Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1666 del 28/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1666 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

Data Udienza: 28/11/2012

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) AGRESTA DOMENICO N. IL 30/06/1986
avverso l’ordinanza n. 874/2012 TRIB. LIBERTÀ’ di TORINO, del
08/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 1 -(,2,,,z FRA-Ti c.Li—t , cj„,_
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LA

N.31097/12-RUOLO N. 35 C.C.P. (1989)
RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza dell’8 giugno 2012 il Tribunale del riesame di Torino ha respinto
l’appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. da AGRESTA Domenico avverso
l’ordinanza del G.I.P. in sede del 10 aprile 2012, di rigetto di una sua istanza,
intesa ad ottenere la revoca ovvero la sostituzione della misura cautelare della
custodia in carcere, applicata nei suoi confronti dal medesimo G.I.P. con
di associazione a delinquere di stampo mafioso denominata “ndrangheta”,
operante nel territorio piemontese ed in particolare nell’articolazione territoriale
denominata locale di Volpiano.
2.11 Tribunale ha rilevato che già con precedente ordinanza del 29 giugno 2011
aveva respinto l’istanza di riesame dell’ordinanza, con la quale il G.I.P. in sede
aveva applicato all’AGRESTA la misura cautelare inframuraria, sia con riferimento
alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti per il medesimo
reato di cui sopra; sia con riferimento alla sussistenza di esigenze cautelari,
tenuto conto della presunzione legale di pericolosità sociale, di cui all’art. 275
comma 3 cod. proc. pen., con riferimento al delitto associativo ascrittogli.
Ha inoltre rilevato:
-che la Corte di Cassazione con sentenza del 2 marzo 2012 aveva rigettato il
ricorso proposto dall’AGRESTA avverso l’anzidetta sua ordinanza del 29 giugno
2011;
-che il 12 dicembre 2011 l’AGRESTA aveva formulato al G.I.P. in sede istanza di
revoca della misura cautelare, respinta dal G.I.P. per avere ritenuto la
permanenza di un grave quadro indiziario nei confronti dell’appellante;
-che con ordinanza del 15 maggio 2012 esso Tribunale del riesame aveva
respinto l’appello proposto dall’AGRESTA avverso il provvedimento del G.I.P. da
ultimo citato;
-che il 3 aprile 2012 l’AGRESTA aveva formulato al G.I.P. ulteriore istanza di
revoca della misura custodiale in atto;
-che con ordinanza del 10 aprile 2012 il G.I.P. aveva respinto l’istanza, avendo
rilevato che non fossero sopravvenuti significativi elementi di novità rispetto al
quadro indiziario e cautelare precedenti;
-che avverso tale ultima ordinanza l’AGESTA aveva proposto innanzi a sé il
presente appello, con il quale l’AGRESTA aveva ribadito l’assenza di gravi indizi
di reità, nonché l’assenza di esigenze cautelar’, non potendosi ritenere
sussistente il pericolo di reiterazione del reato, essendo stata la “ndrangheta”
1

precedente ordinanza del 1 giugno 2011, siccome gravemente indiziato del reato

ormai destrutturata e non avendola potuto egli da solo mantenere in vita;
facendo presente che la conoscenza di soggetti calabresi era dovuta solo a
ragioni di conterraneità; che era irrilevante l’avere egli preso parte alla famosa
cena presso il ristorante “Scacco Matto”, nonché l’avere egli fatto visita in casa
dei GIOFFRE’ dopo l’omicidio ci GIOFFRE Giuseppe; che nessuna intercettazione
telefonica era emersa a suo carico; che egli aveva sempre svolto attività
lavorativa e che MARANDO Rocco aveva escluso ogni sua affiliazione mafiosa.

