Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16638 del 27/03/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16638 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

Data Udienza: 27/03/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FARCIGLIA SALVATORE N. IL 08/09/1968
avverso la sentenza n. 427/2009 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 24/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per
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6PAIA

N.17615/12-RUOLO N.9 P.U. (2129)
RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 24 novembre 2011, la Corte d’Appello di Caltanissetta ha
ridotto da anni 1 e mesi 4 di reclusione ed C 600,00 di multa ad anni 1, mesi 3 e
giorni 20 di reclusione ed C 585,00 di multa la pena inflitta a FALCIGLIA
Salvatore dal G.I.P. del Tribunale di Enna con sentenza emessa col rito

2.La Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la sussistenza a carico
dell’imputato dei seguenti reati, riuniti col vincolo della continuazione e con la
pena aumentata per la contestata recidiva:
-capo 1) della rubrica (illecita detenzione presso la sua dimora di una pistola
calibro 7,65 marca Browing’s, arma comune da sparo, con matricola abrasa e
canna priva del numero di matricola, di contrassegni e di sigla: artt. 81 cod.
pen., 2 e 7 legge n. 895 del 1967);
-capo 2) della rubrica (illecita detenzione di un’arma clandestina, in quanto
avente matricola abrasa e la canna clandestina: art. 81 cod. pen., 23 comma 3
legge n. 110 del 1975);
-capo 3) della rubrica (avere acquistato o comunque ricevuto, al fine di
procurarsi un profitto, l’arma e la canna descritti nei capi che precedono,
provenienti dal delitto di cui all’art. 23 comma 4 legge n. 110 del 1975);
-capo 4) della rubrica (illecita detenzione presso la propria dimora di una pistola
marca BBM calibro 8, arma giocattolo modificata à da renderla arma comune da
sparo: art. 81 cod. pen., 2 e 7 legge n. 895 del 1967, in relazione all’art. 2
comma 3 legge n. 110 del 1975);
-capo 6) della rubrica (illecita detenzione di una cartuccia calibro 8 Fiocchi, di 15
cartucce calibro 7,65 marca G.F.L. e di 7 cartucce da caccia calibro 12 marca
Fiocchi: artt. 81, 697 cod. pen.);
-capo 7) della rubrica (illecita detenzione presso l’abitazione della convivente
BRADO Maria Antonietta di 11 cartucce calibro 7,65 Browning).
Ha ridotto la pena all’imputato nei termini sopra descritti per avere ritenuto
assorbito nel reato sub 1) il reato di cui al capo 5) della rubrica (illecita
detenzione di una cartuccia calibro 22 marca Super inserita nella canna dell’arma
descritta al capo 1: art. 697 cod. pen.).
3.La Corte territoriale ha valorizzato gli esiti di due perquisizioni domiciliari,
eseguiti dalla p.g. nel container ubicato in via Gebbia di Piazza Armerina,
utilizzata dall’imputato come sua abitazione e nella casa di campagna della

abbreviato il 10 luglio 2008.

