Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16629 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16629 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LAURIA MAURO nato il 02/06/1972 a TORINO

avverso la sentenza del 20/06/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 07/12/2017

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Milano, provvedendo
sulla impugnazione proposta da Mauro Lauria nei confronti della sentenza del Tribunale di
Milano del 19/10/2016, con cui lo stesso era stato condannato alla pena di anni tre di
reclusione ed euro 3.000,00 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma 5, e
80, lett. d), d.P.R. 309/90 (ascrittogli per avere ceduto grammi 4,34 di sostanza
stupefacente del tipo cocaina), ha revocato la confisca della somma di euro 4.500,00
sequestrata all’imputato, disponendone il sequestro conservativo a garanzia del

pagamento della sanzione pecuniaria e delle spese del procedimento, confermando nel
resto la sentenza impugnata.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione,
lamentando, con un primo motivo, violazione dell’art. 80, comma 1, lett. d), d.P.R.
309/90, dell’art. 533 cod. proc. pen. e illogicità manifesta della motivazione, riguardo alla
affermazione della commissione del fatto da parte di persona armata, con il conseguente
riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. d), d.P.R.
309/90, non essendovi stato alcun accertamento della contemporaneità tra la detenzione
dell’arma e la cessione della sostanza stupefacente, in quanto l’accertamento della
detenzione del coltello da parte sua era avvenuto solamente in un momento successivo,
dopo oltre due ore dalla cessione, con la conseguente insufficienza e manifesta illogicità
della motivazione in ordine alla contestualità tra detenzione dell’arma e cessione della
sostanza stupefacente.
Con un secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 62 bis e 133 cod.
pen. e ulteriore vizio della motivazione, in riferimento al diniego delle circostanze
attenuanti generiche e alla eccessività della pena, determinata in misura pari al triplo del
minimo edittale, omettendo di considerare il riconoscimento della lieve entità del fatto,
che aveva indotto il Tribunale a ritenere configurabile l’ipotesi di cui al quinto comma
dell’art. 73 d.P.R. 309/90, nonché il corretto comportamento processuale dell’imputato e
la sua condizione di marginalità sociale, con la conseguente contraddittorietà della
motivazione sul punto.
Infine con un terzo motivo ha lamentato anche violazione dell’art. 240 cod. pen.
e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla conferma della confisca del
denaro rinvenuto sulla propria persona, di cui era stata desunta la provenienza illecita da
parte dei giudici di merito solamente in base alla entità e alla composizione della somma,
costituita da banconote di piccolo taglio, e alla mancanza di spiegazioni alternative circa il
possesso di tale somma, pur avendo l’imputato dichiarato di percepire una retribuzione
mensile compresa tra 1.000,00 e 1.100,00 euro.
Con memoria depositata il 14/11/2017 ha ribadito tali doglianze e sottolineato
l’ammissibilità del ricorso.

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kA

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, peraltro riproduttivo dei motivi d’appello, è manifestamente infondato.
La doglianza relativa all’indebita affermazione della sussistenza della circostanza
aggravante di cui all’art. 80, comma 1, lett. d), d.P.R. 309/90, attiene alla ricostruzione
della vicenda sul piano del merito, cui la Corte d’appello è pervenuta, in accordo con il
Tribunale, in modo pienamente logico, evidenziando come la perquisizione personale
dell’imputato (a seguito della quale era stato rinvenuto il coltello) era stata eseguita
all’interno del medesimo locale nel quale era avvenuta la cessione della sostanza

essendo volta a conseguire una rivalutazione delle emergenze istruttorie, considerate in
modo logico dalla Corte territoriale, che, nell’affermare la configurabilità della circostanza
aggravante, per la disponibilità del coltello al momento della cessione della sostanza
stupefacente, ha correttamente applicato le regole della logica, evidenziando che
l’imputato non si era allontanato dal locale nel quale era avvenuta la cessione fino a
quando era stato perquisito ed era stato rinvenuto sulla sua persona il coltello in
questione.
La censura relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti e alla
misura della pena è manifestamente infondata.
Attraverso la doglianza relativa alla misura della pena il ricorrente ha censurato,
in realtà, una valutazione di merito compiuta dai giudici di merito, che, nel sottolineare
sia la gravità del fatto (in considerazione del quantitativo di stupefacente detenuto e
ceduto dall’imputato, della aggravante contestata e della recidiva), sia la negativa
personalità dell’imputato (alla luce della gravità dei precedenti, per detenzione di
stupefacenti e armi, lesione personale e omicidio tentato), ha dato conto in maniera
sufficiente degli elementi ritenuti preponderanti tra quelli di cui all’art. 133 cod. pen. per
addivenire alla determinazione della pena: tale valutazione non è sindacabile sul piano
del merito nel giudizio di legittimità, ed è stata adeguatamente motivata, in quanto la
determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione
complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché
l’obbligo della motivazione da parte del giudice dell’impugnazione deve ritenersi
compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d’appello,
quando egli, accertata l’irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi
di ritenerla adeguata o non eccessiva, giacché ciò dimostra che egli ha considerato, sia
pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 cod. pen. ed
anche quelli specificamente segnalati con i motivi d’appello (Sez. 6, n. 10273 del
20.5.1989 Rv 181825).
La doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche è anch’essa manifestamente infondata, in quanto, anche a questo proposito, la

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stupefacente, sicché tale censura deve ritenersi non consentita nel giudizio di legittimità,

Corte territoriale, con la sottolineatura della gravità del fatto e della negativa personalità
dell’imputato, ha dato conto, sia pure implicitamente, degli elementi, tra quelli di cui
all’art. 133 cod. pen., ritenuti di rilevanza decisiva ai fini della connotazione negativa
della personalità dell’imputato, senza che ciò determini alcuna contraddizione con il
riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui al quinto comma dell’art. 73 d.P.R.
309/90, essendo tale ultima valutazione compatibile con la negativa considerazione della
personalità dell’imputato, ostativa al riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche.

del denaro detenuto dall’imputato in occasione della cessione della sostanza stupefacente
e della successiva perquisizione personale, giudicato provento della attività di spaccio in
modo del tutto logico, in considerazione delle dichiarazioni del cessionario, della
permanenza dell’imputato nel luogo dello spaccio, della entità e della composizione della
somma (trattandosi di 570 euro in banconote di piccolo taglio) e della mancanza di
spiegazioni alternative apprezzabili.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, stante la manifesta
infondatezza di tutte le censure cui è stato affidato.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del
versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata
in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Manifestamente infondata risulta, infine, anche la doglianza relativa alla confisca

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