Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1664 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1664 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da Sechi Maria, nata il giorno 1 luglio 1970,
avverso la sentenza 17 dicembre 2012 della Corte di appello di Cagliari, sezione
distaccata di Cagliari.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della
gravata sentenza.
RITENUTO IN FATTO CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Sechi Maria ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 17
As’sigott
dicembre 2012 della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Cagliari,
che ha confermato la sentenza 31 maggio 2011 del Tribunale di Alghero, di
condanna per il delitto di mancata esecuzione dolosa del provvedimento del

Data Udienza: 27/11/2013

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Tribunale, in punto di affidamento dei minori figli al padre, durante le vacanze
estive e per la durata di giorni quindici.
2. Con un unico motivo di impugnazione si prospetta l’intervenuta
estinzione del reato posto che, prima del decorso del termine di impugnazione, la
persona offesa ha rimesso la querela con contestuale accettazione ad opera
3. Il motivo va accolto, richiamata la giurisprudenza di questa Corte (cass.
pen. sez. 6, 2248/2011 r.v. 249209) per la quale è ammissibile il ricorso per
cassazione, proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della
querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima
della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione.
La remissione della querela estingue pertanto il reato, e la gravata
sentenza va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione della
querela e la ricorrente querelata va condannata al pagamento delle spese
processuali ex art. 340 comma 4 cod. proc. pen., non essendo diversamente
convenuto nell’atto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
remissione della querela. Condanna la ricorrente–querelata al pagamento delle
spese processuali.
Così deciso in Roma il giorno 27 novembre 2013
consigliere estensore

dell’imputata ed accollo delle spese del procedimento.

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