compagna dell’imputato, nonché sugli accertamenti tecnici eseguiti su quanto
aveva formato oggetto di sequestro dal consulente del P.M.
3.Avverso detta sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta ricorre per
cassazione FALCIGLIA Salvatore per il tramite del suo difensore, che ha dedotto:
I)-motivazione carente ed illogica per avere la sentenza impugnata ritenuto la
pistola Browning e la canna per pistola oggetto di ricettazione, in quanto nessun
indizio era emerso per ritenere che dette armi fossero state oggetto o provento
di matricola dell’arma rinvenuta in suo possesso, non poteva ritenersi presunta la
commissione da parte sua proprio del delitto di ricettazione;
II)-motivazione carente ed illogica in ordine al reato ascrittogli al capo 5) della
rubrica (illecita detenzione di arma giocattolo modificata), in quanto non era
stato in alcun modo provato che si trattasse di un’arma idonea all’impiego,
essendo il consulente tecnico pervenuto ad un giudizio di inefficienza dell’arma
per il non perfetto centraggio della canna; ed il fatto che si trattasse di guasto
astrattamente riparabile, non poteva significare che l’arma potesse di fatto
funzionare;
III)-erronea applicazione di legge per avere la sentenza impugnata ritenuto i
reati di cui ai capi 6) e 7) della rubrica (illecita detenzione di munizioni presso la
propria abitazione e presso l’abitazione della propria convivente) come più
ipotesi criminose riunite col vincolo della continuazione, mentre al contrario il
titolo del reato avrebbe dovuto ritenersi in entrambi i casi unico;
IV)-erronea applicazione di legge e motivazione carente, per essergli stata
contestata la recidiva per un presunto reato di ricettazione da lui in precedenza
commesso, mentre al contrario egli aveva commesso nel 2003 solo un reato di
appropriazione indebita, di per sé inidoneo a destare allarme sociale;
V)-motivazione solo apparente nella parte in cui gli erano state negate le
attenuanti generiche, le quali viceversa avrebbero dovuto essere a lui concesse
in considerazione del suo corretto contegno processuale e per il suo
atteggiamento di resipiscenza e di ravvedimento;
VI)-carenza di motivazione, per non avere la sentenza impugnata preso in esame
la richiesta da lui formulata in appello di ottenere il beneficio della sospensione
condizionale della pena, che avrebbe potuto essergli concessa, essendo la
condanna conseguita nella presente sede, unita a quella inflittagli in precedenza
per il reato di appropriazione indebita, inferiore nel complesso ad anni 2 di
reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2

di delitto; ed anche se fosse stato esso ricorrente ad avere cancellato il numero

1.E’ infondato il primo motivo di ricorso proposto da FALCIGLIA Salvatore.
Con esso il ricorrente lamenta che erroneamente la sentenza impugnata ha
ritenuto a suo carico il delitto di ricettazione della pistola marca Browning e della
relativa canna solo perché trattavasi di arma e di canna clandestine.
2.11 Collegio ritiene infatti di aderire alla prevalente giurisprudenza di legittimità,
alla stregua della quale nella ricettazione di arma clandestina il delitto
presupposto ben può essere quello di abrasione del relativo numero di matricola,
un’arma, oltre che nell’acquisto e nella ricezione della stessa; invero l’art. 648
cod. pen. indica che la res oggetto della ricettazione deve avere il connotato di
essere proveniente da qualsiasi delitto; ed il concetto di provenienza va inteso
nella sua più ampia accezione letterale, comprensiva di qualsiasi derivazione
della res da una condotta illecita, la quale ben può consistere nell’avere
trasformato la res in modo vietato.
D’altra parte non risulta che sia stato lo stesso ricorrente a cancellare i segni
identificativi della pistola e della canna indicate in imputazione, tanto non
avendo il ricorrente positivamente sostenuto nei motivi di gravame, si che non
sussisteva alcun obbligo del giudice di appello di motivare sul punto; né la
questione, chiaramente attinente al merito, poteva essere introdotta per la prima
volta nella presente sede di legittimità (cfr., in termini, Cass. Sez. 2 n. 41464
del 26/9/2009, Zara, Rv. 244951).
3.E’ infondato il secondo motivo di ricorso, col quale il ricorrente lamenta la
mancata sussistenza a suo carico del reato di cui al capo 5) della rubrica (illecita
detenzione di arma giocattolo modificata), per non essere stato provato che si
trattasse di un’arma idonea all’impiego.
4.La sentenza impugnata ha invero rilevato sul punto che, alla stregua degli
accertamenti svolti su detta arma, il difetto costituito dal non perfetto centraggio
della canna poteva essere facilmente eliminato; e, secondo la giurisprudenza di
questa Corte, la natura di un’arma non viene meno per il solo fatto che trattasi di
strumento attualmente non funzionante, atteso che il pericolo per l’ordine
pubblico sussiste anche in presenza di un guasto riparabile; né il ricorrente ha
addotto, nella specie, obiettive difficoltà di riparazione dell’arma per
l’impossibilità di reperire pezzi di ricambio o comunque per la non sostituibilità
degli stessi con altri accorgimenti (cfr., in termini, Cass. Sez. 6 n. 15159 del
22/2/2001, Marengo, Rv. 218773).

