Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16639 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16639 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARROZZO GIOVANNA nato il 29/09/1947 a TORRE SANTA SUSANNA

avverso la sentenza del 09/12/2016 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

Data Udienza: 07/12/2017

Ritenuto:

– -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, deducendo, con
un primo motivo, violazione di legge e mancanza di motivazione posto che una corretta
valutazione del materiale probatorio acquisito avrebbe condotto all’assoluzione dal reato
contestato perché il fatto non costituisce reato, dovendo le opere realizzate essere considerate
quali pertinenze la cui realizzazione in assenza di permesso di costruire non presenta rilevanza
penale;
– -che con un secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della particolare tenuità
del fatto e la conseguente mancata applicazione dell’art 131 bis cod. pen.;
–che quanto al primo motivo il ricorso di Carrozzo Giovanna è inammissibile perché volto, in
contrasto con i principi più volti affermati da questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 23419 del
23/05/2007, dep. 14/06/2007, P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893), a pretendere una rilettura
degli elementi probatori già correttamente e logicamente valutati dal giudice di appello che, sul
punto dell’attribuzione del fatto, ha valorizzato come dal verbale di sopralluogo emerga che
l’intervento edilizio, per le sue caratteristiche intrinseche di ampliamento di fabbricato
preesistente, non possa rientrare nella categoria delle pertinenze;
– -che quanto al secondo motivo, già di per sé generico, nella specie la Corte territoriale ha
messo in evidenza, con motivazione insindacabile, quanto ai motivi ostativi, la considerevole
gravità del fatto considerato che la trasformazione urbanistica posta in essere dalla ricorrente
ha determinato un aumento significativo di volumetria (69,4 mc.) e del carico urbanistico;
– -che pertanto il ricorso è inammissibile;
– -che, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità – non
potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno
2000, n. 186) segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in
favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti, di euro 3.000,00;

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2017
Il Consigli re estensore
Gastae ndreazza

Il Presidente
Al

ql

avallo

– -che la Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 09/12/2016, ha confermato la sentenza del
17/12/2013 del Tribunale di Brindisi di condanna di Carrozzo Giovanna per il reato di cui
all’art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001 in relazione alla realizzazione di opere edilizie in
assenza del permesso di costruire;

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