Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 16622 del 07/12/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 16622 Anno 2018
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRESCIANI TERESIO nato il 04/04/1960 a CARIGNANO

avverso la sentenza del 07/07/2015 del TRIBUNALE di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Data Udienza: 07/12/2017

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Torino ha condannato Teresio
Bresciani alla pena di euro 700,00 di ammenda in relazione ai reati di cui gli artt. 44, lett.
a), d.P.R. 380/2001 e 181 d.lgs. 42/2004.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto appello, trasmesso a questa Corte
dalla Corte d’appello di Torino ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.,
trattandosi di sentenza non appellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen.,

edittale per il reato più grave e con un aumento assai rilevante per quello in
continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato dall’Avvocato William Voarino, del
Foro di Torino, è inammissibile a causa della mancata iscrizione di tale difensore nell’albo
speciale di cui all’art. 613 cod. proc. pen. al momento della proposizione del ricorso, alla
data del 30/10/2015 (essendo tale difensore stato iscritto al predetto albo speciale
solamente dal 26/5/2017).
A nulla rileva che l’appello dallo stesso proposto sia stato convertito in ricorso
per cassazione, né la successiva iscrizione del difensore a detto albo speciale.
E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che ” alla regola secondo
cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato
non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le
giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In
caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso
obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione” (cfr., ex
multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; Sez. 5, n. 23697 del
29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.
258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, essendo stato proposto
da difensore non abilitato al momento della sua proposizione, dovendo possedersi tale
requisito al momento della presentazione della impugnazione, la cui ammissibilità deve
essere verificata in relazione a tale momento, nel quale devono sussistere tutti i requisiti
di ammissibilità, compreso quello di cui all’art. 613 cod. proc. pen.
L’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale
prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta
inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di
impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una
eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione
impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez.
1

lamentando l’eccessività della pena, in quanto determinata discostandosi dal minimo

un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli,
Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del
20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma

versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata
in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2017
Il Consigliere estensore

Il Presidente

dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del

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