atteso che la relativa condotta può consistere anche nel solo occultamento di

5.E’ infondato anche il terzo motivo di ricorso, dovendosi ritenere che i giudici di
merito correttamente hanno contestato in modo separato al ricorrente i reati di
illecita detenzione di proiettili, di cui ai capi 6) e 7) della rubrica, trattandosi di
detenzioni diversamente esplicatesi nelle due ipotesi, diversi essendo stati i
luoghi in cui le munizioni erano state illecitamente detenute in ciascuno dei due
reati; va poi rilevato che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto, per
ciascuno di detti reati, il concorso formale interno ex art. 81 cod. pen., atteso
che, in ciascuno di essi, i proiettili illecitamente detenuti sono stati più di uno ed
azione, abbia violato la stessa norma penale tante volte quanti sono stati i
proiettili illecitamente da lui posseduti.
6.E’ infondato il quinto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la
mancata concessione in suo favore delle attenuanti generiche.
E’ noto che la funzione di queste ultime è quella di consentire al giudice di
adeguare, in senso più favorevole all’imputato, la sanzione edittale, in relazione
a peculiari e non codificabili connotazioni della fattispecie concreta sia sul piano
fattuale che su quello psicologico.
La meritevolezza di dette attenuanti non può pertanto mai essere data per
scontata, né può essere presunta, esigendo essa un’apposita motivazione, la
quale neppure deve mancare in caso di loro diniego, qualora l’imputato, come
nel caso in esame, ne abbia specificamente chiesto la concessione.
In tale ultimo caso il giudice è tenuto infatti ad indicare le ragioni a sostegno del
rigetto delle relative richieste, senza che tuttavia il medesimo debba
necessariamente procedere ad un’analitica ed approfondita valutazione di tutti gli
elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalla parte o rilevabili dagli atti,
essendo sufficiente che egli indichi, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod.
pen. e concernenti la personalità del colpevole, ovvero l’entità del reato ovvero le
modalità esecutive, quelli ritenuti decisivi o rilevanti e rimanendo implicitamente
disattesi tutti gli altri (cfr. Cass. 2^ n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv.
249163).
Nella specie, la pur sintetica motivazione addotta dalla sentenza impugnata per
negare al ricorrente le attenuanti generiche è pienamente conforme ai principi
giurisprudenziali sopra riferiti, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla
gravità dei fatti ascrittigli, concernenti essi il possesso di più armi ed alla
personalità dell’imputato, essendo egli gravato da precedenti penali.

4

essendo pertanto da ritenere che, in entrambi i casi, il ricorrente, con un’unica

7.E’ infondato il sesto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la
mancata concessione in suo favore del beneficio della sospensione condizionale

della pena.
Va invero rilevato che, dall’esame del certificato penale del ricorrente, emerge
avere egli goduto del beneficio anzidetto già per due volte, si che correttamente
la sentenza impugnata ha implicitamente ritenuto di negargli il beneficio
medesimo.

ricorrente ha censurato il tipo di recidiva contestato nei suoi confronti, ritenuta
nei suoi confronti reiterata e specifica, per avere egli commesso un delitto di
ricettazione, che il ricorrente assume al contrario non avere mai commesso.
Dall’esame del certificato penale in atti emerge che effettivamente il ricorrente
non è mai stato condannato per ricettazione, essendo rinvenibile a suo carico
solo una condanna per appropriazione indebita; dall’esame degli atti è poi
emerso che i giudici di merito hanno ritenuto come reato più grave quello di
illecita detenzione di un’arma e di una canna clandestine, che non può ritenersi
omogeneo con quello di appropriazione indebita in precedenza ascrittogli; il che
comporta la necessità di modulare diversamente l’aumento di pena disposto nei
suoi confronti a titolo di recidiva.
9.L’impugnata sentenza va pertanto annullata, limitatamente all’aumento di
pena disposto con la recidiva, con rinvio degli atti alla Corte d’appello di
Caltanissetta per nuovo esame sul punto.
10.11 ricorso in esame va invece respinto nel resto.

PAPA&
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio
relativo all’applicazione della recidiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad
altra sezione della Corte d’appello di Caltanissetta; rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 27 marzo 2013.

8.E invece fondato il quarto motivo di ricorso, atteso che già in sede di appello il

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