Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16623 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16623 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
NAPOLI
nei confronti di:
DI SCALA GIUSEPPE nato il 05/01/1944 a BARANO D’ISCHIA

avverso l’ordinanza del 04/07/2017 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;

Data Udienza: 07/12/2017

Ritenuto:

– – che il Tribunale di Napoli sezione del Riesame, con ordinanza del 04/07/2017, ha
parzialmente annullato, nel procedimento nei confronti di Di Scala Giuseppe, il decreto di
sequestro preventivo emesso in data 05/06/2017 dal G.i.p. del Tribunale di Napoli avente ad
oggetto lo stabilimento “La Colombaia” sito a Barano d’Ischia per il reato di occupazione di
demanio marittimo;

Tribunale di Napoli lamentando con un unico motivo mancanza, coritradditorietà e illogicità
della motivazione in punto di carattere provvisorio della struttura oggetto del procedimento
nonché di obbligo dell’imputato di smontarla durante la stagione invernale, essendo l’imputato
titolare di una concessione (n. 28/78 rilasciata dal comune di Barano d’Ischia il 19.07.1978)
per la realizzazione di stabilimento balneare con struttura smontabile a carattere provvisorio
ed essendo emerso che il complesso, ininterrottamente presente da anni, era ancorato
stabilmente e profondamente al suolo in assenza, peraltro, di qualunque nulla osta della
Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Campania;
– – che il motivo è inammissibile posto che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in
materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in essa
rientrando quei soli vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo
posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di
coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario
logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, dep. 20/04/2017, Napoli e altro,
Rv. 269656);
– – che nella specie il provvedimento impugnato ha ampiamente motivato in ordine al fatto che
nella concessione n. 197 del 31/10/1994 della Capitaneria di Porto di Napoli, rinnovata
quadriennalmente sino ad oggi, non emerge in alcun modo il carattere stagionale delle opere
consentite, prevedendosi anzi la rimozione delle stesse solo all’esito della scadenza o della
decadenza o revoca della concessione;
– -che pertanto il ricorso è inammissibile;

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M..

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 7 dicembre 2017

Il Presidente

– – che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il

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