Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1665 del 28/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1665 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) DEMASI SALVATORE RINUNCIANTE N. IL 24/10/1944
avverso l’ordinanza n. 812/2012 TRIB. LIBERTA’ di TORINO, del
08/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
hitte/sentite le conclusioni del PG Dott.
FRATt
t-t –

L

A-1-. L-4

Data Udienza: 28/11/2012

N.31093/12-RUOLO N. 34 C.C.P. (1988)
RITENUT9 IN FATTO

1.Con ordinanza dell’8 giugno 2012 il Tribunale del riesame di Torino ha
respinto, ex art. 310 cod. proc. pen., l’appello proposto da DE MASI Salvatore
avverso l’ordinanza del 2 aprile 2012, con la quale il G.I.P. in sede aveva
rigettato la sua istanza intesa ad ottenere la revoca o la sostituzione della misura
cautelare della custodia in carcere, applicatagli siccome indiziato del reato di cui
“ndrangheta, segnatamente all’articolazione territoriale piemontese nota come
“locale di Rivoli”) per gravi motivi di salute.
2.11 Tribunale ha ritenuto che le patologie lamentate dal ricorrente (coronopatia
ingravescente e disturbo ansioso depressivo acuto, necessitante di terapia
antidepressiva, ansiolitica e psicoterapeutica) fossero compatibili con lo stato
detentivo dell’appellante, avendo fatto riferimento ad una recente perizia medico
legale, disposta dal G.I.P. sulla persona dell’appellante; e dal relativo elaborato
peritale, risalente all’il maggio 2012, poteva evincersi che sia l’accertata grave
cardipoatia, sia l’accertata sindrome ansioso-depressiva con instabilità
emozionale, patologie ritenute fra loro connesse ed interdipendenti, potessero
essere validamente monitorate in carcere, anche perché la struttura carceraria
nella quale era rinchiuso l’appellante (casa circondariale di Genova Marassi)
disponeva di adeguati presidi sanitari, atti a fronteggiare le patologie di cui
l’appellante era affetto.
3.Avverso detto provvedimento del Tribunale del riesame di Torino propone
ricorso per cassazione DEMASI Salvatore per il tramite del suo difensore, che ha
dedotto motivazione manifestamente illogica e carente, in quanto il Tribunale del
riesame non aveva preso in considerazione tutti gli elementi forniti dalla
struttura sanitaria del carcere di Genova, dove egli era rinchiuso; in particolare il
ricorrente non era stato ancora sottoposto a scintigrafia miocardica,
indispensabile per monitorare le precarie sue condizioni cardiologiche; inoltre
all’interno del carcere anzidetto non era possibile effettuare le indispensabili
terapie di supporto psichiatrico; in tal modo non gli era stato assicurato quel
diritto minimo alla salute garantito anche ai detenuti dalla Costituzione.
4.Con memoria del 24 settembre 2012 il difensore del ricorrente ha dichiarato di
rinunciare al ricorso in esame.

all’art. 416 bis cod. pen. (aver partecipato all’associazione mafiosa denominata

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Va preliminarmente rilevato che non è dato tener conto della rinuncia al
ricorso, effettuata dal ricorrente tramite il suo difensore, non risultando
quest’ultimo munito di procura speciale; ed a nulla rileva che sia stato detto
difensore ad aver redatto il ricorso innanzi a questa Corte.
La rinuncia al ricorso è invero un atto abdicativo di natura strettamente
personale che compete normalmente al solo ricorrente, ovvero, in sua vece, al
difensore, purché munito di procura speciale (cfr. Cass. Sez. 1 n. 44612 del

2.11 ricorso proposto da DEMASI Salvatore va dichiarato tuttavia inammissibile
per sopravvenuta carenza di interesse.
3.Dall’esame della documentazione acquisita presso il D.A.P. del Ministero della
giustizia è infatti emerso che il ricorrente è stato scarcerato il 26 giugno 2012
per essergli stati concessi gli arresti domiciliari.
P.O.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravenuta carenza d’interesse.
Così deciso il 28 novembre 2012.

16/10/2008, Frioni, Rv. 241569).

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