ancora invenduta;
– -che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente ( Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n.
186) segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore
della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti
in euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna IV ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2017

unico motivo violazione di legge e illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla

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