Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1666 del 04/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1666 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: SERPICO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LANZETTI FABIO N. IL 07/10/1983
avverso la sentenza n. 7371/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.E . SE LVAGG I
che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della
impugnata sentenza I con ride t erminaz ione della pena
nei termini inflitti in r grado;

Data Udienza: 04/12/2013

Udito, per la paWcivile, l’Avv
Uditi difensor Avv. C . C IPRIANO che insiste riportandosi in subordine
alle conclusioni del PG;

RITENUTO in FATTO

e
CONSIDERATO in DIRITTO

Con sentenza in data 19-11-2007 del GIP presso il Tribunale di Napoli, LANZETTI FABIO ,all’esito di giudizio immediato,era dichiarato colpevole del
reato di detenzione p a fine di spaccio,di sostanza stupefacente ex art.73

DPR 3 9/90 e,riconosciuta l’ipotesi di cui al co.V” dell’art.73 cit.con giu •
dizio di prevalenza sulla contestata recidiva specifica nel quinquennio,era

condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro 4000,00=
di multa.

Sull’appello del PM presso il Tribunale di Napoli e della difesa dell’iputato,la Corte di Appello di Napoli,con sentenza in data I5-02-2012,in accoglimento – del gravaffie – dèl_pM,ritenute l’equivalenza dell’attenuante ex co.V”

dell’art.73 DPR cit. rispetto alla contestata recidiva p rideterminava la pega
in anni quattro di reclusione ed euro 21.000,00= di multa, confermando nel
resto il giudizio di I” grado.

Avverso detta sentenza il LANZETTI ha proposto ricorso per cassazione,dedu-

cendo a motivi del gravame,sottoscritti personalmentepla violazione di legge

ex art.606 co.I ^ lett.b) in relazione agli artt.99 cpP.,69 cp. e 73 co.V DPR
309/90 in punto di asserita inammissibilità del giudizio di prevalenza della
concessa attenuante rispetto alla contestata recidiva per palese irragionevolezza dei criteri ostativi al giudizio di prevalenza già correttamente
applicato dal giudice di I ^ grado.

Il ricorso è fondato e va accolto l assorbente e preliminare essendo il portato della sentenza della Corte Costituzionale n.251/012 che ha dichiarato la
illegittimità costituzionale dell’art.69 co.IV cp.come novellato ex L.251/05
nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art.73 co.V A DPR 309/90 sulla recidiva di cui all’art.
99 co.IV cp.
Al riguardo basti segnalare,in pieno assenso ai criteri segnalati dalla

senteza della CPnsulta che il cennato divieto si pone in palese contrasto con
“la finalità rieducativa della pena che i’nplica un costalitc

principio dt

pfoporzione tth qualità e quantità della sanzione ,da una parte,e della offesa,dall’altra (cfr.sentenza n.34I/94)”.

Consegue che l’impugnata sentenza va annullata senza rinvio limitatamente
alla misura della pena,risultando errata la decisione della Corte territoriale in tema di denegato giudizio di ptevalenza della cennata attenuate
speciale rispetto alla contestata recidiva p ultilmente operando il giudizio
di prevalenza già ritenuto in I” grado,con la conseguente rideterminazione
della pena nei relatiVi termini ponderali innanzi richiamati.
P.Q.M.

ANNULLA senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della

pena che RIDETERMINA in anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 4.000poo±
di multa.
Così deciso in Roma,i1 4-12-2013
IO P

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