Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16631 del 07/12/2017
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16631 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TROVATO ANGELO nato il 12/08/1992 a MILANO
avverso la sentenza del 14/07/2017 del GIP TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;
Data Udienza: 07/12/2017
Ritenuto:
– – che il Tribunale di Milano, con sentenza del 14/07/2017, ha applicato a Trovato Angelo, su
sua richiesta, la pena di anni quattro di reclusione ed euro 10.000 di multa per il reato di cui
all’art. 73 comma 4 e 80 comma 2 D.P.R. n. 309 del 1990 perché deteneva a fine di cessione a
terzi un quantitativo di sostanza stupefacente di tipo marijuana del peso di kg. 220.602
nonché un quantitativo di sostanza stupefacente di tipo hashish del peso di kg. 80;
vizio di motivazione in punto di commisurazione della pena, eccessiva in relazione al
comportamento processuale dell’imputato, alla sua incensuratezza e giovane età nonché
all’appartenenza della sostanza oggetto di detenzione alla categoria delle droghe leggere;
– – che il motivo è inammissibile posto che, in tema di patteggiamento, una volta che l’accordo
tra l’imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso
per cassazione è proponibile solo nel caso di pena illegale, non configurabile nel caso di specie
non essendo la pena applicata di una specie diversa da quella prevista dalla norma, ed essendo
contenuta nei margini edittali da quest’ultima previsti (Sez. 3, n. 10286 del 13/02/2013, dep.
06/03/2013, Matteliano, Rv. 2549809);
– – che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile;
– – che, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità – non
potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno
2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in
favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2017
Il Consiglier estensore
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Il Presidente
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– – che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato lamentando con un unico motivo