Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16625 del 14/03/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 16625 Anno 2013
Presidente: GIORDANO UMBERTO
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
POSTIGLIONE VINCENZO N. IL 26/11/1978
avverso la sentenza n. 6816/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
01/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. .41.«.ye..,- 1-Crr i
che ha concluso per A
.

Udito, per la part
Uditi difens Avv.

l’Avv

e 2,

Data Udienza: 14/03/2013

ritenuto in fatto

1. Con sentenza dell’ 1.12.2011 la Corte d’appello di Napoli confermava la
sentenza emessa nei confronti di POSTIGLIONE Vincenzo dal Tribunale di Napoli in
data 19.4.2011, di condanna del medesimo alla pena di anni uno di reclusione ed
euro 300 di multa per i reati di furto di ciclomotore e porto illegale di coltello, occorsi
il 19.4.2011.

suo complice Troise (non ricorrente ) e che il coltello era stato usato da entrambi per
forzare il gruppo bloccasterzo del ciclomotore cosicchè, pur se lo strumento
apparteneva al concorrente, il porto del coltello andava ricondotto anche al Postiglione
che ne ebbe a fare uso.
Quanto alla sanzione venivano concesse le circostanze attenuanti generiche,
ma solo con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti ed alla recidiva, e veniva
inflitta la pena base di anni uno e mesi cinque di reclusione ed euro 300 di multa,
aumentata di un mese e di euro 150 per la continuazione, ridotta ad anni uno di
reclusione ed euro 300 di multa ex art. 442 cod.proc.pen.
2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto
personalmente, per dedurre :
2.1 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt.
697, 699 cp, nonché mancanza di motivazione: si è ribadito che il coltello era
riportabile al Trolse, che l’imputato non conosceva della presenza del coltello e che
inopinatamente la Corte lo avrebbe ritenuto strumento con cui venne operata la
forzatura per mettere in moto il ciclomotore, una volta rubato. Viene evidenziato che
l’imputato andava assolto dal reato di cui all’art. 697 cod.pen., poiché il coltello era

nella pacifica disponibilità del Troise , cosicchè incombeva sul medesimo e non sul
Postiglione l’onere della denuncia all’autorità di PS. Sul punto viene lamentato il vuoto
motivazionale.
2.2 Mancanza di motivazione sull’intervenuta applicazione della recidiva : sarebbe
stata applicata la recidiva ex art. 99 c. 4 cod.pen. laddove non ricorrevano i
presupposti per ritenere sussistenti profili di elevata pericolosità, tanto più avendosi
riguardo a soggetto tossicodipendente, condizione su cui il primo giudice di merito
omise qualsivoglia valutazione, laddove in secondo grado la tossicodipendenza venne
valutata come fattore negativo, anche disattendendo di considerare che il medesimo
non era un nullafacente, ma lavorava come muratore.
2.3 mancanza di motivazione sulla determinazione della pena:sarebbe stata omessa
la valutazione sul denunciato scollamento dal minimo edittale della pena inflitta , non
giustificabile in relazione all’oggettiva non gravità del fatto.

2

La Corte territoriale rilevava che i fatti erano stati ammessi dall’imputato e dal

o

Considerato in diritto.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, così come richiesto dal Procuratore
generale, in quanto del tutto privo di specificità, considerato che sono state reiterate
doglianze sulle quali era intervenuto con la sentenza di seconde cure un adeguato
discorso giustificativo che è stato del tutto trascurato.
Seppure il coltello appartenesse al coimputato è stato adeguatamente rilevato

ciclomotore rubato (non poteva essere sottovalutato che i due imputati furono
confessi sulle accuse in sede di udienza di convalida), il che portava inevitabilmente a
coinvolgere anche il non titolare del coltello, quindi il Postiglione, nella condotta di
porto illegale dello strumento con cui fu possibile operare la sottrazione e di cui il
Postiglione stesso si avvalse, ancorchè il coltello fosse custodito nella tasca del
concorrente. Nessuna critica è quindi ammessa considerato che sulle modalità con
cui venne operato il furto nessun rilievo venne avanzato dagli interessati che nel
confessare le loro responsabilità non ebbero a contestare le ritenute modalità con cui
il furto venne perpetrato.
Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, visto che la recidiva non
poteva non essere ritenuta a fronte dei plurimi precedenti specifici (due per furto ed
uno per rapina) che il prevenuto ha fatto registrare sul suo certificato penale e che
non vennero trascurati , nell’ambito di una plausibile opinabilità di apprezzamento,
non contestabile In sede di legittimità.
Quanto alla pena parimenti i giudici del merito hanno, senza travalicare i limiti
della loro discrezionalità, fissato la pena in misura superiore al limite minimo,
avendosi riguardo comunque ad un furto pluriaggravato ed in ragione dei precedenti
specifici. L’aumento per la continuazione è stato molto contenuto , al di sotto del
limite obbligatoriamente fissato dall’art. 81 u.c. cod. pen.

Si impone quindi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ; a tale
declaratoria, riconducibile a colpa del ricorrente , consegue la sua condanna al
pagamento delle spese del procedimento e di somma che congruamente si
determina in euro mille, a favore della cassa delle ammende , giusto il disposto
dell’ad. 616 cpp, così come deve essere interpretato alla luce della sentenza della
Corte Costituzionale n. 186/2000 .

3

che lo stesso venne utilizzato da entrambi i concorrenti per la messa in moto del

P.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali ed al versamento della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, addì 14 Marzo 2013.

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