Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16667 del 07/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16667 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI MICCOLI BRUNO nato il 06/07/1978 a NAPOLI
avverso la sentenza del 17/05/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;
Data Udienza: 07/12/2017
Ritenuto:
– -che la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 17/05/2017, ha confermato la sentenza
del 17/11/2016 del Tribunale di Napoli di condanna di De Miccoli Bruno alla pena di anni
cinque di reclusione ed euro 18.000,00 di multa per i reati di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309
del 1990 in relazione alla detenzione ed alla cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina
suddivisa in tre involucri per complessivi gr. 146,9, gr. 49,0294 e gr. 48,9568 (capo a); di cui
agli artt. 2 e 7 della legge n. 895 del 1967, 23 della legge n. 110 del 75 e 697 cod. pen. in
una pistola ad aria compressa e di un fucile ad aria compressa marca Remigton Summit (capo
b); di cui all’art. 648 cod. pen. in relazione all’acquisto o ricezione delle pistole di cui sopra di
illecita provenienza perché recanti matricola abrasa (capo c);
– -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato deducendo con un
unico motivo la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi giustificativi
dell’assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen.;
– -che il motivo, comunque del tutto generico, è prioritariamente inammissibile laddove
concerne il merito dell’affermazione di responsabilità tuttavia precluso dalla intervenuta
rinuncia, in sede di appello, ai motivi di gravame diversi da quelli concernenti la pena;
– -che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile;
–che, a norma dell’art. 616 c.p.p. , alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente ( Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n.
186) segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti in
euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2017
Il Consigli
Gas
e estensore
reazza
Il Presidente
relazione alla illecita detenzione di due pistole marca Beretta, di una pistola marca Clock 17, di