Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16662 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16662 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
SALIASI ARBER nato il 20/03/1989
BALLA KLEODORA nato il 11/10/1988

avverso la sentenza del 01/06/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 07/12/2017

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Torino ha applicato a Saliasi Arber e a Balla Kleodora, su loro richiesta ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione
ed euro 11.477,00 di multa a Balla, e di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro
14.000,00 di multa a Saliasi, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. 73,
comma 1, d.P.R. 309/90 (per avere detenuto nella loro abitazione, a fine di spaccio, sei
panetti di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di chilogrammi 6,841,

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Balla Kleodora,
lamentando violazione dell’art. 73, d.P.R. 309/90, per l’inesatta qualificazione della
condotta, ai sensi del comma 1 dell’art. 73 d.P.R. 309/90, che non contempla la mera
detenzione di stupefacenti, a differenza del comma 1 bis della medesima disposizione, e
l’insufficienza della motivazione in ordine alla insussistenza di cause di proscioglimento ai
sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Ha proposto ricorso anche Saliasi Arber, denunciando violazione dell’art. 444
cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili a causa della loro genericità e manifesta
infondatezza.
Deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte, secondo cui l’obbligo
della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc.
pen. per tutte le sentenze, non può non essere conformato alla particolare natura
giuridica della sentenza di patteggiannento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il
compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le
parti, lo sviluppo delle linee argonnentative della decisione è necessariamente correlato
all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i
fatti dedotti nell’imputazione.
Nel caso di specie tale obbligo risulta adeguatamente assolto dal Tribunale,
anche quanto alla correttezza della qualificazione giuridica della condotta, censurata dalla
Balla (risultando del tutto privo di censure il ricorso di Saliasi), essendo adeguatamente
descritte le condotte contestate e non comportando, di conseguenza, alcun pregiudizio
alle facoltà difensive l’inesatta indicazione del comma della disposizione incriminatrice
contestata.
I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione

della causa

di

contenenti grammi 2669,910 di principio attivo, corrispondenti a 1779 dosi medie).

inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata
in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017

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