Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16625 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16625 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
SCARETTI GAETANO nato il 12/12/1970 a VITTORIA
SCARETTI GIOVANNI nato il 03/02/1987 a VITTORIA

avverso la sentenza del 03/03/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

Data Udienza: 07/12/2017

Ritenuto:

– – che la Corte d’Appello di Catania, con sentenza del 03/03/2017, giudicando in sede di rinvio
da pronuncia di annullamento di questa Corte, limitatamente alla determinazione della pena, in
riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa ha rideterminato la pena a carico di Scaretti
Gaetano e Scaretti Giovanni in mesi quattro di reclusione ed euro 140 di multa per il reato di
cui agli artt. 56, 110, 624 e 625 n. 7 cod. pen. perché in concorso fra loro, al fine di procurarsi

delle piastrelle che avevano divelto dal pavimento dell’abitazione di Arezzo Giorgio, non
riuscendo per cause indipendenti dalla loro volontà
– – che avverso detta sentenza hanno proposto due ricorsi di eguale contenuto gli imputati
lamentando con un unico motivo violazione degli artt. 624 e 625 n.7 cod. pen. nonché vizio di
motivazione per avere la Corte omesso di pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129
cod. proc. pen. per insufficienza di prove in punto di penale responsabilità degli imputati;

che il motivo è inammissibile posto che sull’affermazione di responsabilità a carico degli

imputati si è formato giudicato a seguito dell’annullamento limitato alla determinazione della
pena della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania in data 28/05/2015 ad opera di
questa Corte (Sez. 4, n. 17037 del 14/02/2008, dep. 24/04/2008, Alviano, Rv. 239609);
– – che i ricorsi, conseguentemente, vanno dichiarati inammissibili;
– – che, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità – non
potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. 7-13 giugno
2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello per ciascuno del
versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di
euro 3.000,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2017

un ingiusto profitto, compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi

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