Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16624 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16624 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PIUNTI FABIO nato il 04/04/1993 a SANTO DOMINGO( REP. DOMINICANA)

avverso la sentenza del 06/10/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

Data Udienza: 07/12/2017

Ritenuto:

— che la Corte d’Appello di Ancona, con sentenza del 06/10/2015, ha confermato, quanto
all’affermazione di responsabilità, la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno di condanna di
Piunti Fabio per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 perché, ai fini diversi dall’uso
personale, deteneva alcune dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e del tipo MDMA;
– – che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato lamentando con un primo motivo

della pena avendo la Corte erroneamente qualificato come grave il fatto trattandosi invece di
una mera cessione in casa, a conoscenti, di sostanze stupefacenti, ed avendo omesso di tenere
conto dell’incensuratezza dell’imputato, della sua diligenza nell’osservanza delle prescrizioni
legate alla misura cautelare nonché della sua condizione di disagio sociale;
– – che con un secondo motivo lamenta vizio di motivazione in punto di mancata concessione
delle circostanze attenuanti generiche per le stesse ragioni sopra addotte;
– – che con un terzo motivo lamenta vizio di motivazione in punto di aumento della pena a
seguito del riconoscimento della continuazione fra i reati contestati, eccessivo per le stesse
ragioni esposte nei motivi precedenti ed avendo la Corte omesso di considerare a tal fine
l’appartenenza della sostanza stupefacente alla categoria delle droghe leggere;
– – che i tre motivi possono essere esaminati congiuntamente avendo ad oggetto la
completezza e logicità della motivazione in punto di commisurazione della pena e diniego delle
attenuanti generiche;
– – che, ciò posto, la Corte d’Appello ha motivato in modo logico, coerente e completo,
richiamando l’organizzazione dell’attività delittuosa di cessione di stupefacenti, il
comportamento non collaborativo tenuto durante il processo e in sede di indagini preliminari
nonché il quantitativo non esiguo della sostanza e qualificando come irrilevanti le circostanze
addotte dalla difesa e la conseguente assenza di elementi positivi atti a giustificare la
concessione all’imputato di benefici;
– – che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile;
– – che, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità – non
potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno
2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in
favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00;

P.Q.M.

la violazione dell’art. 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in punto di commisurazione

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del p =Mb= 2017

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Il Presidente
Al’. Cavallo
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Il Consig ere estensore

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