Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1663 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 1663 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di
appello di Napoli, avverso la sentenza di proscioglimento, 11 giugno 2012 della
Corte di appello di Napoli, per estinzione del delitto di peculato, contestato a
Giunta Claudio, nato il giorno 26 maggio 1942, per intervenuta prescrizione.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale
Francesco Mauro Iacoviello che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché il
difensore dell’imputato, avv. Pansini che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, ricorre
avverso la sentenza di proscioglimento, 11 giugno 2012 della Corte di appello di
Napoli, pronunciata per intervenuta estinzione del delitto di peculato contestato
al Giunta, per intervenuta prescrizione..

Data Udienza: 27/11/2013

2

Il Procuratore generale, con un unico motivo di impugnazione prospetta
erronea applicazione dell’art. 157 cod. pen. come modificato dalla legge 251/2005
ed ulteriore inosservanza dell’art.10 comma 3 legge 251 2005.
2. In proposito la parte pubblica ricorrente ha evidenziato: a) che la Corte
territoriale ha ritenuto di applicare la nuova normativa prevista dall’art. 157 c.p.
favorevoli all’imputato prevedendosi un termine massimo per la verificazione
dell’evento pari “ad anni dodici” a decorrere dalla data di commissione del fatto
che devono ritenersi integralmente trascorsi, così dichiarando non doversi
procedere in ordine al reato di peculato continuato per essere lo stesso estinto per
intervenuta prescrizione”; b) che tale decisione si appalesa in violazione delle
norme citate ed in particolare dell’art. 10 comma 3 legge 251/05 per il quale le
nuove disposizioni in materia di prescrizione si applicano ai procedimenti e ai
processi in corso, ad esclusione dei processi già pendenti in grado di appello
oppure avanti alla Corte di Cassazione: infatti, alla data di entrata in vigore della
citata legge, era già stata emessa sentenza dalla Corte di Appello di Napoli con cui,
in data 24 febbraio 2004, l’imputato era stato assolto; c) che nella specie questa
Corte aveva accolto il ricorso della Procura Generale e provveduto all’annullamento
della sentenza di secondo grado rinviando gli atti ad altra sezione della Corte di
Appello di Napoli per nuovo esame delle questioni poste nel ricorso; d) che,
pertanto, alla data del 24 febbraio 2004, stata già emessa la sentenza d’appello,
circostanza temporale idonea ad escludere l’applicazione dell’art. 157 cod. pen.
modificato ed entrato in vigore il giorno 8 dicembre 2005.
3. Il motivo è fondato, sia pur per ragioni diverse da quelle indicate dal
Procuratore generale, e la sentenza impugnata va annullata con rinvio, per nuovo
giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, avuto riguardo alla
scansione ed al tenore delle decisioni che si sono susseguite.
Giova infatti sul punto evidenziare quanto segue:
a) il 16 ottobre 2001 il Giunta veniva condannato dal Tribunale di Napoli per
i reati di peculato ed omissione continuata di atti d’ufficio;
b) il 24 febbraio 2004 la Corte di Appello di Napoli, Sezione Terza Penale, in
riforma della sentenza in data 16 ottobre 2001 del Tribunale di Napoli, ha assolto

circa il tempo necessario a prescrivere in quanto ” prevede disposizioni più

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Giunta Claudio dal delitto di peculato a lui ascritto per insussistenza del fatto,
rideterminando la pena a lui inflitta per il residuo reato di omissione continuata di
atti di ufficio, con le già concesse attenuanti generiche, in anni uno di reclusione;
c) il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di
Napoli ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza del 24

assoluzione dal delitto di peculato;
d) il 9 ottobre 2006 la sesta sezione di questa Corte, in diversa
composizione dall’attuale, ha accolto il ricorso proposto dal P.G. territoriale,
annullando con rinvio la sentenza di appello;
e) il 14 gennaio 2010, la Corte di Appello di Napoli, decidendo in sede di
rinvio, rilevati gli inequivocabili termini della sentenza di annullamento riguardo
alle vincolanti direttive impartite, e ricostruiti i fatti di causa con riferimento
all’elemento della materiale appropriazione delle somme in contestazione da parte
del Giunta, e alle non lodevoli motivazioni della sua condotta, ha confermato la
sentenza di condanna del Tribunale di Napoli del 16.10.2001;
f) il 15 dicembre 2011, su ricorso del Giunta, la II sezione penale di questa
Corte, con sentenza 2073/12, ha ritenuto fondata l’impugnazione dell’imputato,
limitatamente alla determinazione della pena, rigettando nel resto il ricorso in
punto di decisione di responsabilità .
4. E’ evidente che, in tale sequenza di decisioni, il giudicato, che si è
inequivocamente formato sull’accertamento del reato e sulla corrispondente
responsabilità penale del Giunta, alla data del 15 dicembre 2011, per costante
orientamento giurisprudenziale (cfr. cass. pen. sez. 4, 24732/2010, r.v. 248117;
12967/2007 r.v. 236462; S.U. 4904/1997; S.U. n.1/2000, r.v. 216239) impediva
ed impedisce la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta
alla pronuncia di annullamento.
Da ciò consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad
altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio sulla
determinazione della pena.

febbraio 2004, chiedendone l’annullamento in riferimento alla pronunciata

4

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della
Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma il giorno 27 novembre 2013

I consigliere estensore

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