Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16647 del 07/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 16647 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA

sui ricorsi proposti da:
BRIGNOLI LUIGI nato il 26/07/1971 a CALCINATE
BELLINI ANNA MARIA nato il 23/02/1948 a CREDARO

avverso la sentenza del 02/11/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 07/12/2017

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Brescia, riformando la
sentenza del 30/4/2013 del Tribunale di Bergamo, ha confermato le condanne di Luigi
Brignoli e di Anna Maria Bellini solamente in relazione ai reati di cui agli artt. 256, comma
1, lett. a), e comma 2, d.lgs. 152/2006, commesso fino al 18/4/2011, per Brignoli
(determinando la relativa pena in euro 7.000,00 di ammenda), e agli artt. 256, comma
1, lett. b), e comma 2, d.lgs. 152/2006, commesso fino al 18/4/2011, per Bellini
(determinando la relativa pena in mesi sei di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda).

prospettando vizio della motivazione in riferimento alla affermazione della sua
responsabilità e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Ha lamentato l’insufficienza e l’illogicità della motivazione riguardo alla
affermazione della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di calunnia, non
rilevando al riguardo il mancato riferimento nella denuncia di furto a segni di scasso o di
disordine nel proprio ufficio; ha pertanto ribadito l’insufficienza della prova della falsità
della denuncia di furto, non desumibile neppure dalla dimenticanza della negoziazione di
uno degli assegni indicati come oggetto di furto. Ha lamentato anche l’insufficienza e
l’illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuati generiche,
essendo di modesta rilevanza i precedenti penali, peraltro successivi alla presentazione
della denuncia di furto.
Ha proposto ricorso per cassazione anche Anna Maria Brignoli, proponendo
preliminarmente questione di legittimità costituzionale dell’art. 256 d.lgs. 152/2006, nella
parte in cui non contempla l’estinzione del reato nel caso di rimessione in pristino delle
aree da parte del trasgressore prima della condanna, avendo provveduto alla
asportazione di tutti i rifiuti per poi dare corso alla verifica mediante carotaggi dello stato
di contaminazione del terreno.
Ha contestato anche la configurabilità, nel caso di specie, di un deposito
temporaneo di rifiuti, in relazione all’accumulo di rifiuti presente all’interno dell’immobile
di proprietà della ricorrente e agli scarti vegetali presenti nell’area pertinenziale, ivi
abbandonati da poco tempo dai precedenti conduttori e dagli incaricati della portatura
degli alberi, con la conseguente violazione di legge penale nella affermazione della
configurabilità di detto reato.
Infine ha lamentato la mancata concessione del beneficio della sospensione
condizionale della pena, che avrebbe potuto esserle riconosciuto, essendo gravata
solamente da un precedente specifico di modesta gravità, in quanto la Corte territoriale,
nel formulare una prognosi negativa di non recidivanza, aveva del tutto omesso di
considerare la radicale bonifica e il ripristino dello stato dei luoghi, che avrebbero dovuto
indurre a formulare un giudizio prognostico favorevole.

1

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Luigi Brignoli,

CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
Il ricorso proposto da Luigi Brignoli è inammissibile per mancanza di specificità,
essendo privo di qualsiasi correlazione con la motivazione della sentenza impugnata,
posto che tale ricorso fa riferimento a una condanna per il reato di calunnia mentre la
sentenza impugnata riguarda il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), e comma 2,
d.lgs. 152/2006.
Il ricorso proposto da Anna Maria Bellini è manifestamente infondato.

previsione di una causa di estinzione del reato o, comunque, di una attenuante a effetto
speciale, per il caso di spontanea remissione in pristino dei luoghi anteriormente alla
sentenza di condanna, attiene a una valutazione discrezionale del legislatore e non
comporta alcune violazione del principio di eguaglianza o del diritto di difesa, posto che le
ipotesi nelle quali tali cause di estinzione sono previste non sono assimilabili a quella
oggetto della contestazione formulata nei confronti della ricorrente.
La doglianza relativa alla erroneità della affermazione della configurabilità di un
deposito incontrollato di rifiuti, per essere in realtà stato realizzato un deposito
temporaneo, attiene alla ricostruzione della vicenda compiuta dai giudici di merito, non
sindacabile nel giudizio di legittimità in presenza di adeguata motivazione.
Al riguardo la Corte d’appello ha, con motivazione adeguata, escluso la
configurabilità di un deposito temporaneo di rifiuti, difettandone i requisiti
normativamente previsti (non essendo state rispettate le modalità e i tempi indicati dalle
norme tecniche per i rifiuti pericolosi e non essendo stati prodotti in loco gli scarti
vegetali), e le doglianze della ricorrente sono volte, peraltro in maniera generica, a
censurare tale ricostruzione di fatto, proponendone una alternativa, con censura non
consentita nel giudizio di legittimità.
Alla Corte di cassazione è, infatti, preclusa la possibilità non solo di sovrapporre
la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi,
ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione
mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri
modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U., n. 12 del 31/05/2000,
Jakani, Rv. 216260; Sez. 2, n. 20806 del 5/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Resta, dunque,
esclusa, pur dopo la modifica dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la
possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella
effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica,
dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di
rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 12226 del
22/01/2015, G.F.S., non massinnata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc.

2

La questione di legittimità costituzionale dalla stessa prospettata, per la mancata

M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 2, n.
7380 in data 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).
Infine la doglianza relativa al diniego della sospensione condizionale della pena
attiene anch’essa a una valutazione di merito, non sindacabile nel giudizio di legittimità
quanto al corretto esercizio dei poteri di valutazione riservati ai giudici di merito, che
hanno giustificato in maniera congrua il diniego di tale beneficio, con il precedente
specifico da cui è gravata la Bellini e con le altre condotte che hanno costituito violazione
della legislazione sui rifiuti in due diversi luoghi, che hanno determinato il negativo

In conclusione entrambi i ricorsi debbono essere respinti, a cagione della
genericità del ricorso del Brignoli e del contenuto non consentito dei motivi ai quali è
stato affidato quello della Bellini.
L’inammissibilità originaria dei ricorsi esclude il rilievo della eventuale
prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta
inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di
impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una
eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione
impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez.
un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli,
Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del
20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017
Il Consigliere estensore

Il Presidente

giudizio prognostico formulato a suo carico.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA