Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16648 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16648 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAROZZI MARCO nato il 08/07/1987 a SAN BENEDETTO DEL TRONTO

avverso la sentenza del 02/07/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

Data Udienza: 07/12/2017

Ritenuto:
– -che la Corte di appello di Ancona, con sentenza del 02/07/2015, ha rideterminato nei
confronti di Marozzi Marco in mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa la pena irrogata
dal Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza – del 10/02/2014 per il reato di cui all’art. 73 del
d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alla detenzione di 15 involucri di cocaina per complessivi gr.
12, nonché di gr. 0,1 di eroina e di gr. 0,1 hashish;
– -che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo
con un primo motivo violazione di legge in relazione all’art 192 cod. proc. pen. per non avere

diverso da quello personale;
– -che con un secondo motivo ha lamentato violazione dell’ art 62 bis cod. pen. per il mancato
riconoscimento delle circostante attenuanti generiche;
– -che con un terzo motivo ha lamentato violazione di legge in relazione alla mancata
concessione da parte della Corte del beneficio della pena sospesa;
– -che il primo motivo è inammissibile posto che, anche a non volere considerare lo stesso, così
come formulato, del tutto generico, la sentenza impugnata ha correttamente evidenziato,
attraverso il richiamo alla sentenza del Tribunale, tutti gli elementi sintomatici della
destinazione ad un uso non esclusivamente personale delle sostanze stupefacenti sequestrate,
ovvero la diversità delle droghe detenute, le modalità di confezionamento e presentazione, e il
possesso di bilancino e di tre ritagli di buste di plastica;
– -che quanto al secondo motivo, già di per sé generico, questa Corte ha in più occasioni
affermato che nel motivare il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche
non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a
quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale
valutazione (da ultimo, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 259899);
– -che nella specie la Corte territoriale ha messo in evidenza la inesistenza di elementi
positivamente valutabili risultando anzi dalla sentenza la sussistenza di un precedente penale
specifico;
– -che quanto alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena,
la stessa è stata legittimamente negata sempre in ragione del suddetto precedente;
– -che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile;
– -che, a norma dell’art. 616 c.p.p. , alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186)
segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di
euro 3.000,00;
P.Q.M.

la Corte fornito la prova in ordine alla destinazione della sostanza stupefacente ad un uso

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2017

tensore

Gaston A,irazza

Il Presidente
Al

Il Consigli e

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