Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16633 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16633 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BARLETTA MARIO nato il 07/10/1966 a CEGLIE MESSAPICA

avverso la sentenza del 15/10/2015 del TRIBUNALE di BRINDISI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 07/12/2017

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Brindisi ha condannato Mario
Barletta alla pena di euro 9.000,00 di ammenda, in relazione al reato di cui all’art. 256,
comma 1, lett. a) et b), d.lgs. 152/2006 (per avere eseguito attività di trasporto di rifiuti
speciali, pericolosi e non pericolosi, in assenza dei formulari di identificazione e della
prescritta autorizzazione), disponendo anche la confisca del veicolo utilizzato per il
trasporto.

dalla Corte d’appello di Lecce, trattandosi di sentenza non appellabile, lamentando di non
essere stato assolto e la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art.
131 bis cod. pen., indebitamente ed erroneamente esclusa in considerazione della
continuatività della attività svolta, pur essendo stato accertato un unico trasporto di
rifiuti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, peraltro affidato a censure generiche e attinenti alla ricostruzione della
vicenda sul piano storico da parte del Tribunale, è manifestamente infondato.
Pur non essendo stata richiesta dall’imputato l’applicazione della causa di non
punibilità per la particolare tenuità del fatto, con la conseguente insussistenza di un
obbligo di specifica motivazione sul punto, che determina la evidente infondatezza delle
doglianze del ricorrente, il Tribunale ha, comunque, dato atto sia della gravità della
condotta (in conseguenza del quantitativo di rifiuti trasportati, costituiti da due cucine
complete di forno, una lavatrice in disuso, sei cavalletti, quattro pedane, ventiquattro
ferri di sostegno relativi a una impalcatura per lavori edili, un tavolino in metallo, una
palla per autoclave, un aspirapolvere, un asse da stiro, pentolanne vario), sia della non
occasionalità della stessa (in quanto l’imputato svolgeva in via di fatto una attività di
raccolta e trasporto di rifiuti con chiaro scopo di profitto e con evidente possibilità di
ripetizione, utilizzando un veicolo di sua proprietà e dunque mediante una certa, sia pur
minima, organizzazione), escludendo espressamente, anche in considerazione dei
precedenti penali dell’imputato, l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art.
131 bis cod. pen.
Si tratta di motivazione pienamente adeguata e immune da vizi, con la quale
l’imputato ha omesso di confrontarsi, che dà conto in modo corretto e conforme al
contenuto della disposizione denunciata delle ragioni ostative alla applicazione della
causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., essendo state escluse sia la
particolare tenuità dell’offesa sia la occasionalità della condotta, con la conseguente
manifesta infondatezza del ricorso.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

1

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto appello, trasmesso a questa Corte

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata
in C 3.000,00.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017

P.Q.M.

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