Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1665 del 04/12/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1665 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: SERPICO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
EL OUARDI KARIM N. IL 06/02/1981
avverso la sentenza n. 49/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
17/07/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.E . SELVAGG I
che ha concluso per L’ inammissibilità del ricorso;

Udito, per lyparte civile, l’Avv
Udit iAlfensor Avv.

Data Udienza: 04/12/2013

-2RITENUTO in FATT9
e
CONSIDERATO in DIRITTO

Sull’appello proposto dal PG presso la Corte di Appello di Brescia avverso
la sentenza in data 13-4-2011 del Tribunale monocratico di Bergamo che ave-

va dichiarato EL OUARDI KARIM colpevole dei reati di detenzione a fine di
spaccio e cessione di stupefacenti contestatigli e,unificati detti reati in
continuazione,ritenuta l’ipotesi di cui al co.V” dell’art.73 DPR 309/90 e

concessegli le attenuanti generiche,lo aveva condannato alla pena di anni

due di reclusione ed euro 4900,00= di multa,condizionalmente sospesa g la Cor
te di Appello di Brescia p in parziale riforma della decisione impugnata,revo
cava il beneficio della sospensione condizionale della pena l essendo stato

concesso in violazione di legge l in quanto la pena detentiva e quella pecuniaria inflitta superavano il limite di due anni,non potendosi limitare la
detta pena sospesa alla sola pena detentiva p avendo l’imputato riportato aitra condanna alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro mille
di multa per il reato di cui all’art.648 bis cp.

Avverso tale sentenza il predetto imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo,a motivi del gravame,la violazione dell’art.597 co.I” cp. da

parte della Corte territoriale per erroneo_puperamento dell’effetto devolut
vo_dell’impugnazlone del PG,riferibile alla sola componente della pena pecuniaria.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per maninifesta infondatezza dei motivi addotti.Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00= alla cassa delle ammende.
Ed invero,va ribadito il principio di diritto secondo cui in materia di
illegittimità della concessione del beneficio di cui all’art.I63 co.I” cp.
l’impugnazione del PG conferisce al giuduce di appello la conseguente
cognizione dell’intero msteriale riferibile ai caratteri oggettivi e soggettivi che tipicizzano la corretta concedibilità del suddetto beneficio,segnatamente in punto di pericolosità socisle dell’imputato evincibile oltre
che dal fatto attribuitogli comprowAtamente anche dai trascori penali a suo

carico accertatamente richiamati sia in punto di natura del reato che di
misura ponderale della relativa pena.
Ciò posto,l’impugnatg sentenza,con l’esplicito richiamo ad altra condanna
per il reato di cui all’art.648 bis cp. e relativo cenno alla misura della
pena inflitta al riguard0(cfr.fol.3),ha sostanzialmente fatto proprio il
suddetto principio di diritto in punto di ostativitàuglobale” del beneficio
ex art.I63 co.I” cp.,palesemente difettando l al riguardo,i caratteri oggettivi e soggettivi legittimanti tale beneficio della cui valutazione l’impugnadere dal richiamo alla specie della pena.Di qui la manifesta infondatezza
della censura difensiva.

P.Q.M.

zio-le del PG sveve implicitamente investito il giudice di appello,a prescin-

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00= in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,i1 4-12-2013
IL P ‘SIDEN

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