fosse infondato, essendo stati dedotti argomenti tutti già opportunamente
valutati da esso Tribunale nei precedenti giudizi e sussistendo a carico
dell’appellante la gravità del quadro cautelare, quale descritto dal G.I.P. con
l’ordinanza cautelare del i giugno 201, confermata da esso Tribunale in sede di
riesame, si che si era formato sul punto il c.d. “giudicato cautelare”, non essendo
emersi elementi tali da indurre a rivedere il giudizio già formulato; in particolare
non costituiva elemento di novità in tal senso l’interrogatorio reso dall’AGRESTA
al P.M. il 2 dicembre 2011, nel corso del quale egli si era limitato a negare
qualsiasi sua contiguità con gli affiliati di spicco della consorteria mafiosa nota
come “ndrangheta, prima fra tutti GIOFFRE’ Giuseppe, senza avere fornito
adeguata spiegazione sul perché era stato indicato dal GIOFFRE’ e dai suoi cugini
MARANDO Antonio ed AGRESTA Domenico classe 1988 come coinvolto nella
gestione del “Pivello Sportivo”, locale ritenuto come gestito al fine di acquisire
somme da devolvere agli adepti in carcere; sul perché il GIOFFRE’, di molto più
anziano di lui ed esponente di spicco del locale di Natile di Careri a Torino fino
alla sua violenta morte, lo avesse più volte invitato a pranzo a casa sua e presso
il ristorante “Scacco Matto”, gestito dalla famiglia TAMBURI, coinvolta in processi
di mafia e frequentato da altri esponenti mafiosi operanti in Piemonte.
4.Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione AGRESTA Domenico
per il tramite del suo difensore, che ha dedotto viglazione di legoe e
motivazione illogica e carente. in quanto non sussisteva a suo carico alcun

grave indizio di colpevolezza in ordine al delitto ascrittogli e dall’esame dei
provvedimenti con i quali erano stati respinti gli appelli da lui proposti era
desumibile carenza di motivazione sia con riferimento alla sussistenza di indizi di
colpevolezza, sia con riferimento alla sussistenza di esigenze cautelari.
Ha rilevato che non fossero significativi gli indizi costituiti dalle intercettazioni
ambientali n.ri 3413 e 3514 del 21 e 22 aprile 2008; che dalle intercettazioni
ambientali n.ri 777 e 1259 non era sicuro che il riferimento a “Micu” ovvero a
“Micarellu” o “Mimmo” si riferissero proprio alla sua persona; che dalle
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3.11 Tribunale del riesame di Torino ha ritenuto che anche il presente appello

intercettazioni ambientali n.ri 2333 e 2200 non potesse desumersi che egli
avesse gestito in piena autonomia, nonostante la sua giovane età, il locale
denominato “Pivello Sportivo”; egli aveva invece solo lavorato qualche ora
all’interno di detto locale, senza averlo mai gestito, svolgendo egli l’attività di
elettricista; egli poi non era stato presente alla cerimonia del battesimo di
GIOFFRE’ Arcangelo; infine i collaboratori VARACALLI Rocco e MARANDO Rocco
non lo avevano indicato come partecipe della “ndrangheta.

1.11 ricorso proposto da AGRESTA Domenico è inammissibile siccome
manifestamente infondato.
2.E’ stato sottoposto al giudizio di questa Corte il provvedimento dell’8 giugno
2012, con il quale il Tribunale del riesame di Torino ha respinto l’appello
proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza con la quale il G.I.P di Torino ha
respinto la sua istanza intesa ad ottenere la revoca della misura cautelare
carceraria, applicatagli siccome ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui
all’art. 416 bis cod. pen. (essere stato partecipe dell’associazione criminosa di
stampo mafioso nota come “ndrangheta, operante nel territorio piemontese ed in
particolare dell’articolazione territoriale di detto sodalizio criminoso nota come
locale di Volpiano).
3.Alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità, in costanza di
giudicato cautelare, solo la sopravvenienza di fatti nuovi può giustificare la
rivalutazione degli elementi indiziari già in precedenza apprezzati, si da rendere
possibile la revoca o la modifica della misura cautelare in precedenza applicata.
Le ordinanze in materia cautelare pertanto, una volta esaurite le impugnazioni
previste dalla legge, acquisiscono un’efficacia preclusiva endoprocessuale, con
riferimento a tutte le questioni implicitamente od esplicitamente dedotte, si che
una stessa questione di fatto o di diritto, una volta decisa, non può più essere
riproposta, neppure adducendo argomentazioni diverse da quelle già prese in
esame (cfr. Cass. Sez. 1 n. 19521 del 15/04/2010 dep. 24/05/2010 imp.
D’Agostino, Rv. 247208; Cass. Sez. 6 n. 7375 del 03/12/2009, dep, il
24/0272010,imp. Bidognetti, Rv. 246026).
4.11 Tribunale del riesame di Torino, con il provvedimento impugnato, ha fatto
corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, avendo
rilevato come l’appello proposto dal ricorrente non presentasse alcun elemento di
novità rispetto ai motivi dal medesimo addotti in sede di riesame della misura
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CONSIDERATO IN DIRITTO

