Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16651 del 07/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16651 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
XHAFERI GENTIAN nato il 25/10/1977 a VALONA( ALBANIA)
avverso la sentenza del 04/04/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;
Data Udienza: 07/12/2017
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Venezia, in parziale
riforma della sentenza del 29/9/2016 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Padova, con cui Xhafer;Gentian era stato condannato, a seguito di giudizio abbreviato,
alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, in
relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 (per avere detenuto a fine di cessione
7,643 chilogrammi di marijuana, pari a 23.848 dosi), ha rideterminato la pena in anni tre
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto personalmente ricorso per
cassazione, lamentando violazione di legge e vizio della motivazione in riferimento al
diniego delle circostanze attenuanti generiche, compiuto omettendo di considerare la
propria confessione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, peraltro affidato a censure del tutto generiche e riproduttive del
motivo d’appello già considerato e disatteso dalla Corte d’appello, è manifestamente
infondato.
La Corte territoriale ha, infatti, correttamente e adeguatamente indicato le
ragioni della esclusione della riconoscibilità delle circostanze attenuanti generiche, in
considerazione del precedente penale dell’imputato (per fatto analogo e assai recente),
della gravità della condotta e del comportamento processuale, di cui è stata esclusa la
prospettata portata collaborativa: tale motivazione è del tutto adeguata, avendo fatto
riferimenti agli indici, tra quelli di cui all’art. 133 cod. pen., ritenuti prevalenti, rimanendo
così implicitamente disattesi gli altri elementi, e non è sindacabile sul piano del merito nel
giudizio di legittimità.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in
favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017
Il Consigliere estensore
Il Presidente
e mesi tre di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.