Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16666 del 07/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16666 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SANTANIELLO SALVATORE nato il 25/09/1982 a NAPOLI
avverso la sentenza del 28/03/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;
Data Udienza: 07/12/2017
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli ha applicato a
Santaniello Salvatore, su sua richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di
anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, in relazione al reato di
cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (per avere detenuto a fini di spaccio sostanza
stupefacente del tipo cocaina).
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando
violazione di legge e vizio della motivazione, per l’insufficiente verifica da parte del
pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte, secondo cui l’obbligo
della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc.
pen. per tutte le sentenze, non può non essere conformato alla particolare natura
giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il
compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le
parti, lo sviluppo delle linee argonnentative della decisione è necessariamente correlato
all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i
fatti dedotti nell’imputazione.
Nel caso dì specie tale obbligo risulta adeguatamente assolto dal Tribunale,
attraverso il richiamo agli atti di indagine e, in particolare, ai verbali di perquisizione,
sequestro e arresto del ricorrente, e alla sottolineatura della mancanza di cause evidenti
di proscioglimento.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Tribunale della insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc.