Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16647 del 23/01/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16647 Anno 2013
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CICIRELLI DOMENICO N. IL 06/04/1966
avverso l’ordinanza n. 1538/2011 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
16/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
LOCATELLI;
‘Me/sentite le conclusioni del PG Dott. )7o,ft F4Alt . u2A. 1

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Uditi difensoriAvv.,
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A/Ccai..d,

Data Udienza: 23/01/2013

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 16.7.2012 il Tribunale del riesame di Bari ,adito a
norma dell’art.310 cod.proc.pen., in accoglimento dell’appello proposto
dal pubblico ministero contro l’ordinanza con la quale il Giudice delle
indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di misura cautelare,
applicava la custodia in carcere nei confronti di Cicirelli Domenica,

ad associazione di tipo mafioso capeggiata da Dambrosio Bartolomeo alle
cui dipendenze Cicirelli operava con compiti, in particolare, di
collegamento del sodalizio con l’apparato politico-amministrativo);
D)artt.110, 582,585,576 e 577 cod.pen. e 7 legge n.203 del 1991
(concorso in qualità di mandante nell’aggressione fisica ai danni del
giornalista radio Di Palo Alessio, materialmente eseguita da Laterza
Vincenzo e Genco Biagio); E) artt.110,112,56,110,339 cod.pen. e 7 legge
n.203 del 1991( concorso nel tentativo di violenza privata diretta a
costringere Di Palo Alessio, mediante gli atti di violenza fisica di cui al
precedente capo, a cessare le trasmissioni radiofoniche sul tema
dell’abusivo smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento alle attività
dell’imprenditore Columella Carlo); K) artt.110,81,10,12 e 14 legge n.497
del 1974 e 7 legge n.203 del 1991(concorso nella detenzione e porto in
luogo pubblico di armi di vario tipo, da guerra e non).
Il Tribunale del riesame, oltre alle risultanze delle intercettazioni,
indicava quali fonti di prova di tipo dichiarativo:1)sommarie informazioni
della persona offesa Di Palo Alessio, che riconosceva in Genco Biagio uno
dei due aggressori ed indicava la causa dell’aggressione da lui subita
nella campagna di informazione su temi ambientali con la quale
denunciava in particolare le attività dell’imprenditore Columella Carlo;
indicava i mandanti in Vita Zaccaria, assessore comunale, e Cicirelli
Domenica. autista di Columella; 2) dichiarazioni del collaboratore di
giustizia Laterza Vincenzo, che si autoaccusava dell’aggressione
commessa contro il giornalista unitamente a Genco Biagio, e riferiva di
aver agito su mandato di Cicirelli, autista di Columella ed affiliato di
Dambrosio Bartolomeo, il quale era andato da lui e da Genco ed aveva
proposto loro un posto di lavoro nella Tradeco (società di Columella) in

indagato per i reato previsto da :A) art.416 bis cod.pen. (partecipazione

cambio della “gambizzazione” del giornalista Di Palo; essi avevano deciso
di evitare una sparatoria e di limitarsi ad una aggressione fisica
comunicando a Cicirelli tale decisione; dopo il pestaggio del giornalista,
avendo saputo che Genco Biagio era stato identificato come uno degli
aggressori a causa di Nico Dambrosio, si erano recati da Cicirelli e
Dambrosio Barolomeo; quest’ultimo li aveva rassicurati dicendo loro che
per il momento non venivano assunti presso la Tradeco poiché ciò
tre o quattro mila euro; in un successivo interrogatorio aveva riferito che
la richiesta di aggressione era stata avanzata da Cicirelli a Genco; 3)Ia
chiamata di correità di Laterza era confermata da Genco Vincenzo, che
riferiva circostanze apprese dal fratello Biagio (successivamente ucciso ),
in ordine, in particolare, ai mandanti della aggressione indicati in Cicirelli
Domenico, persona legata da un patto di sangue con Dambrosio Bartolo,
e nell’assessore Zaccaria Vito ( “al 90% si presume che fosse un certo
Vito Zaccaria”); 4) dichiarazioni rese da Di Palo Francesco, fratello di Di
Palo Alessio, il quale riferiva che in prossimità delle elezioni
amministrative del 2006 svoltesi presso il Comune di Altamura, era stato
chiamato da Zaccaria Vito che gli chiedeva di intervenire sul fratello
Alessio perché con le sue trasmissioni creava problemi ad alcune aziende,
tra cui la Tradeco di Columella, i cui titolari lo dovevano appoggiare nella
candidatura ad assessore; intervenuto sul fratello, che però lo cacciava in
malo modo, aveva informato dell’insuccesso Zaccaria Vito che
testualmente gli aveva risposto “allora l’avete voluta voi, sappi che qua
con 200 euro si pesta una persona e con 500 si toglie davanti”; 5)
dichiarazione di Hiblova Valeria moglie di Dambrosio Bartolomeo
(successivamente vittima di omicidio) circa il ruolo svolto dal marito sul
territorio di Altamura e sui rapporti intrattenuti con imprenditori e politici
locali.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame i difensori propongono
ricorso per cassazione deducendo: 1)vizio di fondo della congruità logica
della motivazione che attribuisce all’indagato il ruolo di raccordo con il
mondo politico ed imprenditoriale altamuriano rispetto ad una compagine
associativa il cui “core business” era palesemente estraneo a qualsiasi
interferenza con ambienti politici ed imprenditoriali; 2) in riferimento ai

2

avrebbe destato forti sospetti, ma che sarebbero stati ricompensati con

capi D) ed E) gli indizi sono costituiti dalla dichiarazioni de relato del
collaboratore Laterza Vincenzo e di Genco Vincenzo le quali non possono
riscontrarsi vicendevolmente; 3) del tutto arbitrario appare il riferimento
all’adozione del metodo mafioso per l’aggressione ed incongrua la
spiegazione offerta dal Tribunale in ordine alla mafiosità della condotta
dei due aggressori in riferimento alla notazione che gli autori del reato
non abbiano adottato particolari cautele nell’esecuzione dell’agguato;
mandate e non al sodalizio criminoso intervenuto solo quando gli autori
dell’aggressione si lamentarono del mancato rispetto degli impegni
assunti nei loro confronti da parte di Columella; 4)mancanza della
motivazione in ordine al reato di concorso nella detenzione di armi,
poiché il Tribunale del riesame si è limitato ad osservare che , siccome
l’associazione poteva disporre di un nutrito arsenale di armi, perciò solo
Cicirelli ne dovrebbe rispondere; 5) omesso esame del contenuto della
memoria difensiva nella quale si evidenziava che i rapporti del ricorrente
con l’assessore Vito Zaccaria erano di tipo familiare ed i due collaboratori,
per loro stessa dichiarazione, non erano affiliati al sodalizio capeggiato
da Dambrosio Bartolo; Laterza aveva dichiarato di non avere buona
memoria e di dimenticare i fatti, e le dichiarazioni de relato di Genco
Vincenzo erano di valenza probatoria assolutamente inesistente.
All’odierna udienza camerale producevano certificato rilasciato dal
Comune di Altamura attestante che le consultazioni amministrative
comunali si erano svolte in data 3 e 4 aprile 2005 e che l’avv.Zaccaria
Vito era stato nominato assessore in data 2.5.2005.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito indicati.
1.Non sussiste alcuna incongruità logica nel fatto che il programma
criminoso descritto nel capo di imputazione attribuisca al sodalizio
criminoso, unitamente alla commissione di una serie indeterminata di
reati-mezzo contro il patrimonio e la persona, anche il perseguimento
della finalità di realizzare vantaggi ingiusti attraverso il controllo di
attività economiche e la gestione di rapporti collusivi con esponenti
politico-amministrativi locali ( nella richiesta di misura cautelare avanzata

3

riferibilità della causale dell’episodio all’imprenditore Columella in veste di

dal pubblico ministero l’Assessore Zaccaria Vita figura indagato per
concorso esterno in associazione mafiosa).
2. La recente decisione della Corte di Cassazione S.U. del 29.11.2012
ha dato risposta affermativa al quesito se la chiamata in reità o correità
de relato possa essere riscontrata da altra chiamata de relato, alla
condizione che le due chiamate abbiano autonomia genetica e siano
positivamente valutate per attendibilità, specificità e convergenza.
Vincenzo nei vari interrogatori succedutisi nel tempo e riportati per
estratto nella memoria difensiva depositata dal difensore al Tribunale del
riesame, risulta che il collaboratore di giustizia che dapprima aveva
dichiarato di avere parlato direttamente ( insieme a Genco Biagio) con
Cicirelli che chiedeva loro di “gambizzare” il giornalista Di Palo Alessio,
nei successivi interrogatori affermava di non ricordare se a parlare con
Cicirelli fosse stato anche lui o soltanto Genco Biagio (circostanza
registrata anche nell’ordinanza impugnata nella parte in cui riporta il
contenuto dell’interrogatorio 23.5.2007 in cui Laterza afferma che la
richiesta di aggressione era stata avanzata da Cicirelli a Genco indicato
come “il ragazzo di Urtalo”). Anche considerando de relato le
dichiarazioni di Laterza in ordine al ruolo di mandante svolto da Cicirelli
prima della aggressione al giornalista De Palo Alessio, conservano
pacificamente natura di dichiarazioni rese per scienza diretta le
propalazioni di Laterza relative alla fase “post delictum”, allorché afferma
che egli e Genco Biagio si incontrarono con Cicirelli e Dambrosio
Bartolomeo, il quale assicurò loro una ricompensa in denaro sostitutiva
della assunzione alla Tradeco, inattuabile nell’immediato per ragioni di
opportunità. Secondo l’esposizione delle risultanze processuali contenuta
nell’ordinanza impugnata, il ruolo di mandante di Cicirelli è riscontrata
dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa Di Palo Alessio e dalle
dichiarazioni del fratello Di Palo Francesco, che ha riferito delle pressioni
esercitate su di lui da Vito Zaccaria affinché convincesse il fratello Di Palo
Alessio a cessare le trasmissioni radiofoniche in tema di smaltimento dei
rifiuti che creavano difficoltà alle aziende, quali la Tradeco di Columella,
che lo appoggiavano nella candidatura ad assessore. La documentazione
prodotta dal difensore non è logicamente incompatibile con l’attendibilità

Ciò premesso, si rileva che dalle dichiarazioni rese da Laterza

attribuita

dal Tribunale del riesame alle dichiarazioni in oggetto,

trattandosi di documentazione che attesta la partecipazione di Vito
Zaccaria alle elezioni amministrative (con l’obiettivo di essere nominato
assessore) svoltesi nell’anno 2005 anziché nell’anno 2006, data di
svolgimento delle elezioni politiche nazionali.
3. L’argomentazione del Tribunale del riesame non presenta alcun
profilo di arbitrarietà ( rectius di manifesta illogicità) nella parte in cui ha
legge n203 del 1991 avendo ritenuto la riferibilità dell’episodio descritto
ai capi D) ed E) agli interessi del sodalizio criminoso, in considerazione
dell’intervento effettuato in prima persona da Dambrosio Bartolo per
compensare con una somma di denaro gli autori materiali
dell’aggressione, e sulla base delle specifiche dichiarazioni ( dirette) di
Laterza Vincenzo secondo cui “le vicende successive all’attentato a Di
Palo , in particolare le rimostranze per la mancata assunzione alla
Tradeco , furono gestite direttamente dal capo del sodalizio”.
4.Non sussiste il vizio di mancanza di motivazione dedotto con il
quinto motivo di ricorso. L’obbligo di motivazione del Tribunale del
riesame, quale giudice di appello in materia cautelare ai sensi
dell’art.310 cod.proc.pen., non differisce dall’obbligo di motivazione del
giudice di appello nel processo di cognizione, la cui estensione è
dipendente dal principio devolutivo previsto dall’art.597 cod.proc.pen.:
esso,

attribuendo al giudice di secondo grado la cognizione del

procedimento

limitatamente ai punti della decisione che gli sono

devoluti, comporta che il corrispondente obbligo di motivazione sia
circoscritto ai motivi di censura dedotti dalla parte che ha proposto
impugnazione ( nel caso in esame il pubblico ministero), e non si estenda
necessariamente alla specifica disamina di qualunque questione sollevata
nelle memorie depositate dalle parti.
Nel caso in esame la memoria difensiva è stata implicitamente
valutata dal Tribunale del riesame che, giudicando sui singoli motivi di
appello proposti dal pubblico ministero, ha evidentemente ritenuto
insussistente il difetto di specificità dell’impugnazione dedotto nella
memoria, ed ha disatteso le allegazioni di inidoneità delle prove
dichiarative allorché ha affermato la sussistenza di gravi indizi desunti

5

affermato la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall’art.7

017

dalla analitica valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia
(Laterza Vincenzo e Genco Biagio sono indicati nel capo di imputazione
quali partecipi del sodalizio), delle dichiarazioni della persona offesa e
delle persone informate dei fatti, unitamente all’apprezzamento delle
risultanze delle conversazioni intercettate.
5.11 motivo di ricorso relativo al capo K ( concorso nella detenzione e
porto di varie armi in dotazione al sodalizio criminoso) è fondato.
carico del ricorrente desunti dalla dichiarazione del collaboratore Laterza
Vincenzo il quale riferiva che Cicirelli Domenico, su incarico di Dambrosio
Bartolomeo, aveva chiesto a lui e a Genco Biagio la restituzione di una
mitraglietta custodita da loro, circostanza avvalorata dal fatto che la
moglie dal collaboratore Laterza, su indicazione del marito, consegnava
agli inquirenti una mitraglietta Micro Uzi ed una pistola cal.7,65.
La circostanza, se prova la consapevolezza di Cicirelli che
l’associazione di cui è accusato di far parte era armata, (ed ha immediata
valenza probatoria in ordine alla materiale disponibilità delle armi in capo
a Genco Biagio e a Laterza Vincenzo) non è elemento valido sul piano
argomentativo per desumere il concorso del ricorrente nella detenzione
delle armi, in quanto l’essere stato latore della richiesta di restituzione
delle armi formulata dal capo del sodalizio, non giustifica, sul piano
logico, l’attribuzione al mero “portavoce” di un ruolo di compartecipe
rilevante ai sensi dell’art.11.0 cod.pen.. L’ordinanza deve essere annullata
sul con rinvio al Tribunale del riesame affinché valuti se agli atti
del procedimento sussistano o non sussistano elementi ulteriori e diversi
suscettibili di integrare a carico del ricorrente gravi indizi di concorso nel
reato di cui al capo K).
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente ai delitti concernenti le
armi e rinvia per nuovo esame sul capo relativo al Tribunale di Bari.
Rigetta nel resto il ricorso.
Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso al
competente Tribunale distrettuale del riesame di Bari perché provveda

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Il Tribunale del riesame ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi a

mArt/.4.2. k.12.8 urs
kct. £th.
a quanto stabilito dall’art.92 norme alt cod.procepen..Manda alla
Cancelleria per gli immediati adempimenti a mezzo fax.

Così deciso in Roma il 23.1.2013.

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