Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16641 del 07/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 16641 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ISLAMAJ JURGEN nato il 21/08/1984

avverso la sentenza del 14/06/2017 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

Data Udienza: 07/12/2017

Ritenuto:

– -che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo con un
unico motivo violazione di legge e illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al
mancato riconoscimento della qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73 comma 5 d.P.R. 309
del 1990 come ipotesi di lieve entità;
– -che il motivo è inammissibile;
– -che infatti il ricorrente si è limitato, del tutto genericamente, a qualificare come
“ragionamenti aprioristici” ed improntati ad una “volontà punitiva” le argomentazioni della
sentenza impugnativo senza alcun riferimento agli elementi concretamente valorizzati dalla
sentenza impugnata che ha logicamente escluso la lieve entità del fatto sulla base del numero
considerevole (150) di dosi medie singole indicative tra l’altro del collegamento con ambienti
criminali operanti professionalmente nel mercato della droga;
– -che il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile;
– -che, a norma dell’art. 616 c.p.p. , alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi
escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente ( Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n.
186) segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della
Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di
euro 3.000,00;

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannaM ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2017

– -che la Corte di appello di Torino, con sentenza del 14/06/2017, ha confermato la sentenza
del 06/03/2017 del Tribunale di Torino di condanna di Islamaj Jurgen alla pena di anni tre,
mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 11.555,56 di multa per il reato di cui all’art. 73 del
d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alla detenzione, destinata alla vendita, di due distinti
involucri di cocaina per complessivi grammi 22,496 di principio attivo;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA