Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16649 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16649 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRAHJA TONIN nato il 18/11/1988

avverso la sentenza del 10/07/2017 del TRIBUNALE di PERUGIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

Data Udienza: 07/12/2017

Ritenuto :

– -che il Tribunale di Perugia, con sentenza del 10/07/2017, su conforme richiesta delle parti,
ha applicato nei confronti di Brahja Tonin la pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro
2.200,00 di multa per i reati di cui all’art. 73, comma 1 del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione
alla cessione di sostanza stupefacente di tipo cocaina;

– -che il ricorso è inammissibile;
– – che infatti questa Corte ha ripetutamente affermato che la sentenza del giudice di merito
che applichi la pena su richiesta delle parti può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto
il profilo della motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la
sussistenza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 5, n.
31250 del 25/06/2013, dep. 22707/2013, Fede, Rv. 256359);
– -che in altri termini il richiamo all’ad 129 cit., presente nella specie nonché, per di più il
richiamo al verbale di arresto e di sequestro e al verbale di sommarie informazioni degli
acquirenti, sono idonei a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di
cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo ( tra le
altre, Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, Ala, Rv. 252085);
– -che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;
– -che, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente ( Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n.
186) segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di
euro 3.000,00;

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2017

– -che con un unico motivo lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza degli
elementi giustificativi dell’assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen.;

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