cautelare emessa nei suoi confronti ed in ordine al quale esso Tribunale si era già
pronunciato:
-con una prima ordinanza del 29 giugno 2011, emessa in sede di riesame,
sottoposta anche al vaglio di questa Corte di legittimità, che con sentenza del
2/26 marzo 2012 aveva respinto siccome infondato il ricorso proposto dal
ricorrente;
-con una successiva ordinanza del 15 maggio 2012, con la quale aveva respinto
l’appello proposto dall’AGRESTA avverso il provvedimento del G.I.P. di Torino di
permanenza del grave quadro indiziario in precedenza delineato nei confronti
dell’appellante.
Era quindi da ritenere sussistere il giudicato cautelare, in quanto le doglianze
formulate erano la mera riproposizione di identiche questioni già in precedenza
esaminate e confutate.
5.11 provvedimento impugnato è pienamente condivisibile, avendo invero il
ricorrente fondato anche il presente ricorso su motivi tutti in precedenza
esaminati e respinti, quali:
-la non significanza degli indizi costituiti dalle intercettazioni ambientali n.ri 3413
e 3514 del 21 e 22 aprile 2008, sui quali il Tribunale si è già pronunciato; -la
circostanza che dalle intercettazioni ambientali n.ri 777 e 1259 non era sicuro
che il riferimento a “Micu” ovvero a “Micarellu” o “Mlmmo” si riferissero proprio
alla sua persona, argomento sul quale il Tribunale si è già pronunciato;
-sull’erronea valutazione delle intercettazioni ambientali n.ri 2333 e 2200, in
quanto da esse non avrebbe potuto desumersi che egli avesse potuto gestire in
piena autonomia, nonostante la sua giovane età, il locale denominato “Pivello
Sportivo”, nel quale si praticava il gioco d’azzardo ed i cui proventi venivano
utilizzati per soccorrere i sodali in carcere, avendo egli solo lavorato per qualche
ora all’interno di detto locale, senza averlo mai gestito, svolgendo egli l’attività di
elettricista; anche detto argomento è stato già esaminato dal Tribunale in
precedenza e ritenuto un’inammissibile proposta di lettura alternativa dei fatti;
-sul non essere stato egli presente alla cerimonia del battesimo di GIOFFRE’
Arcangelo, argomento già esaminato e respinto in precedenza dal Tribunale;
-sul non averlo infine i collaboratori di giustizia VARACALLI Rocco e MARANDO
Rocco indicato come partecipe del sodalizio criminoso ipotizzato; ed anche sul
punto il Tribunale si è già pronunciato, avendo ritenuto che l’intraneità del
ricorrente alla cosca mafiosa ipotizzata fosse emersa da altri inequivoci indizi.

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rigetto della sua istanza di revoca della misura cautelare, avendo ritenuto la

6.Tutte le argomentazioni svolte nella presente sede costituiscono pertanto mera
reiterazione di motivi di doglianza già formulati in precedenza e respinti.

7.Da quanto sopra consegue la declaratoria d’inammissibilità del ricorso proposto
da AGRESTA Domenico, con sua condanna al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

8.Dovrà essere infine provveduto all’adempimento, di cui all’art. 94 comma 1 ter

P.O.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p.
Così deciso il 28 novembre 2012.

delle disposizioni di attuazione c.p.p.

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