Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16650 del 07/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16650 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SAVERINO VINCENZO nato il 05/11/1993 a CINQUEFRONDI
avverso la sentenza del 28/06/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
PALMI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;
Data Udienza: 07/12/2017
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Palmi ha applicato a Vincenzo Saverino, su sua richiesta ai sensi dell’art. 444
cod. proc. pen., la pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 2.200,00 di multa,
in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando
la mancata verifica della insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, peraltro affidato a censure generiche, è manifestamente infondato.
Deve richiamarsi il costante orientamento di questa Corte, secondo cui l’obbligo
della motivazione, imposto al giudice dagli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, cod. proc.
pen. per tutte le sentenze, non può non essere conformato alla particolare natura
giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il
compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le
parti, lo sviluppo delle linee argonnentative della decisione è necessariamente correlato
all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i
fatti dedotti nell’imputazione. Nel caso di specie tale obbligo risulta adeguatamente
assolto dal Tribunale attraverso il richiamo agli elementi di responsabilità emergenti dalla
comunicazione di notizia di reato del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro del 29/7/2016
e alla sottolineatura della mancanza di cause evidenti di proscioglimento.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017
Il Consigliere estensore
Il Presidente
cod. proc. pen.