Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16665 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16665 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IDOTTA COSIMO nato il 09/10/1983 a MESSINA

avverso la sentenza del 17/07/2017 del TRIBUNALE di MESSINA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 07/12/2017

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Messina ha applicato a Cosimo
Idotta, su sua richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno e mesi
quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 73
d.P.R. 309/90 (per avere detenuto a fini di spaccio grammi 326,3 di cocaina).
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando
violazione di legge e vizio della motivazione, per l’insufficiente verifica da parte del
Tribunale della insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte, secondo cui l’obbligo
della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc.
pen. per tutte le sentenze, non può non essere conformato alla particolare natura
giuridica della sentenza di patteggiannento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il
compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le
parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato
all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i
fatti dedotti nell’imputazione.
Nel caso di specie tale obbligo risulta adeguatamente assolto dal Tribunale,
attraverso il richiamo agli atti di indagine e, in particolare, ai verbali di perquisizione,
sequestro e arresto del ricorrente, e alla sottolineatura della mancanza di cause evidenti
di proscioglimento.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017
Il Consigliere estensore

Il Presidente

pen.

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