Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16663 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16663 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TERRANOVA GIUSEPPE GABRIELE nato il 16/12/1995 a PALERMO

avverso la sentenza del 21/06/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
TERMINI IMERESE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

Data Udienza: 07/12/2017

. Ritenuto
– -che il Tribunale di Termini Imerese, su concorde richiesta delle parti, con sentenza del
21/06/2017, ha applicato nei confronti di Terranova Giuseppe Gabriele la pena di mesi dieci di
reclusione ed euro 2.000,00 di multa per i reati di cui all’art. 73, del d.P.R. n. 309 del 1990 in
relazione alla detenzione ed alla cessione a terzi di hashish e marijuana;

– -che tuttavia, a fronte dell’applicazione di pena concordata, non è ammessa l’impugnazione in
sede di legittimità volta a contestare l’entità della pena applicata e le modalità della sua
determinazione (Sez. 2, n. 7683 del 27/01/2015, dep. 19/02/2015, P.M. in proc. Duric, Rv.
263431) né può riconoscersi alla parte un concreto interesse a dedurre su tali punti mancanza
o insufficienza di motivazione, dal momento che la
statuizione del giudice coincide
esattamente con la volontà pattizia;
– -che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;
–che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente ( Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n.
186) segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti in
euro 3.000,00;
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2017
Il Consiglier estensore
Gastone nd e za

Il Presidente
Cavallo

– -che ha proposto ricorso l’imputato lamentando con un unico motivo la mancanza di
motivazione in ordine ai criteri adottati nell’irrogare la pena in concreto;

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