Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16660 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16660 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RIZZELLI MAURO nato il 13/10/1970 a POGGIARDO

avverso la sentenza del 14/07/2017 del GIP TRIBUNALE di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

Data Udienza: 07/12/2017

Ritenuto :

– -che con un unico motivo lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza degli
elementi giustificativi dell’assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. e circa la determinazione
della pena da ritenersi eccessiva;
– -che il ricorso è inammissibile;
– -che infatti questa Corte ha ripetutamente affermato che la sentenza del giudice di merito che
applichi la pena su richiesta delle parti può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il
profilo della motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la
sussistenza delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. (da ultimo, Sez. 5, n. 31250 del
25/06/2013, Fede, Rv. 256359);
– -che, in altri termini, il richiamo all’art. 129 cit., presente nella specie, e completato dal
richiamo all’informativa di reato e ai verbali di perquisizione e arresto e alla consulenza
tecnica, è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di
cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo ( tra le
altre, Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, Ala, Rv. 252085);
–che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;
– -che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente ( Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n.
186) segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di
euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2017

che il Tribunale di Lecce, con sentenza del 14/07/2017, su concorde richiesta delle parti, ha
applicato nei confronti di Rizzelli Mauro, per il reato di cui all’art. 73 comma 1, del d.P.R. n.
309 del 1990 in relazione alla detenzione di numerosi involucri di sostanza stupefacente di tipo
marijuana per complessivi gr. 440,2 destinata alla cessione a terzi, la pena di anni tre e mesi
otto di reclusione ed euro 12.000,00 di multa;

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