Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1664 del 28/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1664 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) META DASHAMIR N. IL 10/03/1978
avverso l’ordinanza n. 718/2012 TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA, del
31/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 19./Lit .74.4).-ge.12(2_1 )
Acre’ c2

Uditi difensor Avv.;

cLt

Data Udienza: 28/11/2012

Il Tribunale riteneva sia la gravità del quadro indiziario (l’incontro monitorato tra Meta e Shini,
spacciatore quest’ultimo di grosso calibro; la captazione delle frasi scambiate da cui risulta che
il secondo ha nascosto qualcosa nell’auto del primo; il prudenziale ritorno a Faenza del Meta in
treno, lasciando l’auto al compagno venuto con lui) sia la sussistenza delle esigenze cautelari
(la gravità intrinseca del fatto, inserito in una collaborazione continua e organizzata; un serio
precedente specifico del Meta nel 2003; l’assenza di sue fonti lecite di reddito).
Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo violazione di legge penale e processuale e vizio
di motivazione: il Tribunale, pur ridimensionando da diverse centinaia di grammi (così il Gip)
ad “almeno” un etto di cocaina la sostanza scambiata, non aveva ritenuto, per il principio del
favor rei (ignoto restando il quantitativo), l’attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 5 dpr n.
309/90; aveva ritenuto inoltre l’attualità delle esigenze cautelari nonostante la risalenza nel
tempo (quasi dieci anni) del precedente specifico del Meta e la risalenza a tre anni prima del
reato stesso contestato. Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.
All’udienza camerale fissata per la discussione il PG chiedeva il rigetto del ricorso. Nessuno
compariva per il ricorrente.
Il ricorso, infondato, va respinto.
E’ giurisprudenza pacifica di legittimità in tema di misure cautelari personali (Cass., Sez. Un.,
sent. n. 11 del 22/3/00, rv. 215828, Audino), che allorché sia denunciato, con ricorso per
cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine
alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Suprema Corte spetta il compito di
verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso
ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno
indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la
congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai
canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento dei risultati probatori.
Nel caso in esame ciò è avvenuto, il giudice di merito avendo rappresentato in modo adeguato,
logico e corretto la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato. Il fatto, per le sue stesse
modalità (le speciali cautele adoperate dai protagonisti, l’evidente consuetudine che se ne trae
a tal genere di traffici) esclude la prospettata attenuante del fatto di lieve entità a sola ragione
dell’incertezza sul quantitativo acquistato (comunque di almeno un etto di cocaina); allo stesso
modo le suddette modalità, quale che sia la risalenza negli anni e del precedente specifico del
Meta e dello stesso reato contestato (peraltro del settembre 2009), attestano la propensione
criminosa del soggetto e la sua continuità nel tempo e pertanto, in assenza di segni contrari, la
sua pericolosità.
Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali (art. 616 cpp).
Trattandosi di soggetto in custodia cautelare in carcere, va disposto ai sensi dell’art. 94, co. iter, n. att. cpp_
1

Con ordinanza 31/5/12 il Tribunale di Bologna, su istanza di riesame proposta nell’interesse di
Meta Dashamir avverso l’ordinanza 24/4/12 del Gip di quel Tribunale che applicava al predetto
Meta la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all’art. 73 dpr n. 309/90
(capo I 38 bis: detenzione di 500 g. di cocaina acquistata da tali Shini Ervin e Gjini Ardian,
operanti costoro in un contesto associativo; fatto commesso in Bologna 1’11/9/09), confermava
detta misura.

Pqm
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto
penitenziario ai sensi dell’ad . 94, co. 1-ter, n. att. cpp_
Roma, 28/11/12

–rOt-Mk0

1)

Il Presidente

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