Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1663 del 28/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1663 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) GASPARI ALEXANDER N. IL 09/05/1980
avverso l’ordinanza n. 660/2012 TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA, del
24/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
letta/sentite le conclusioni del PG Dott..91,-de
eith.Arq, tS2 d8-taZ cLQ

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 28/11/2012

Ricorreva per cassazione la difesa, lamentando la mancata revoca dell’ordinanza cautelare per
l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (che il Tribunale aveva riaffermato) e deducendo
in proposito violazione di legge processuale e vizio di motivazione: il giudice del riesame aveva
immotivatamente escluso la tesi difensiva che il Gaspari fosse solo un consumatore di droga e
non un acquirente per la vendita (il contatto era solo con uno dei due albanesi; era durato solo
due mesi su cinque anni di indagine; era plausibile che la quantità acquistata a Bologna dal
conoscente Shini dovesse soddisfare un lungo periodo di consumo a Trento; non diversamente
conducenti le conversazioni riportate nel provvedimento; provato dalle indagini difensive lo
stato di tossicodipendenza del Gaspari, dichiarato dalla fidanzata; immotivata la riconduzione
della quantità di droga acquistata a 40-50 grammi). Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.
All’udienza camerale fissata per la discussione il PG chiedeva il rigetto del ricorso. Nessuno
compariva per il ricorrente.
Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile. Con l’ordinanza impugnata il ricorrente
ha ottenuto l’eliminazione dell’unica misura cautelare disposta nei suoi confronti dal Gip, quella
interdittiva dell’obbligo di dimora in Trento. Con il ricorso lamenta che ciò sia avvenuto con la
riaffermazione dei gravi indizi di colpevolezza. Non trattandosi di misura detentiva, manca però
in favore del soggetto un interesse giuridicamente tutelato. Secondo Cass., S.U. , ord. n. 22
del 12/10/93, rv. 195357, “il principio secondo cui la revoca della misura cautelare personale,
intervenuta nel corso del procedimento incidentale di riesame o, comunque, di impugnazione
del provvedimento con il quale la misura è stata applicata o mantenuta, non comporta il venir
meno dell’interesse a coltivare il gravame, poiché la persistenza di questo deve essere
apprezzata con riguardo non solo alla perdurante limitazione della libertà personale, ma anche
alla necessità di precostituirsi, ai sensi dell’art. 314 comma secondo cod, proc. pen., una
decisione irrevocabile sulla legittimità della misura ai fini dell’eventuale domanda di riparazione
per l’ingiusta detenzione, trova applicazione nel caso in cui la misura applicata o mantenuta sia
la custodia cautelare, comprensiva anche degli arresti domiciliari, e non pure quando si tratti di
altre misure coercitive od interdittive, atteso che su di queste non può fondarsi il diritto alla
riparazione suddetta. Ne consegue che la revoca di tali ultime misure sopravvenuta nel corso
del procedimento incidentale importa il venir meno dell’interesse al gravame da parte
dell’indagato”. In tal senso è orientata la più recente e condivisa giurisprudenza (Cass., sez. V,
sent. n. 4293 del 5/10/06, dep. 2/2/07, rv. 235884: “In tema di impugnazioni avverso misure
cautelari interdittive, anche dopo la introduzione dell’art. 405 comma primo-bis cod. proc.
pen., che impone la richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si sia pronunciata
sulla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen., la
revoca della misura, pur limitatamente alla mancanza delle esigenze cautelari, fa venire meno
l’interesse alla trattazione del ricorso, atteso che detto interesse deve configurarsi nella
rimozione di un effettivo pregiudizio per l’indagato e non può essere meramente astratto o
potenziale, ma specifico e concreto”).
Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e di una adeguata sanzione pecuniaria (art. 616 cpp).
1

Con ordinanza 24/5/12 il Tribunale di Bologna, su istanza di riesame proposta nell’interesse di
Gaspari Alexander avverso l’ordinanza 24/4/12 del Gip dello stesso Tribunale che applicava al
predetto la misura cautelare dell’obbligo di dimora (in Trento) per il reato di cui all’art. 73 dpr
309/90 (capo I 34 bis: detenzione di 100 g. di cocaina acquistata da tali Shini Ervin e Gjini
Ardian, operanti, costoro, in un contesto associativo; fatto commesso in Bologna dal 23/8/09),
revocava detta misura, ritenendo non più attuali a suo carico le esigenze cautelari.

Pqm
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo
e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle ammende.
Roma, 28/11/12

Il

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