Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16637 del 27/03/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16637 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
MANNONI GIUSEPPE N. IL 18/03/1972
avverso la sentenza n. 4844/2010 TRIBUNALE di BRESCIA, del
20/12/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI
6–LA(A nELL
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per 2,`
o

Uditi difensor A

Data Udienza: 27/03/2013

N.16673/12-RUOLO N. 4 P.U. (2128)

RITENUTO IN FATTO
1.11 P.G. presso la Corte d’appello di Brescia impugna innanzi a questa Corte la
sentenza del 20 dicembre 2011, con la quale il Tribunale di Brescia ha dichiarato
non doversi procedere dei confronti di MANNONI Giuseppe per essersi estinto per
intervenuta oblazione il reato ascrittogli (porto in luogo pubblico senza
giustificato motivo di un coltello a serramanico con lama lunga cm. 7,5, ritenuto

2.11 P.G. ricorrente ha rilevato come il reato ascritto al MANNONI, previsto
dall’art. 4 comma 3 della legge n. 110 del 1975, era punito con l’arresto da 1
mese ad 1 anno e con l’ammenda da C 51,00 ad C 206,00 e che solo nei casi di
lieve entità, riferibili ai soli oggetti atti ad offendere, poteva essere irrogata la
sola pena dell’ammenda; tuttavia l’ipotesi di lieve entità costituiva non un
autonomo reato, ma un’ipotesi attenuata del reato punito con la pena congiunta
dell’arresto e dell’ammenda, si che, nella specie, non avrebbe potuto farsi luogo
alla declaratoria di estinzione del reato per intervenuta oblazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto dal P.G. di Brescia è fondato.

2.La sentenza impugnata non ha invero tenuto conto della costante
giurisprudenza di legittimità, alla stregua della quale l’attenuante contenuta
nell’art. 4 terzo comma ultima parte della legge n. 110 del 1975 è del tipo
discrezionale, nel senso cioè che l’irrogazione della sola pena pecuniaria è
meramente facoltativa, si che trattasi pur sempre dell’unico reato

di porto

ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, formalmente sanzionato anche
con la pena detentiva nella prima parte dal medesimo art. 4 terzo comma; il che
non consente l’applicazione dell’oblazione al reato in esame, ai sensi dell’art. 162
bis cod. pen., essendo esso da ritenere, ad ogni effetto, come reato sanzionato
anche con pena detentiva (cfr., in termini, Cass. Sez. 1 n. 19177 del 10/4/2008,
P.G. in proc. Vitale, Rv. 240190).

4.Da quanto sopra consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per il seguito di
competenza.

1

il fatto di lieve entità, accertato il 30 marzo 2009).

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Brescia.

Così deciso il 27 marzo 2013.

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