Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16661 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16661 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LONGO PASQUALE nato il 09/03/1972 a VERNOLE

avverso la sentenza del 11/07/2017 del GIP TRIBUNALE di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

Data Udienza: 07/12/2017

Ritenuto :

– -che l’imputato ha proposto ricorso lamentando con un unico motivo la mancanza di
motivazione in ordine alla insussistenza degli elementi giustificativi dell’assoluzione ex art. 129
cod. proc. pen.;
– -che questa Corte ha ripetutamente affermato che la sentenza del giudice di merito che
applichi la pena su richiesta delle parti può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il
profilo della motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la
sussistenza delle cause di non punibilità ex art. 129 cit. (da ultimo, Sez. 5, n. 31250 del
25/06/2013, dep. 22/07/2013, Fede, Rv. 256359);
– -che in altri termini il richiamo all’ad 129 cit., presente nella specie, oltretutto completato dal
riferimento ai verbali di arresto, perquisizione e sequestro e alla confessione dell’imputato, è
sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di
proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo ( tra le altre,
Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep. 17/02/2012, Ala, Rv. 252085);
– -che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;
– -che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente ( Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n.
186) segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti in
euro 3.000,00;

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2017

– -che il Tribunale di Lecce, con sentenza del 11/07/2017, su concorde richiesta delle parti, ha
applicato nei confronti di Longo Pasquale la pena di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro
12.000,00 di multa per i reati di cui all’art. 81, e 73 comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 in
relazione alla cessione di sostanza stupefacente di tipo cocaina a terzi e alla detenzione di
sostanza stupefacente di tipo cocaina suddivisa in tre involucri per complessivi 102,75 gr
destinata alla cessione a terzi;

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