Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16636 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16636 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CILOTTI ANDREA nato il 19/09/1988 a ANCONA

avverso la sentenza del 11/04/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

Data Udienza: 07/12/2017

Ritenuto:
–che la Corte di appello di Ancona, con sentenza del 11/04/2016, ha rideterminato in mesi 4 e
giorni quindici di reclusione ed euro 750,00 di multa nei confronti di Cilotti Andrea la pena
irrogatagli dal Tribunale di Ancona in data 24/05/2013 per i reati di cui all’art. 73 del d.P.R. n.
309 del 1990;
– -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato deducendo con un primo motivo
violazione di legge in relazione all’accertamento della natura stupefacente della sostanza

un narcotest senza un valido accertamento tecnico;
– -che con un secondo motivo ha lamentato mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità di
motivazione in ordine alla prova della destinazione della sostanza ai fini di spaccio essendo
stata esclusa l’ipotesi di uso personale e di gruppo;
–che il primo ed il secondo motivo, congiuntamente trattabili perché afferenti tutti al profilo
delle argomentazioni rese dalla sentenza sul punto della affermazione di responsabilità, sono
inammissibili avendo la Corte territoriale risposto puntualmente, seppure sinteticamente, alle
doglianze poste con l’atto di appello che essenzialmente mirava a far ritenere non idonei i
riscontri rappresentati dalle dichiarazioni del teste Accordino e a dedurre la mancanza di prova
sulla detenzione della sostanza ai fini di spaccio nonché di un accertamento tossicologico della
sostanza rinvenuta;
– -che infatti la sentenza, dopo avere correttamente richiamato le argomentazioni del Tribunale,
ha, da un lato, spiegato in termini logici perché le dichiarazioni del teste (correttamente
esaminato come tale in quanto esclusivamente acquirente) siano state valorizzate in senso
accusatorio e, dall’altro, posto in rilievo che in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti
l’accertamento svolto con “narcotest” consente di provare la natura stupefacente di una
determinata sostanza, pur non fornendo la prova relativa alla quantità del principio attivo
contenuto, non essendo necessari ulteriori accertamenti tecnici;
– -che, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità – non
potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno
2000, n. 186) segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in
favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti, di euro 3.000,00;
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ,l$ ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2017
Il Consiglie e estensore

Il Presidente

rivenuta all’imputato, avendola la Corte classificata come tale solo sulla base dell’esecuzione di

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