Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16668 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16668 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MECANI REZART nato il 21/04/1992

avverso la sentenza del 07/03/2017 del GIP TRIBUNALE di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

Data Udienza: 07/12/2017

’Ritenuto
– -che il Tribunale di Venezia, con sentenza del 07/03/2017, ha condannato Mecani Rezart alla
pena di anni cinque di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per il reato di cui agli artt. 73 e
80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alla detenzione di sostanza stupefacente
in polvere di tipo cocaina suddivisa in sette involucri per complessivi kg. 6,6;
– -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato lamentando con un unico motivo
la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi giustificativi
dell’assoluzione ex art. 129 c.p.p.;

– -che infatti questa Corte ha ripetutamente affermato che la sentenza del giudice di merito che
applichi la pena su richiesta delle parti può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il
profilo della motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la
sussistenza delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. (da ultimo, Sez. 5, n. 31250 del
25/06/2013, Fede, Rv. 256359);
– -che in altri termini il richiamo all’ad 129 cit., presente nella specie, è sufficiente a far ritenere
che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non
occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (tra le altre, Sez. 2, n. 6455 del
17/11/2011, Ala, Rv. 252085);
– -che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186)
segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, in
euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2017

– -che il ricorso è inammissibile;

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