Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16634 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16634 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CESSAY BUBA nato il 04/03/1996

avverso la sentenza del 31/01/2017 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

Data Udienza: 07/12/2017

Ritenuto:
– -che il Tribunale di Milano, con sentenza del 31/01/2017, ha condannato Cessay Bubei per il
reato di cui all’art. 73, comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alla detenzione di tre
dosi singole di marijuana e di altri 5,9 grammi di hashish;

– -che, preliminarmente, l’appello deve essere convertito in ricorso per cassazione ex art. 568,
comma 5, cod. proc. pen., stante l’inappellabilità della sentenza impugnata;
– -che, ciò posto, va in limine preso atto che il Difensore firmatario del gravame, ovvero
l’Avvocato Giuseppe Scandizzo del foro di Salerno, non risultava, all’atto della proposizione del
ricorso, tra i difensori iscritti all’albo speciale della Corte di Cassazione;
– -che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;
– -che, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità – non
potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente ( Corte Cost. 7 -13 giugno
2000, n. 186) segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in
favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti, di euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna’114 ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2017

– -che avverso detta sentenza ha proposto appello, qui trasmesso, l’imputato tramite il proprio
difensore deducendo l’inammissibilità della richiesta ex art. 444 cod. proc. pen.. per difetto di
procura speciale in capo al difensore d’ufficio richiedente nonché la conseguente nullità della
sentenza discendente anche, ex art. 143 cod. proc. pen., dalla mancata traduzione di atti
processuali fondamentali nella lingua dell’imputato;

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